D.lgs 135/2024 Sostanze reprotossiche lavoro / TUS - Note illustrative Rev. 0.0 2024
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Newsletter n. 98286 del 22 Novembre 2024 | ||
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D.lgs 135/2024 Sostanze reprotossiche lavoro / TUS - Note 2024 ID 22657 | 03.10.2024 / In allegato documento completo Decreto Legislativo in vigore dall'11 Ottobre 2024. Pubblicato nella GU n. 226 del 04.09.2024 il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ed in vigore dall’11 ottobre 2024. Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 apporta importanti modifiche al D.lgs 81/2008 stabilendo nuovi limiti di esposizione ad agenti chimici, cancerogeni o mutageni e tossici per la riproduzione durante il lavoro. Le modifiche riguardano: Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 modifica i seguenti articoli del D.lgs 81/2008: Mentre, il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135, sostituisce l’Allegato XXXVIII e l’Allegato XLIII e introduce come nuovo allegato l’Allegato XLIII-bis (in luogo dell’Allegato XXXIX, che viene abrogato). Classificazione sostanza reprotossica Come già avviene per gli agenti cancerogeni e mutageni, le sostanze reprotossiche lavoro corrispondono ai criteri di classificazione delle sostanze reprotossiche di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Le sostanze tossiche per la riproduzione vengono distinte in: Per tali sostanze sono fissati nuovi valori limiti di esposizione (Allegato XLIII). Fig. 1 - Sostanze reprotossiche / Classificazione “lavoro” ai sensi CLP … Note illustrative - Modificata Rubrica Capo II del titolo IX Sostituzione dell’attuale rubrica del Capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la seguente: “Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione”. Capo II Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione Sezione I Disposizioni generali - Articolo 233 - Campo di applicazione Estensione del campo di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione. Tale ampliamento è giustificato dal considerando n. 3 della direttiva (UE) 2022/431 tenuto conto che lo stesso sottolinea che, “secondo i dati scientifici più recenti, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie” e che dunque “anche le sostanze tossiche per la riproduzione dovrebbero essere disciplinate dalla direttiva 2004/37/CE al fine di migliorare la coerenza, tra l’altro, con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione. Articolo 233 - Campo di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa. (1) Note Fonte: www.tussl.it - Articolo 234 - Definizioni b bis) sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; Per le medesime ragioni viene modificata la definizione del valore limite ed inserita la definizione di valore limite biologico e sorveglianza sanitaria. - Articolo 235 Sostituzione e riduzione Viene esteso l’obbligo di prevedere la sostituzione e riduzione anche per le sostanze tossiche per la riproduzione. In particolare: - viene inserito il comma 3 bis ove si prevede che il datore di lavoro provveda affinché l’esposizione sia ridotta al minimo se non è possibile utilizzare /produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso; - Articolo 235 Sostituzione e riduzione 1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione (2) sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela (1) o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione (3) il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia (3) sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo. (5) 3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo. (5) 3-quater. L’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell’allegato XLIII. (5) Note Fonte: www.tussl.it [...] Segue in allegato - Allegato 3B - Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all’articolo 40 e all’Allegato 3B sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalità previste dall’articolo 40, comma 2-bis, con la previsione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione - Allegato XXXIX (Abrogato) Il nuovo Allegato XLIII-bis (relativo al Capo II del Titolo IX) estendendo la protezione alle sostanze tossiche per la riproduzione, inserisce il valore limite biologico e misure di sorveglianza sanitaria per il piombo e suoi composti ionici. Tali valori costituivano l’Allegato XXXIX (relativo al Capo I del Titolo IX) al decreto legislativo 8 aprile 2008 n. 81 e pertanto l’Allegato XXXIX viene abrogato. - Allegato XXXVIII Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I Sono 7 nuove sostanze/nuovi limiti inserite nell'Allegato XXXVIII (VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo I - agenti chimici) del D.Lgs. 81/2008 in accordo con la Direttiva (UE) 2022/431 6° Elenco), quali Acido picrico Eliminate 12 sostanze dall’Allegato XXXVIII (VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo I - agenti chimici) ed inserite nell’Allegato XLIII (VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo II - agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione), quali: Piombo inorganico e suoi composti Allegato XLIII Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II 14 Nuove sostanze di cui: - 12 sostanze, già presenti nell’Allegato XXXVIII come detto, vengono trasferite nel nuovo Allegato XLIIIe precisamente: - e 2 nuove sostanze, quali: Sempre all’interno dell’Allegato XLIII, viene revisionato il valore limite del benzene: 0,2 ppm (0,66 mg/m3). [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024 Info e download |
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