Vademecum Pneumatici Fuori Uso (PFU) | Rev. 1.0 Luglio 2020
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28 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Vademecum Pneumatici Fuori Uso (PFU) | Rev. 1.0 Luglio 2020 ID 8172 | Rev. 1.0 2020 | Documento completo in allegato La gestione degli pneumatici fuori uso e usati: quadro normativo, documenti, sentenze, altro allegato. Gli pneumatici fuori uso (PFU) rientrano nelle “particolari categorie di rifiuti” di cui al Titolo III della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006) (Art. 228) e che la loro gestione sia pertanto sottoposta a disposizioni specifiche e particolari rispetto a quelle generali di cui al Titolo I. Update Rev. 1.0 del 21.07.2020 Tale valutazione nasce dal fatto che gli pneumatici possono essere una risorsa suscettibile di reimpiego in processi finalizzati alla produzione sia di energia sia di nuove materie prime, con importanti ed evidenti benefici ambientali, economici e sociali. Pneumatici fuori uso Sono indicati come rifiuti di cui CER 16 01 03 "pneumatici fuori uso". (Vedi Elenco CER 2018) Nella riformulazione dei codici rifiuto, (vedi l’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006), lo "pneumatico usato" viene sostituito dalla nuova denominazione "pneumatico fuori uso", restando invariato il CER in 16 01 03. Viene così a crearsi una nuova e diversa classificazione degli pneumatici suddivisa in: Sono altresì non considerati rifiuto, ma beni usati, gli pneumatici usati che sono in condizioni buone e che vengono di nuovo impiegati per lo scopo originario, cioè il riutilizzo diretto nelle forme previste dalla normativa tecnica di settore e da quella relativa alla circolazione stradale. Lo pneumatico usato è quindi uno pneumatico che, anche se usurato, è ancora idoneo al suo utilizzo e pertanto, salvo il caso di abbandono, non è rifiuto. Va tuttavia osservato che gli pneumatici schiacciati o pressati sono da considerarsi come danneggiati e quindi alla stregua di rifiuti, indipendentemente dalla profondità del loro profilo. Infine anche gli pneumatici triturati sono considerati rifiuti. Norme di riferimento - D.Lgs. n. 22 del 1997 - D.M. 9 gennaio 2003 - D.lgs. 152/2006 (TUA) Secondo la disciplina prevista dal D.M. 11 aprile 2011, n. 82, per PFU si intendono “gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo”. D.M. 11 aprile 2011, n. 82 Pertanto alla luce della normativa generale sui rifiuti e di settore, la gestione degli pneumatici fuori uso è a carico del gommista, che effettua anche l’attività di riparazione, sostituzione e montaggio degli PFU generati da tale attività imprenditoriale. Secondo quanto previsto dal D.M. 11 aprile 2011, n. 82, che prevede l’istituzione, presso l’Autorità competente, di un Tavolo permanente di consultazione sulla gestione dei PFU, con il Decreto Ministeriale 7 marzo 2012 n. 44, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha decretato l’istituzione e la composizione del suddetto Tavolo Come gestire i PFU Per limitare la produzione di pneumatici fuori uso e assicurare una gestione ecocompatibile dei flussi di pneumatici fuori uso generati è necessario: L’Unione Europea già dal 1993 aveva inserito gli pneumatici fuori uso tra i flussi di rifiuti prioritari e da ultimo, la Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, include gli pneumatici tra i rifiuti per i quali devono essere stabiliti dei criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 36 del 2003 quindi, non sono ammessi in discarica quindi “pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm”. Particolarità In base all’articolo 228 del D.lgs. 152/06 che prevede l’obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere alla gestione di un quantitativo di PFU pari in peso a quanto immesso nel mercato del ricambio l'anno solare, è stato costituito il consorzio Ecopneus. L'Art. 228 e il decreto ministeriale attuativo D.M. 11 aprile 2011, n. 82, impongono ai produttori e agli importatori degli pneumatici da ricambio di provvedere, direttamente o per mezzo di operatori autorizzati o anche tramite società consortili con scopo mutualistico, alla raccolta e alla gestione annuale di un quantità di PFU almeno pari a quella degli pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente e di finanziare queste attività tramite la riscossione del c.d. “contributo ambientale”, posto a carico degli utenti finali all’atto dell’acquisto degli pneumatici nuovi e chiaramente e distintamente indicato sulla fattura. Inoltre l’art. 228 prescrive ai produttori e agli importatori degli pneumatici di svolgere attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’art. 177 comma 1, quindi con lo scopo di prevenire e ridurre gli impatti negativi della produzione e della gestione de rifiuti. L’ammontare del contributo ambientale viene fissato ogni anno dal MATTM, sulla base delle stime dei produttori e degli importatori in merito agli oneri relativi all’adempimento dei suddetti obblighi, ivi inclusi quelli di ricerca e sviluppo. Discorso diverso concerne la gestione dei PFU derivanti dalla demolizione di veicoli a fine vita per i quali sia applicabile il D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della Direttiva 2000/53/CE, o il disposto dell’art. 231 del Testo Unico Ambientale. In tal caso l’onere finanziario per la loro gestione è addebitato agli acquirenti di veicoli nuovi sempre tramite lo strumento del “contributo”, riscosso dai rivenditori di veicoli all’atto della vendita e da questi ultimi versato in un fondo appositamente costituito presso l’Automobile Club Italia (ACI), che lo amministra secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e può pertanto affidare la gestione degli PFU da autodemolizione ai produttori e agli importatori degli pneumatici e loro eventuali forme associate o anche ad altri soggetti debitamente autorizzati per la fase di gestione di loro competenza a garanzia di una maggior competitività economica. Come precisa l’art. 7 comma 8 del D.M. 11 aprile 2011, n. 82, gli PFU provenienti dalla demolizione di veicoli non vengono in ogni caso considerati nel computo della quantità minima annuale la cui gestione viene posta a carico dei produttori e degli importatori degli pneumatici da ricambio, ma sono conteggiati, qualora provenienti dalla demolizione delle previste categorie di veicoli, ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’art. 7 comma 2 del D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209. Per ultimo, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 11 aprile 2011, n. 82, il sistema di gestione descritto non si applica agli pneumatici per bicicletta, alle camere d’aria, i relativi protettori e le guarnizioni in gomma e agli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) Pneumatico fuori uso e pneumatico usato - Note Un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione opera una distinzione tra lo pneumatico fuori uso e lo pneumatico usato. Come predemente riportsto, originariamente il Catalogo Europeo dei Rifiuti, introdotto dalla Decisione 1994/3/CE e recepito in ambito nazionale con l’ Allegato A del “Decreto Ronchi”, il D.Lgs. n. 22 del 1997, prevedeva la voce “16.01.03 pneumatici usati”. Il D.M. 11 aprile 2011, n. 82 contempla all’art. 1 una serie di esclusioni tra cui però non vi è riferimento alcuno agli pneumatici usati e all’art. 2, nel fornire la definizione di pneumatico fuori uso, esclude da tale categoria non già gli pneumatici ricostruibili, bensì solamente quelli già fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo. D.M. 11 aprile 2011, n. 82 Criteri “End of Waste” per gli pneumatici fuori uso: parere del Consiglio di Stato L’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE prevede che “criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili”. Il legislatore europeo, ad oggi, non ha ancora provveduto alla determinazione dei criteri EoW per gli pneumatici. Sembra invece imminente l’emanazione di un decreto ministeriale del MATTM che detti i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da PFU: la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, nella seduta del 27 luglio 2017, ha espresso parere favorevole allo schema di decreto trasmessole dal MATTM, lo scherma di Decreto è sttao trasmesso il 15 febbraio 2018 alla Commissione europea (termine staus quo scaduto 15 maggio 2018). (Download schema di regolamento recante: “Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”). Attualmente le operazioni di recupero di gomma da PFU al fine di reimpiego nell’industria della gomma o nella produzione di bitumi e parabordi sono incluse nell’elenco di cui al DM 05 febbraio 1998 relativo ai rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure di recupero in forma semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il documento del GSE recante le procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016 chiarisce che nel caso di impianti in cui gli pneumatici fuori uso siano trattati congiuntamente a rifiuti urbani e agli rifiuti speciali ricompresi nella Tabella 6.A, la quantità di tali rifiuti concorre alla determinazione del limite del 30% in massa, da rispettarsi ai fini dell’incentivo del 51% dell’energia prodotta. Nel diverso caso di uso esclusivo degli pneumatici fuori uso in un c.d. impianto dedicato di produzione di energia elettrica viene riconosciuto un forfait d’incentivo più basso, il 35%, ma non si applica la limitazione quantitativa del 30% vigente per tutti gli altri rifiuti speciali elencati nella tabella 6.A. Si tratta sicuramente di una disposizione di favore ai fini di un impiego massiccio degli PFU nella produzione di energia elettrica. Con la Legge n. 221/2015 (c.d. “collegato ambientale”) relativamente alle operazioni di recupero di materia, sono stati introdotti nel nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 quattro nuovi articoli (Artt. 206-ter, 206-quater, 206-quinques, 206-sexies) per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo”: Art. 206-ter (Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi). Art. 206-quinquies (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi). Art. 206-sexies (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche). ... Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020 Matrice revisioni:
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