COVID-19: Indicazioni tutela salute ambienti lavoro non sanitari | Rev. 5 del 12.03.2020
Appunti Sicurezza lavoro | ||
27 Novembre 2024 | ||
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COVID-19: indicazioni tutela salute ambienti lavoro non sanitari ID 10287 | Rev. 5 del 12.03.2020 | Regione Veneto L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Diversamente, per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il personale sanitario, si rimanda alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati. Premessa Considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19 e l’incremento del numero di casi sul territorio regionale; Considerate le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del Veneto in data 22 e 23 febbraio 2020; Considerato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 e del 01 marzo 2020, tra le quali è previsto, per evitare la sospensione delle attività lavorative, che ai rapporti di lavoro subordinato sia temporaneamente applicabile, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”); Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020, con particolare riferimento alle misure urgenti di carattere nazionale previste per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province, tra le altre, di Padova, Treviso e Venezia; Considerata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 08 marzo 2020 n. 646, ai sensi della quale quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020 non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale se motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività; Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 marzo 2020, con il quale sono state estere all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020; Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; Ferme restando, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”; Considerato che l’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori (nel senso estensivo della definizione di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo); Si rammenta, inoltre, che per informazioni sono stati attivati il il numero nazionale di pubblica utilità (1500), il numero verde regionale (800 462 340), i numeri verdi delle singole aziende sanitarie locali, e che per valutazioni è a disposizione il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale. segue in allegato Collegati |
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