Vademecum Gestione rifiuti in azienda | New 09.2019
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Vademecum Gestione rifiuti in azienda ID 9059 | 12.09.2019 | Rev. 0.0 Settembre 2019 Il presente elaborato illustra, anche con il supporto di immagini, quanto disposto in materia di gestione di rifiuti (così come definita nella parte IV del TUA) in ordine alla raccolta, trasporto, recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni da parte del produttore del rifiuti. Il vademecum risulta essere così strutturato: Premessa Excursus Art. 183 comma 1 lettera n D.Lgs. 152/06 Definizione di rifiuto Secondo l’articolo 183 co. 1 let a) del D.Lgs. 152/06 si definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. Fig. 1 - Definizione di rifiuto Distinzione secondo la pericolosità Produttore dei rifiuti Il Produttore del rifiuto (art.183 comma 1 lettera f D.Lgs. 152/06) è il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. Il Produttore di rifiuti è sempre colui il quale pone materialmente in essere una determinata attività dalla quale si generano rifiuti. Art.183 comma 1 lettera f d.lgs 152/2006 (N) -Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l’art. 28, comma 6) che “Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e’ considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006” Oneri a carico del produttore dei rifiuti Fig. 2 - Oneri a carico del produttore Attribuzione dei codice CER Il rifiuto viene classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (criterio del limite della concentrazione), tali da conferire al rifiuto medesimo una o più caratteristiche di cui allegato I del TUA (D.Lgs. 152/06), recante l’elenco delle sostanze pericolose. Come detto sopra, i rifiuti speciali sono classificati secondo un Codice Europeo dei Rifiuti (CER) composto da sei cifre, il quale li distingue prima per categoria o attività che genera il rifiuto (prima coppia di numeri), poi per processo produttivo che ne ha causato la produzione (seconda coppia di numeri) ed infine per le caratteristiche specifiche del rifiuto stesso (ultima coppia di numero). L’indentificazione dei rifiuti attraverso l’attribuzione del codice CER deve avvenire attraverso le seguenti modalità (atte a limitare il più possibile l’assegnazione di codici generici): Le voci dell’elenco rifiuti accompagnate da * si riferiscono a rifiuti pericolosi. Nel caso in cui per una determinata tipologia di rifiuto esistano nell’Elenco dei CER due voci tra loro speculari, una riferita al rifiuto specifico con caratteristiche di pericolosità e l’altra riferita allo stesso rifiuto ma non pericoloso, è necessario che il produttore del rifiuto – per l’attribuzione del codice corretto – provveda ad apposita caratterizzazione del rifiuto, ovvero alla verifica del suo contenuto di eventuali sostanze pericolose.[..] Analisi obbligatorie/non obbligatorie Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti: Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso. Fig. 4 Analisi obbligatorie/non obbligatorie Corretta gestione del deposito temporaneo Il Deposito Temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi vengono prodotti (art. 183 comma 1 lettera bb d.lgs 152/2006). Articolo 183 comma 1 lett bb) D.lgs 152/2006 Il Deposito temporaneo è inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore. Il deposito temporaneo è mono-soggettivo, in quanto non è possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei. E’ importante che gli operatori tengano presente che la nozione di “luogo di produzione” dei rifiuti non potrà essere interpretata in modo eccessivamente ampio, proprio perché questo comporterebbe una dilatazione non consentita del concetto di «deposito temporaneo», la quale potrebbe essere interpretata dalla giurisprudenza (anche e soprattutto in sede penale) come “abuso” del regime derogatorio connesso a quest’ultimo concetto. Check list stoccaggio [...segue in allegato] Gestione documentale - Registro carico/scarico Per i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del d.lgs 152/2006 e smi è previsto l’obbligo di tenuta di un registro di carico-scarico su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. I soggetti di cui all’art. 189 comma 3 sono di seguito riportati: segue in allegato Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019 Collegati
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