Diagnosi Energetiche: Scadenza del 5 Dicembre 2019 | ENEA
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27 Novembre 2024 | ||
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Linee Guida Diagnosi Energetiche | ENEA 2019 Diagnosi Energetiche art 8 del D.Lgs. 102/2014 - Linee Guida e Manuale Operativo Clusterizzazione, il rapporto di diagnosi ed il piano di monitoraggio Il 5 Dicembre 2019 è la 1a scadenza quadriennale per lo svolgimento delle diagnosi energetiche delle grandi imprese e delle imprese energivore. Con il Decreto Legislativo n. 102 del 4 Luglio 2014 (G.U. Serie Generale n°165 del 18/07/2014) l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica. L’art. 8 definisce che i soggetti obbligati a svolgere diagnosi energetiche entro il 5 dicembre 2015 (e poi ogni 4 anni - prossimo 5 Dicembre 2019) presso i propri siti produttivi sono le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia. Ai fini dell’obbligo di diagnosi sono grandi imprese le imprese che soddisfano una delle seguenti condizioni: - l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro; D.Lgs. n. 102 del 4 Luglio 2014 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa' di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione. 1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga (comma 1-bis introdotto dal decreto legislativo 141/2016). 2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA. |
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