Personale esperto manutenzione impianti elettrici ATEX / CEI EN 60079-17
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25 Novembre 2024 | ||
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Personale esperto manutenzione impianti elettrici ATEX ID 17793 | 10.10.2022 / Documento completo in allegato La verifica e la manutenzione degli impianti, oggetto della norma CEI EN 60079-17, devono essere eseguite da personale con esperienza, il cui addestramento abbia incluso istruzioni sui vari modi di protezione, sulle modalità di installazione, sulle prescrizioni della norma CEI EN 60079-17, sulle leggi nazionali e norme aziendali pertinenti l’impianto e sui principi generali della classificazione dei luoghi pericolosi. Gli impianti elettrici nei luoghi pericolosi possiedono caratteristiche specifiche per renderli adatti a funzionare in tali atmosfere. Per motivi di sicurezza in quelle aree, è essenziale che per tutta la durata di vita di detti impianti sia mantenuta l’integrità di tali caratteristiche specifiche. La norma CEI EN 60079-17 fornisce i dettagli per la verifica iniziale e per le verifiche che dovranno essere effettuate successivamente come: a) le verifiche periodiche effettuate con cadenza regolare; oppure Il corretto funzionamento degli impianti nei luoghi pericolosi non significa, e non dovrebbe essere interpretato nel senso che sia preservata l’integrità delle caratteristiche specifiche di sicurezza di cui sopra. Le verifiche sono effettuate in conformità norma CEI EN 60079-17, ma per le vecchie installazioni i dettagli dei requisiti delle apparecchiature e degli impianti dovrebbero essere riferiti alle Norme applicate alla data di installazione. CEI EN 60079-17 Classificazione CEI: 31-34 Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici La Norma è destinata agli utilizzatori e copre gli aspetti direttamente connessi con la verifica e la manutenzione dei soli impianti elettrici situati in luoghi pericolosi, dove il pericolo può essere costituito da gas infiammabili, vapori, nebbie, polveri, fibre o residui volatili di filatura. Essa non comprende le altre prescrizioni fondamentali per l'installazione e la verifica degli impianti elettrici, le verifiche delle apparecchiature elettriche e la riparazione ed il recupero di apparecchiature protette dall'esplosione (Norma CEI EN 60079-19). La Norma integra le prescrizioni della Norma CEI 64-8. Nel caso di polveri, fibre o residui volatili di filatura, il livello delle pulizie può influenzare le prescrizioni relative alla verifica e alla manutenzione. La Norma è prevista per essere applicata nei casi nei quali può esserci un rischio dovuto alla presenza di combinazioni di gas infiammabili o polveri con aria o di strati di polvere combustibile a condizioni atmosferiche normali. Non si applica ai casi di aree in miniere sotterranee, di polveri di materiali esplosivi che non richiedono la presenza di ossigeno per la combustione e di sostanze piroforiche. La norma sostituisce la Norma CEI EN 60079-17:2008-10 che rimane applicabile fino al 24.12.2016 e ne costituisce una revisione tecnica. La verifica e la manutenzione degli impianti, oggetto della norma CEI EN 60079-17, devono essere eseguite da personale con esperienza, il cui addestramento abbia incluso istruzioni sui vari modi di protezione, sulle modalità di installazione, sulle prescrizioni della norma CEI EN 60079-17, sulle leggi nazionali e norme aziendali pertinenti l’impianto e sui principi generali della classificazione dei luoghi pericolosi (vedere l'Allegato B della norma CEI EN 60079-17). Estratto norma CEI EN 60079-17 [...] 3 Termini e definizioni Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni riportate nella IEC 60079-0, così come le seguenti. NOTA 3.1 verifica ravvicinata verifica che implica gli stessi aspetti dell’esame a vista e che, in aggiunta, identifica i difetti, quali bulloni allentati, che possono essere rilevati solo usando mezzi di accesso - N.d.R. Per l’elenco delle Pubblicazioni, si rimanda all’Allegato ZA. ESEMPIO Scale, (ove necessario), ed utensili. NOTA La verifica ravvicinata non richiede, normalmente, che la custodia sia aperta, ne che l’apparecchiatura sia messa fuori-tensione. 3.2 supervisione continua presenza, ispezione, assistenza, cura e manutenzione frequenti dell'impianto elettrico da parte di personale esperto che conosca lo specifico impianto e il suo ambiente, al fine di mantenere le caratteristiche di protezione contro le esplosioni dell'impianto in condizioni soddisfacenti 3.3 verifica approfondita verifica che implica gli aspetti della verifica ravvicinata e, in aggiunta, identifica i difetti, quali connessioni interne allentate, che si possono rilevare solo con l’apertura della custodia e/o usando, ove necessario, utensili ed apparecchi di misura [...] 3.12 personale esperto 3.13 personale tecnico con funzioni esecutive personale che provvede alla gestione tecnica del personale esperto, che possiede le adeguate conoscenze nel campo della protezione dalle esplosioni, con familiarità delle condizioni locali, dell’installazione, e che possiede la responsabilità e il controllo complessivi dei sistemi di verifica delle apparecchiature elettriche all’interno dei luoghi pericolosi [...] 4.5 Sorveglianza continua da parte di personale esperto 4.5.1 Principi Quando un’installazione viene ispezionata su base regolare nel normale corso del funzionamento da parte di personale esperto, detto personale, oltre a soddisfare le prescrizioni di 4.4.1 a), b) e c), deve: La supervisione continua da parte di personale esperto non elimina le prescrizioni per le verifiche iniziali e a campione. La supervisione continua non è praticabile per le apparecchiature elettriche per le quali questo tipo di presenza non può essere prevista (ad esempio, nel caso di apparecchiature mobili). Vedere anche 4.5.4. 4.5.2 Obiettivi 4.5.3 Responsabilità 4.5.3.1 Personale tecnico con funzioni esecutive Il personale tecnico con funzioni esecutive deve essere identificato per ciascun impianto e deve svolgere i seguenti compiti: 4.5.3.2 Personale esperto Il personale esperto deve avere familiarità con il principio della supervisione continua insieme alle necessità che devono essere soddisfatte nella stesura di eventuali rapporti o nell’esecuzione di particolari analisi che possono far parte del metodo di supervisione continua applicabile all’impianto specifico. Nell’effettuare una supervisione continua dell’impianto e dell’apparecchiatura, il personale esperto deve tenere in considerazione le condizioni dell’installazione e le eventuali modifiche che possono essere intervenute. 4.5.4 Frequenza delle verifiche La frequenza della presenza e delle verifiche che sono alla base della supervisione continua, devono essere determinate tenendo presente l’ambiente dello specifico impianto rispetto al deterioramento previsto dell’apparecchiatura (vedere 4.3.1.1), il suo utilizzo e l’esperienza maturata. A meno che l’esperienza maturata non indichi il contrario, si può ipotizzare che se una parte di un impianto dotato di una quantità significativa di apparecchiature protette contro l’esplosione non sia visitata con una certa frequenza, ad esempio settimanale, sarebbe inopportuno includerlo come parte del principio della sorveglianza continua. Quando il personale esperto rileva una variazione nelle condizioni ambientali (ad esempio una fuoriuscita di solvente o un aumento nelle vibrazioni) le parti di apparecchiatura protette dalle esplosioni che potrebbero essere sensibili a tale variazione devono essere controllate con più frequenza. NOTA Ne consegue che il personale esperto potrà ispezionare meno frequentemente quelle parti dell’apparecchiatura che l’esperienza indica come non suscettibili di cambiamenti. [...] Allegato B (informativo) Conoscenze, capacità e competenze del “personale responsabile”, del “personale tecnico con funzioni esecutive” e del “personale operativo” B.1 Scopo Il presente Allegato specifica le conoscenze, le capacità e le competenze del personale a cui la presente Norma si riferisce. B.2 Conoscenze e capacità B.2.1 Personale responsabile e personale tecnico con funzioni esecutive Il personale responsabile ed il personale tecnico con funzioni esecutive, che sono responsabili dei processi interessati dalla verifica e della manutenzione delle apparecchiature protette contro le esplosioni, devono possedere, come minimo, quanto segue: a) conoscenze generali dei relativi concetti di progettazione elettrica; B.2.2 Personale operativo/tecnico (verifiche e manutenzione) Il personale operativo/tecnico deve possedere, per quanto necessario allo svolgimento dei propri compiti, quanto segue: a) conoscenze dei principi generali della protezione contro le esplosioni; B.3 Competenze B.3.1 Generalità Le competenze devono essere applicate a ciascuna tecnica di protezione dalle esplosioni per cui la persona è coinvolta. Per esempio: è possibile che una persona sia competente solamente per la parte riguardante le verifiche e la manutenzione delle apparecchiature Ex “i” e non essere completamente competente per le verifiche e la manutenzione di apparecchiature di manovra Ex “d” oppure di motori Ex “e”. In tali circostanze, i gestori del personale devono definire queste competenze nel proprio sistema documentale. B.3.2 Personale responsabile e personale tecnico con funzioni esecutive Il personale responsabile ed il personale tecnico con funzioni esecutive deve essere in grado di dimostrare la propria competenza e fornire prove della preparazione ottenuta e delle prescrizioni sull’esperienza specificate in B.2.1 riguardante i modi di protezione e/o dei tipi delle apparecchiature coinvolte. B.3.3 Operativi/tecnici Il personale operativo/tecnico deve essere in grado di dimostrare la propria competenza e deve fornire l’evidenza dell’ottenimento della preparazione e conoscenza delle prescrizioni per l’esperienza specificata in B.2.2 riguardante i modi di protezione e/o il tipo di apparecchiature coinvolte. Il personale deve inoltre essere in grado di dimostrare la propria competenza in modo documentale per quanto riguarda: B.4 Valutazione La competenza del personale responsabile, del personale tecnico con funzioni esecutive e del personale operativo deve essere verificata ed attribuita, ad intervalli non superiori a 5 anni, sulla base di evidenze sufficienti che la persona: a) abbia le necessarie capacità richieste per lo scopo del lavoro; Certifico Srl - IT | Rev. 00 2022 Collegati |
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