DVR: Il Programma di miglioramento D.Lgs. 81/2008
ID 8559 | 20.06.2019 (Rev. 1.0)
Con il Documento allegato e la nota a seguire si intende fornire un esempio di possibile metodologia per la strutturazione del Programma di miglioramento (programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza D.Lgs. 81/2008 Art. 28 c 2 lett. c).
In particolare il Programma di miglioramento è così definito ai sensi del D.gs. 81/2008 Art. 28 c. 2 lett. c:
"Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della della valutazione...e contenere...c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;"
Il Programma di miglioramento è in effetti un "Documento dovuto" in un processo di "Valutazione dei Rischi" legato al concetto tipico dei Sistemi di gestione del miglioramento continuo.
Il Programma di adeguamento è invece il Programma delle misure di prevenzione e protezione da attuate (da attuare - ndr) per raggiungere la conformità legislativa/tecnica risultata mancante.
"Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della della valutazione...e contenere....b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);...,"
Vedasi nota a seguire
Entrambi i Programmi dovranno avere dei Livelli di priorità definiti.
Un Programma di misure di prevenzione e protezione, legato alla VR, può essere quindi distinto in:
- Programma adeguamento
- Programma miglioramento
Per attuare le misure di prevenzione e protezione sarà previsto un Programma adeguamento con Livelli di priorità e Pianificazione temporale (tempi di attuazione), inoltre la stessa misura potrà (dovrà) avere un Programma di miglioramento (Piano si miglioramento + Livello di priorità / tempi) (*):
Programma misure prevenzione e protezione
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Rischio
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Programma adeguamento
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Programma miglioramento
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Pericolo
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Livello
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Misura
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Livello priorità
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Misura
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Livello priorità
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Pericolo 1
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Livello
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Misura 1A
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PAXX
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Misura 1M
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PMXX
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Pericolo 2
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Livello
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Misura 2A
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PAXX
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Misura 2M
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PMXX
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Allegati Codifica n. X/ZZZZ
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Allegati Codifica n. X/ZZZZ
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(*) E’ possibile anche separare il programma di adeguamento da quello di miglioramento
Programma adeguamento:
Occorre definire Livelli di Priorità per l’adeguamento delle misure alla Conformità legislativa eventualmente carente;
Programma miglioramento
Occorre inoltre definire dei Livelli di Priorità delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
Nella scheda si fa riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, per l’attuazione del Programma di adeguamento e del Programma di miglioramento.
Livelli Priorità | Esempio
Livelli Priorità Programma adeguamento
Codice
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Tempi
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PA1 |
Immediato |
PA2 |
30 giorni |
PA3 |
60 giorni |
PA4 |
90 giorni |
PA5 |
180 giorni |
Livelli Priorità Programma miglioramento
Codice
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Tempi
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PM1 |
60 giorni |
PM2 |
180 giorni |
PM3 |
360 giorni |
Misure di adeguamento e Misure di miglioramento
Misure di adeguamento
Con la Valutazione dei Rischi e la successiva elaborazione del DVR, il DL da indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
Le misure di adeguamento sono quelle da attuare al momento in cui un rischio sia rilevato. Se esiste un rischio non accettabile, è necessario individuare un adeguamento immediato.
Per quanto riguarda il Programma di adeguamento, anche se la norma non parla in modo esplicito di "programmazione", è palese che sia possibile avere delle carenze di sicurezza nella Valutazione dei Rischi e che tali carenze non possano essere chiuse (adeguamento) con misure immediate. Chiaramente saranno quelle per il quale il livello di rischio individuato sia "basso" (dal metodo VR).
Sarà quindi possibile stabilire dei livelli di priorità sulle misure di sicurezza non immediate (da attuare) in quanto il rischio è valutato "basso".
Si pensi ad esempio nella Valutazione del Rischio incendio si è individuata una manichetta antincendio non funzionante, ma con la presenza in prossimità di un'altra manichetta antincendio funzionante e che garantisce comunque adeguata sicurezza di protezione antincendio (misura provvisoria). In questo caso il livello di rischio potrà essere “basso” con priorità di adeguamento (riparazione Manichetta 05) non immediata (PA2).
Programma misure prevenzione e protezione
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Rischio
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Programma adeguamento
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Programma miglioramento
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Pericolo
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Livello
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Misura
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Livello priorità
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Misura
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Livello priorità
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Incendio
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Basso
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Riparazione manichetta 05
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PA2
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Prova periodica mensile interna
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PM01
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Allegati Report A. XX/YYYY
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Allegati Report M. XX/YYYY
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Il Programma di miglioramento potrà ad esempio consistere in una Prova periodica mensile interna attuata PM1 (dopo 60 giorni), oltre i termini previsti per la verifica periodica nella manutenzione antincendio (Registro).
Si pensi inoltre ad una carenza in merito all'assenza del CPI ma previsto in quanto attività soggetta. Per il quale sono previsti sia tempi tecnici per l'adeguamento dell'attività che tempi amministrativi per il suo rilascio. E' chiaro che in questo frangente dovranno essere attuate "misure provvisorie" per la non conformità legislativa.
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Controlli Organi di vigilanza / Misura di adeguamento da attuare
Eventuali controlli degli Organi di vigilanza volti ad accertare il rispetto delle misure di sicurezza delD.Lgs. 81/2008, in questa fase, potrebbero dar luogo, a seconda del livello di rischio individuato dall'Organo di Vigilanza, a provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione delle carenze, con eventuale prescrizione di adeguamento entro un determinato termine. Porre particolare attenzione.
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Infortuni
Eventuali Infortuni dovuti a carenza nelle misure di sicurezza saranno oggetto di sanzione.
Porre particolare attenzione.
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Misure di miglioramento
Le misure di miglioramento sono, altresì, quelle misure che devono essere individuate per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.
Esempio:
Nel VR chimico (Art.223), effettuata con il “metodo α” si è individuato per l’uso di un solvente una esposizione professionale ad agente riportato XXXVIII Toluene (EINECS203-625-9) al di sopra dei limiti previsti (> 192 mg/m3 (8h)), le misure potrebbero essere: (tabella Programma misure prevenzione e protezione così strutturata)
Programma misure prevenzione e protezione
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Rischio
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Programma adeguamento
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Programma miglioramento
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Pericolo
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Livello
|
Misura
|
Livello priorità
|
Misura
|
Livello priorità
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Chimico (Toluene)
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Alto
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Sostituzione del Prodotto (non possibile)
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---
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Rivalutazione della sostituzione del Prodotto (se possibile)
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PM1
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Riduzione dell’esposizione
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PA1
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Monitoraggio sul livello di esposizione
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PM2
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DPI
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PA1
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Valutazione altri DPI
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PM3
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Sorveglianza sanitaria
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PA1
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Sorveglianza sanitaria (se di nuovo necessaria)
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PM3
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Rivalutazione per eventuali modifiche ai limiti di esposizione professionale
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PM3
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Allegati Codifica n. X/ZZZZ
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Allegati Codifica n. X/ZZZZ
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Miglioramento (in giallo)
In particolare se al momento non è possibile la sostituzione del Prodotto come misura prioritaria di adeguamento, nel Programma di miglioramento (con Priorità PM1 = 60 gg) si effettuerà una rivalutazione sulla possibile sostituzione.
E’ possibile che i limiti di esposizione professionale possano nel tempo essere ridotti, anche in questo caso si potrà inserire tale controllo nelle misure di miglioramento (PM3).
In Programma di miglioramento deve essere efficace nel garantire il mantenimento / miglioramento dei livelli di sicurezza.
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D.Lgs. 81/2008
…
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
…
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione
…
e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
...
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