Indicazioni per le aziende contenimento contagio COVID-19 | RER
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27 Novembre 2024 | ||
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Indicazioni per le aziende contenimento contagio COVID-19 SSR Emilia Romagna - 12.03.2020 Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da COVID-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale. In un contesto come quello attuale, dove si assiste a una proliferazione incontrollata di informazioni, il compito più importante e utile del datore di lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione: - sui percorsi ufficiali individuati dalle istituzioni nei casi specifici di cui si parlerà successivamente; Si ritiene altresì fondamentale il coinvolgimento del medico competente, quale professionista qualificato per veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e collaborare con il datore di lavoro per mettere in atto le misure igieniche universali all’interno dell’azienda. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che aveva abrogato i precedenti DPCM del 1/3/2020 e del 4/3/2020, prevedeva: a. misure urgenti di contenimento del contagio (art. 1), riguardanti un’area dell’Emilia-Romagna (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini), caratterizzate da maggiore restrizione, tra cui quella di evitare spostamenti delle persone in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo spostamenti per motivi di salute, per situazioni di necessità, nonché per comprovate esigenze lavorative. Raccomandava inoltre ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di periodi di congedi ordinari e di ferie. Il recentissimo DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, che all’art. 1 prevede espresso divieto sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, estende a tutto il territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020 (sinteticamente indicate al precedente punto a). Misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro - Esporre in azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, locandine che illustrano i comportamenti da seguire per prevenire e contenere il rischio; Misure universali Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata sia per la cittadinanza che per i lavoratori, ai fine della prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria: - Lavarsi spesso le mani. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un gel su base alcoolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta. Per quanto riguarda locali pubblici, palestre, farmacie, supermercati e altri luoghi di aggregazione, si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; Misure di prevenzione per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico Fermo restando il rispetto delle misure sopra citate, si fa presente, in linea generale, che non sono necessari Dispositivi di Protezione Individuale, fatto salvo gli operatori sanitari addetti all’assistenza di casi di infezione da COVID-19, per i quali sono state fornite specifiche indicazioni. Restano valide le indicazioni fornite alle Associazioni del medici competenti con nota del 05/02/2020 (PG/2020/0096962), con cui è stata trasmessa la Circolare del Ministero della salute del 03/02/2020 (recante indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico). Utilizzo di mascherine chirurgiche L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare la mascherina chirurgica solo quando si hanno sintomi respiratori quali tosse e starnuti, poiché sono utili a limitare il contagio delle persone circostanti, o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. Non sono utili né raccomandate come protezione personale per la popolazione generale. Misure previste per i lavoratori individuati come “contatti stretti” Si evidenzia in premessa che l’individuazione dei contatti stretti, a seguito di un caso di infezione da CoViD19 (sospetto, probabile o confermato), spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’Ausl territorialmente competente, così come la disposizione delle misure previste nei confronti dei contatti stretti (quarantena con sorveglianza attiva). Si precisa che il caso sospetto, secondo le definizioni dell’OMS, prevede la presenza sia di una sintomatologia respiratoria acuta sia del criterio epidemiologico (riferimento Circolari del Ministero della Salute). Pertanto, la semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto; in ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale. Al fine di individuare tutti i contatti dei casi legati all’attività lavorativa, sulla base di una reale esposizione al rischio, è indispensabile la collaborazione dell’azienda, e in particolare del medico competente. I lavoratori individuati come contatti stretti di un caso vengono posti in quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni e di tale misura viene informato il datore di lavoro. Si rammenta che l’assenza dal lavoro, in tali casi, è coperta da certificazione ai fini INPS per motivi di sanità pubblica, come previsto dal citato DPCM nell’attuale fase di emergenza. Per i lavoratori che non siano stati individuati come contatti stretti, non sono previste misure particolari di sorveglianza. Misure nei confronti dei lavoratori che provengono da aree a rischio Le persone che hanno fatto ingresso in regione Emilia-Romagna dopo il 24 febbraio, provenienti da zone identificate a rischio, hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Sanità pubblica territorialmente competente per una valutazione dell’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Il DSP dell’AUSL competente per territorio, sulla base di tali comunicazioni, previa acquisizione di informazioni sulle zone del soggiorno e sul percorso effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di un’adeguata valutazione del rischio di esposizione, provvederà alla prescrizione della permanenza domiciliare qualora accerti la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario. In tali casi informerà altresì l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e finalità al fine di assicurare la massima adesione. Anche in tali casi l’assenza dal lavoro è certificata ai fini INPS secondo le modalità previste dal DPCM. Si richiamano comunque per la loro importanza le seguenti disposizioni valide su tutto il territorio nazionale: - è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare i contatti sociali a chi manifesta una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°); in tali casi va contattato il proprio medico curante; Il Datore di lavoro può opportunamente collaborare alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo ai lavoratori per i quali sia a conoscenza della provenienza da aree a rischio così come sopra definite. Fonte: Regione Emilia - Romagna Collegati: |
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