Accordo 25 luglio 2019 | Moduli unificati
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26 Novembre 2024 | ||
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Accordo 25 luglio 2019 | Moduli unificati Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 73/CU). (GU Serie Generale n.270 del 18-11-2019) Art. 1. Modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche 1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate di cui all’allegato 1. Art. 2. Modifiche all’attività di vendita e somministrazione di alcolici 1. In attuazione del comma 1 dell’art. 13 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nei moduli per gli esercizi di vendita, per la somministrazione di alimenti e bevande, per le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, di cui agli Accordi 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU) e 17 aprile 2019 (atto rep. n. 28/CU), il quadro riepilogativo della documentazione allegata è integrato dalla seguente riga, ove non già presente: ... Allegato 1 I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano: autoscuole; La scheda anagrafica, approvata nell’accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo. Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro il 31 dicembre 2019 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 15 ottobre 2019 (con le modalità previste dall’art. 1). L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 31 dicembre 2019 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016). Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate all’accordo del 4 maggio 2017. Allegato 2 ...
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