Vademecum Sicurezza Carrelli elevatori / Rev. 1.0 agosto 2023
ID 4141 | Rev.1.0 Agosto 2023 / Documento completo allegato
Documento raccolta normativa e check list per la Sicurezza dei carrelli industriali con conducente a bordo in riferimento D.Lgs. 81/2008, Direttiva macchine 2006/42/CE, EN ISO 3691-1:2020, Guida ISPESL. Disponibili i file CEM delle check list importabili in CEM4 con il quali è possibile effettuare una Valutazione dei rischi in forma "Check list" - Vedi Check list CEM4.
Le norme per i carrelli elevatori possono suddividersi, in generale, nelle famiglie della serie UNI EN ISO 3691-X ed UNI EN 1459-X:
(*) I carrelli elevatori fuoristrada sono progettati per trasportare, sollevare e posizionare carichi e possono essere condotti su terreni accidentati.
Inoltre le norme della serie UNI EN 16307-X e della serie UNI EN 1275-X dettano, rispettivamente,i requisiti supplementari ed elettrici dei carrelli industriali:
Sono presenti, inoltre, altre norme per la sicurezza dei carrelli industriali per applicazioni specifiche, ecc.
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Aggiornato
UNI EN ISO 3691-1:2020
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi
UNI EN 16307-1:2020
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Requisiti supplementari per carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi
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Disponibile File CEM importabile in CEM4 della "Check list Carrelli elevatori" e della EN ISO 3691-1 norma di tipo C.
Raccolta Portfolio:
00. Vademecum sicurezza carrelli elevatori Rev. 1.0 2023 [PDF]
01. Check list Carrelli elevatori Rev. 08 2023 [PDF]
02. Check list Carrelli elevatori Rev. 08 2023 [CEM] - importabile in CEM4
03. Direttiva macchine All. I RESS P. 3 Mobilità delle macchine [DOC]
04. Check list estratto EN ISO 3691-1 2020 [PDF]
05. Check list estratto EN ISO 3691-1 2020 [CEM] - importabile in CEM4
I carrelli elevatori sono "Attrezzature di lavoro" ai sensi dell'Art. 69 del D.Lgs. 81/2008 e "macchine" (nuove o da adeguare come "Buona Tecnica" / "Stato dell'Arte") ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE (e Norme tecniche) e devono rispettare i Requisti:
- Allegato V (TUS)
- RESS 1, 2 (DM)
- Norme tecniche UNI/EN/ISO
La normativa sulla sicurezza dei carrelli elevatori (con conducente), è estremamente vasta, ma va ricondotta in successione a:
1. Legislazione
2. Guide ISPESL/INAIL
3. Norme Tecniche UNI/EN/ISO
La principale norma di tipo C per i carrelli industriali alimentati a batteria, a gasolio, benzina o GPL è la UNI EN ISO 3691-1:2020 armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.
Per la diffusione dei carrelli elevatori e intrinseca pericolosità di utilizzo, sono state pubblicate da ISO, due norme (Stato TS) per la Verifica del requisiti regionali di sicurezza per i paesi all'interno o all'esterno dell'UE.
ISO/TS 3691-7:2011
Industrial trucks - Safety requirements and verification Regional requirements for countries within the European Community
ISO/TS 3691-8:2019
Industrial trucks - Safety requirements and verification Regional requirements for countries outside the European Community
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EN ISO 3691-1:2020
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi (ISO 3691-1:2015-AMD2020)
Data entrata in vigore: 02 luglio 2020
La presente parte della UNI EN ISO 3691 fornisce requisiti di sicurezza e i mezzi per la verifica dei seguenti tipi di carrelli industriali motorizzati come definito nella UNI ISO 5053:
- carrelli industriali elevatori controbilanciati con forche a sbalzo;
- carrelli con sollevatore retrattile o con piastra porta forche retrattile;
- carrelli elevatori con forche fra i longheroni;
- carrelli elevatori a forche ricoprenti;
- carrelli elevatori a pianale ad alto sollevamento;
- carrelli con posto di guida elevabile fino a 1 200 mm;
- carrelli elevatori a presa unilaterale;
- carrelli elevatori a presa bilaterale ed a presa frontale e laterale;
- carrelli per pallet (transpallets);
- carrelli elevatori bidirezionali e multi direzionali;
- carrelli trattori con forza di traino fino a 20.000 N, compresi;
- carrelli elevatori fuoristrada;
- carrelli industriali alimentati a batteria, a gasolio, benzina o GPL (gas di petrolio liquefatto).
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Legislazione di riferimento (data di entrata in vigore / cronistoria)
01.01.1956
D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547
Norme per la prevenzione degli infortuni (G.U. 12 luglio 1955, n. 158 - SO)
01.07.1956
D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303
Norme generali per l'igiene del lavoro (GU n.105 del 30-04-1956 - SO)
21.09.1991
D.Lgs 10 settembre 1991 n° 304
Attuazione delle direttive 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli semoventi per movimentazione, a norma dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990). (GU n.221 del 20-09-1991 - SO n. 57)
01.03.1995
D.Lgs 19 settembre 1994 n° 626
Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (GU n. 265 del 12.11.1994 - SO n. 141)
31.12.1995
Abrogazione del D.Lgs 304/91
Legge 19.12.1992 n° 489 Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno (GU n.299 del 21.12.1992)
21.09.1996
D.P.R. 24 luglio 1996 n° 459
Direttiva Macchine Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. (GU 209 del 06 Settembre 1996 SO 146)
19.04.2000
D.Lgs 04 agosto 1999 n° 359 (agg.to del D.Lgs 626/94)
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (GU n.246 del 19.10.1999)
15.05.2008
D.Lgs 09 aprile 2008 n° 81
Testo Unico sulla Sicurezza (1)
20.08.2009
D.Lgs 03 agosto 2009 n° 106
Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 81/2008 (GU n.180 del 05.08.2009 - S.O. n. 142)
06.03.2010
D.Lgs 27 gennaio 2010 n° 17
Direttiva Macchine Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (2).
24.01.2012
Decreto 11 aprile 2011
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. (GU n.98 del 29-04-2011 - SO n. 111)
12.03.2013
Accordo 22 febbraio 2012
Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n° 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e integrazioni.
14 gennaio 2014
Decreto 14 Gennaio 2014 Carrelli per brevi spostamenti
(1) Abrogazione del DPR 547/55; DPR 303/56, D.Lgs 626/94
(2) Abrogazione del DPR 459/96 “fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto”
Ed il D.Lgs. 81/2008/Testo Unico (riportati nell’allegato V), in sintesi:
- Contrassegni sui dispositivi di comando (Punto I/2.1);
- Le eventuali fuoriuscite di gas di scarico sotto cofano (termici) e le fuoriuscite di vapori batteria all’interno di cabine chiuse (elettrici) devono prevedere appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte (Punto I/4.1);
- Protezioni – in particolare a livello di gruppo di sollevamento – dai punti in cui si può rimanere schiacciati, cesoiati o intrappolati (Punto I/6.1);
- Sicurezza cofani per termici (“Se, quando il cofano motore è aperto, ci sono parti in movimento non protette all’interno del vano motore, l’accesso al vano deve essere possibile solamente per mezzo di una chiave o di attrezzi oppure di una maniglia di sblocco posta all’interno della cabina dell’operatore, la quale deve essere chiudibile”) (Punto I/6.1);
- Protezioni di parti a temperatura elevata quali gli scarichi dei termici (Punto I/8.1);
- Contaore funzionante (Punto I/9.3);
- Indicazioni di tensione/corrente per elettrici (Punto I/9.4);
- Dispositivo di trattenuta dell’operatore (Punto II/2.5);
- Chiave specifica di avviamento (Punto II/2.6 a);
- Targhette di carico (Punto II/3.1.3);
- Dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento nonché di illuminazione del campo di manovra quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo (Punto II/3.1.7);
- Posto di guida ergonomico e sicuro sia in fase di accesso che di regresso (Punto II/3.1.13);
- Tetto di protezione posto di guida (Punto II/3.1.13);
- Protezione contro azionamenti accidentali leve distributore idraulico (Punto II/3.1.14);
- Cancelletti non apribili in quota (Punto 4.1/b – solo per Carrelli da Magazzino ed ove necessario per specifici impieghi);
- Dispositivo per discesa di emergenza a partire da elevazioni superiori a 2500mm (Punto 4.1/d – solo per WH).
4) Tali requisiti, in termini di salute e sicurezza, per i carrelli non recanti le marcature CE, dovrebbero rispettare:
- Emissioni dei carrelli termici;
- Rumore dei carrelli termici (Tit. VIII – Capo II del D.Lgs. 81/08 relativamente all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);
- Vibrazioni dei carrelli termici ed elettrici (Tit. VIII – Capo III del D.Lgs. 81/08;
- Stabilità in curva critica per baricentri “alti”;
- Difficoltà di accesso per l’altezza della pedana.
- Dispositivo a doppio consenso per leve che comandano pinze;
- Blocco del movimento del mezzo e della manipolazione del carico in assenza dell’operatore;
- Ergonomia e sicurezza del posto guida;
-Sistema di trattenimento (cinture) operatore
5) Poiché resta naturalmente a carico degli utilizzatori/datori di lavoro l’obbligo giuridico di mantenere la macchina in buone condizioni di manutenzione e provvedere agli adeguamenti di sicurezza richiesti per il relativo utilizzo nel contesto della propria realtà operativa (D.Lgs. 81/2008 art. 71/comma 1), in base a quanto sopra espresso è più che evidente per i datori di lavoro medesimi l’opportunità di procedere con un primo “controllo periodico” del carrello unitamente alla compilazione del “Libretto per la verifica” di cui alla Linea Guida Ispesl.
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D.Ls. 81/2008 Allegato V P. II PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
2. Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
2.1
Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento. Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.
2.4
Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:
- mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
- ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
- ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l’attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d’uso, oppure se l’attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.
2.5
I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio,
- istallando una cabina per il conducente,
- mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore,
- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,
- mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso
2.6
Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a. esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b. esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un’eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c. esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l’arresto; qualora considerazioni di sicurezza l’impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l’arresto in caso di guasto del dispositivo principale;
d. quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e. le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f. le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g. le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h. le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
2.12
I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti
3. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.
3.1
Prescrizioni generali
3.1.1
Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare la solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.
3.1.3
Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.
3.1.4
Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:
a) urtino le persone,
b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovvero
c) siano sganciati involontariamente.
3.1.5
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.
3.1.6
Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico.
In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.
3.1.7
I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.
3.1.8
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
b) la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo.
3.1.9
I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al punto 3.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali.
Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte
3.1.10
I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nel punto 3.1.8. sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.
3.1.11
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.
3.1.13
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.
3.1.14
Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale.
3.1.15
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
4. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose.
4.1
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;
b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo, se esiste;
c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere verificato ad ogni giornata di lavoro.
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UNI EN ISO 3691-1:2020
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi (ISO 3691-1:2015+AMD 2020)
Data entrata in vigore: 02 luglio 2020
La presente parte della UNI EN ISO 3691 fornisce requisiti di sicurezza e i mezzi per la verifica dei seguenti tipi di carrelli industriali motorizzati come definito nella UNI ISO 5053:
- carrelli industriali elevatori controbilanciati con forche a sbalzo;
- carrelli con sollevatore retrattile o con piastra porta forche retrattile;
- carrelli elevatori con forche fra i longheroni;
- carrelli elevatori a forche ricoprenti;
- carrelli elevatori a pianale ad alto sollevamento;
- carrelli con posto di guida elevabile fino a 1 200 mm;
- carrelli elevatori a presa unilaterale;
- carrelli elevatori a presa bilaterale ed a presa frontale e laterale;
- carrelli per pallet (transpallets);
- carrelli elevatori bidirezionali e multi direzionali;
- carrelli trattori con forza di traino fino a 20.000 N, compresi;
- carrelli elevatori fuoristrada;
- carrelli industriali alimentati a batteria, a gasolio, benzina o GPL (gas di petrolio liquefatto).
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Norme EN (non esaustivo) / aggiornate 08.2023
EN 1175-1:1998+A1:2010 Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Requisiti generali per carrelli alimentati a batteria
EN 1175-2:1998+A1:2010Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Requisiti generali per carrelli equipaggiati con motore a combustione interna
EN 1175-3:1998+A1:2010 Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Requisiti specifici per sistemi a trasmissione elettrica dei carrelli equipaggiati con motore a combustione interna
Sostituite da EN 1175:2020
UNI EN 1459-1:2020 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli a braccio telescopico
UNI EN 1459-2:2019 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 2: Carrelli a braccio telescopico rotante
UNI EN 1459-3:2015 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 3: Interfaccia tra il carrello elevatore telescopico e la piattaforma di lavoro
UNI EN 1459-4:2021 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 4:Requisiti aggiuntivi per i carrelli a braccio telescopico che movimentano carichi sospesi
UNI EN 1459-5:2021 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Interfaccia per l'attrezzatura
UNI CEN/TS 1459-8:2018 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 8: Trattori agricoli a braccio telescopico
UNI EN 1459-9:2021 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 9: Carrelli a braccio telescopico attrezzati con piattaforme di lavoro con protezione anteriore che può essere aperta
EN 1526:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti aggiuntivi per funzioni automatiche sui carrelli
EN 1755:2015 Sicurezza dei carrelli industriali - Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive - Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili
EN ISO 3691-1:2020 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi
EN ISO 3691-2:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche Parte 2 : Carrelli industriali a braccio telescopico
EN ISO 3691-3:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 3: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati
EN ISO 3691-4:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 4: Carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi
EN ISO 3691-5:2020 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Carrello elevatore con operatore a piedi
UEN ISO 3691-6:2022 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 6: Carrello trasportatore per carichi e persone
EN 16203:2014 Sicurezza dei carrelli industriali - Prove dinamiche per la verifica della stabilità laterale - Carrelli controbilanciati
EN 16307-1:2020 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Requisiti supplementari per carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi
EN 16307-2:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 2 : Requisiti supplementari per carrelli industriali a braccio telescopico
EN 16307-3:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 3: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati (requisiti aggiuntivi alla EN 16307-1)
EN 16307-5:2013 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Requisiti supplementari per carrelli spinti manualmente
EN 16307-6:2014 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 6: Requisiti supplementari per carrelli trasportatori per carichi e persone
EN 16842-1:2019 Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di prova e verifica - Parte 1: Requisiti generali
EN 16203:2014 Sicurezza dei carrelli industriali - Prove dinamiche per la verifica della stabilità laterale - Carrelli controbilanciati
EN 12053:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misu azione delle emissioni di rumore
EN 12895:2019 Carrelli industriali - Compatibilità elettromagnetica
EN 13059:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione delle vibrazioni
EN 15000:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico - Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale
EN 16796-1:2017 Carrelli industriali - Efficienza energetica dei carrelli industriali – Metodi di prova - Parte 1: Generalità
EN 16796-2:2017 Carrelli industriali - Efficienza energetica dei carrelli industriali – Metodi di prova – Parte 2: Carrelli semoventi, carrelli trattore e carrelli trasportatori per carichi controllati da un operatore
EN 16796-3:2017 Carrelli industriali - Efficienza energetica dei carrelli industriali – Metodi di prova - Parte 3: Carrelli elevatori portacontainer
EN 16796-4:2019 Carrelli industriali - Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 4: Carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico
EN 16796-6:2020 Carrelli industriali - Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 6: Carrello elevatore ed impilatore a portale
EN ISO 21281:2005 Costruzione e disposizione dei pedali dei carrelli semoventi per movimentazione con operatore seduto - Regole per la costruzione e la disposizione dei pedali
Norme UNI - UNI/ISO (non esaustivo) / aggiornate 08.2023
UNI ISO 1044:2012 - Carrelli industriali - Batterie di trazione al piombo per carrelli elettrici - Tensioni preferite
UNI ISO 1756:2012 - Carrelli industriali - Dimensioni dei bancali - Sagoma di collegamento
UNI ISO 3691:1983 - Carrelli industriali semoventi. Codice di sicurezza.
UNI ISO 5053-1:2020 - Carrelli industriali - Terminologia e classificazione - Parte 1: Tipi di carrelli industriali
UNI ISO 5057:2000 - Carrelli industriali - Controllo e riparazione dei bracci di forca in servizio sui carrelli elevatori a forche
UNI ISO 6055:2007 - Carrelli industriali - Tetto di protezione del guidatore - Prescrizioni e prove
UNI ISO 6292:2020 - Carrelli industriali semoventi e trattori industriali - Capacità di frenatura e resistenza degli elementi del freno
UNI EN 12053:2008 - Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione delle emissioni di rumore
UNI EN 13490:2009 - Vibrazioni meccaniche - Carrelli industriali - Valutazione in laboratorio e specifica delle vibrazioni trasmesse all'operatore dal sedile
UNI ISO 13562-1:2012 Carrelli industriali telescopici - Parte 1: Prove di stabilità
UNI ISO 13563-2:2012 - Carrelli elevatori a presa unilaterale - Parte 2: Prove supplementari di stabilità per carrelli che movimentano containers di lunghezza maggiore o uguale a 6 m
UNI ISO 15871:2012 - Carrelli industriali - Specifiche per indicatori luminosi per movimentazione di container ed operazioni di dispositivi di aggancio
UNI ISO 20898:2009 - Carrelli industriali - Requisiti elettrici
UNI ISO 22915-1:2020 - Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 1: Generalità
UNI ISO 22915-2:2020 - Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 2: Carrelli controbilanciati dotati di sollevatore
UNI ISO 22915-3:2022 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 3: Carrelli retrattili e carrelli a forche tra i longheroni
UNI ISO 22915-4:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 4: Impilatori, doppi impilatori e commissionatori con posizione dell'operatore elevabile fino a un'altezza di sollevamento di 1200 mm compresi
UNI ISO 22915-5:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 5: Carrelli a presa unilaterale
UNI ISO 22915-7:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 7: Carrelli bidirezionali e multidirezionali
UNI ISO 22915-8:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 8: Verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali di impilamento con il sollevatore inclinato in avanti e carico elevato
UNI ISO 22915-9:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 9: Carrelli controbilanciati con sollevatore per la movimentazione di container di lunghezza pari o maggiore di 6 m
UNI ISO 22915-10:2009 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 10: Verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali di impilamento con il carico disposto decentrato da dispositivi motorizzati
UNI ISO 22915-11:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 11: Carrelli industrial telescopici
UNI ISO 22915-12:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 12: Carrelli industriali telescopici per la movimentazione di container di lunghezza pari o maggiore di 6 m
UNI ISO 22915-13:2021 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 13: Carrelli elevatori fuoristrada dotati di sollevatore
UNI ISO 22915-15:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 15: Carrelli controbilanciati con sterzatura articolata
UNI ISO 22915-16:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 16: Carrelli con operatore a piedi
UNI ISO 22915-17:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 17: Carrelli trattori e carrelli trasportatori per carichi e persone
UNI ISO 22915-20:2009 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 20: Verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali con carico decentrato, decentramento determinato dall'utilizzo
UNI ISO 22915-21:2020 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 21: Commissionatori verticali con elevazione dell'operatore oltre 1 200 mm
UNI ISO 22915-22:2021 Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 22: Carrelli elevatori a presa frontale e laterale con e senza posto di guida elevabile
UNI ISO 24134:2019 - Carrelli industriali - Requisiti aggiuntivi per funzioni automatiche sui carrelli
UNI ISO 24135-1:2012 - Carrelli industriali - Specifiche e metodi di prova per i sistemi di trattenuta dell'operatore - Parte 1: Cinture di sicurezza addominali
UNI ISO/TR 29944:2012 - Carrelli industriali semoventi e trattori industriali - Capacità di frenatura - Determinazione delle procedure di misurazione
ISO/TS 3691-7:2011 Industrial trucks - Safety requirements and verification Regional requirements for countries within the European Community
ISO/TS 3691-8:2019 - Industrial trucks - Safety requirements and verification Regional requirements for countries outside the European Community
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Carrelli industriali semoventi. Codice di sicurezza
Ad oggi ancora in vigore
UNI ISO 3691:1983 Carrelli industriali semoventi. Codice di sicurezza.
Versione in lingua italiana della ISO 3691 (edizione nov. 1980), adottata senza varianti. Specifica le regole di sicurezza per la costruzione, l'impiego, la manovra e la manutenzione di carrelli industriali semoventi. Appendice: esempio di un modulo di verifica.
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LINEE GUIDA ISPESL - 2006
Linee guida per il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle relative attrezzature
Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2023
Formato: PDF/CEM
Mat4rice revisioni
Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
1.0 |
Agosto 2023 |
Aggiornamento normativo |
Certifico Srl |
o.o |
Giugno 2017 |
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Certifico Srl |
Info e download
Collegati
EN ISO 3691-X: Norme Sicurezza dei carrelli elevatori
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UNI EN ISO 3691-2:2023 / Carrelli industriali a braccio telescopico
Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Check list EN 1175-1 Carrelli industriali batteria
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