Direttiva 2014/35/UE -BT- e Norme Tecniche Armonizzate 2019
Appunti Marcatura CE | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Direttiva 2014/35/UE -BT- e Norme Tecniche Armonizzate 2019 Ed. 2.0 del 01 Dicembre 2019 Testo coordinato Direttiva 2014/35/UE - BT - con il Decreto di recepimento IT D.Lgs. n. 86/2016 e Norme tecniche armonizzate a Novembre 2019 Disponibile il testo BT in formato mobile EPUB sugli Store segnalati ed il formato PDF direttamente dal nostro sito, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE. Ed. 2.0 2019 L'ebook riporta: 1. Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 96/357 del 29.3.2014) 2. Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 86 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU Serie Generale n.121 del 25-05-2016 - Suppl. Ordinario n. 16) 3. Elenco Norme armonizzate Direttiva bassa tensione 2014/35/UE a Novembre 2019 I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/35/UE sono contenuti nelle: 1. Comunicazione 2018/C 326/02 del 14 Settembre 2018 - Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. Art. 1 Campo di applicazione, messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza della Direttiva 2014/35/UE 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua, ad esclusione dei seguenti materiali e fenomeni: a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; 2. Il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione del comma 1 puo' essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. 3. I principali elementi degli obiettivi di sicurezza sono indicati nell'allegato I. 4. Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente decreto legislativo. 5. Le imprese distributrici di elettricita', per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinano il raccordo o la fornitura di elettricita' agli utenti a requisiti di sicurezza piu' rigorosi degli obiettivi di sicurezza menzionati ai commi 2 e 3 ed enunciati nell'allegato I. Articolo 12 Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I. Articolo 13 Presunzione di conformità sulla base di norme internazionali 1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale) per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni in materia di sicurezza e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione. 3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni in materia di sicurezza notificate conformemente al paragrafo 2, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all’accettazione di questa o quella disposizione. I riferimenti alle disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicati, a titolo d’informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Formato: pdf |
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