Linee guida sviluppo del piano di monitoraggio e controllo impatti delle installazioni industriali soggette AIA
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Linee guida sviluppo del piano di monitoraggio e controllo impatti delle installazioni industriali soggette AIA | SNPA 2023
ID 20761 | 13.11.2023 / In allegato
Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. art. 29-sexies, comma 6.
Aggiornamento alla prima edizione APAT 2007 con recepimento della direttiva 2010/75/EU. SO VI/04-02-SNPA. Revisione 2022
Le linee guida, aggiornamento del documento “Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo” (2007), sviluppano un modello di Piano di Monitoraggio e Controllo che risponda alla necessità di monitorare e verificare gli impatti delle installazioni industriali soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, in accordo all’art 29-quater comma 6 del D.Lgs 152/06.
Sono pertanto analizzate e proposte le principali modalità di monitoraggio alle quali ci si potrà riferire pur nella consapevolezza di dover adattare le indicazioni al singolo caso specifico.
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SOMMARIO
PREMESSA
TERMINI E DEFINIZIONI
1. FINALITA’ DELLE LINEE GUIDA
2. CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DELLE LINEE GUIDA
A) SEMPLIFICAZIONE DEL PMC IN PRESENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
B) CRITERI DI APPLICAZIONE DEI BAT AEL
C) ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO
D) VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEGLI AUTOCONTROLLI
E) GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI
F) DECOMISSIONING
3. OGGETTO DELLE LINEE GUIDA
3.0 ANAGRAFICA DELL’INSTALLAZIONE
3.1 COMPONENTI AMBIENTALI
3.1.1 Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita
Consumi
3.1.2 - Emissioni in atmosfera: Emissioni convogliate
3.1.3 - Emissioni in atmosfera: Emissioni diffuse e fuggitive
3.1.4 - Emissioni odorigene
3.1.5 - Emissioni in acqua
3.1.6 - Emissioni sonore
3.1.7 - Rifiuti Prodotti
3.1.8 - Prodotti in uscita
3.1.9 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo
3.2 GESTIONE DELL’INSTALLAZIONE
3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi
3.2.2 - Gestione eventi accidentali
3.2.3 - Indicatori di prestazione
4. REPORTING
5. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE INFORMAZIONI DEL REPORTING
BIBLIOGRAFIA
ALLEGATO 1 - SPECIFICHE AUTOCONTROLLI
1.1 METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI
ALLEGATO 2 - CARATTERISTICHE DEI COMBUSTIBILI
ALLEGATO 3 - PROCEDURA DI MONITORAGGIO INDIRETTO DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE
ALLEGATO 4 - TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DI IMPIANTO (FACOLTATIVA)
ALLEGATO 5 - TABELLA ESEMPLIFICATIVE REPORTING
APPENDICE 1 - SCHEMA DEL PIANO DI DISMISSIONE IMPIANTO (DECOMMISSIONING)
Art. 29-sexies, comma 6 - Autorizzazione integrata ambientale
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4.
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Fonte: SNPA
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