Linee guida sviluppo piano di monitoraggio e controllo impatti installazioni AIA | SNPA 2023
Appunti Ambiente | ||
26 Novembre 2024 | ||
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Linee guida sviluppo piano di monitoraggio impatti installazioni AIA ID 20761 | 13.11.2023 / In allegato Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. art. 29-sexies, comma 6. Aggiornamento alla prima edizione APAT 2007 con recepimento della direttiva 2010/75/EU. SO VI/04-02-SNPA. Revisione 2022 Le linee guida, aggiornamento del documento “Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo” (2007), sviluppano un modello di Piano di Monitoraggio e Controllo che risponda alla necessità di monitorare e verificare gli impatti delle installazioni industriali soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, in accordo all’art 29-quater comma 6 del D.Lgs 152/06. Sono pertanto analizzate e proposte le principali modalità di monitoraggio alle quali ci si potrà riferire pur nella consapevolezza di dover adattare le indicazioni al singolo caso specifico. SOMMARIO PREMESSA TERMINI E DEFINIZIONI 1. FINALITA’ DELLE LINEE GUIDA 2. CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DELLE LINEE GUIDA 3. OGGETTO DELLE LINEE GUIDA 4. REPORTING 5. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE INFORMAZIONI DEL REPORTING BIBLIOGRAFIA ALLEGATO 1 - SPECIFICHE AUTOCONTROLLI APPENDICE 1 - SCHEMA DEL PIANO DI DISMISSIONE IMPIANTO (DECOMMISSIONING) Art. 29-sexies, comma 6 - Autorizzazione integrata ambientale 6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4.
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