Safety container: ADR | CSC | Ispezioni D.P.R. 448/1997
ID 3982 | Rev. 1.0 2019 del 30.05.2019
Un documento per la sicurezza del trasporto container in accordo con l'ADR 2019, la Convenzione per i container sicuri (CSC 1972) e il D.P.R. 448/1997 che ha recepito la convenzione e definito anche modalità di approvazione e ispezione degli Enti tecnici preposti.
Il Documento fa riferimento a:
1. ADR 2019 Trasporto merci pericolose su strada 2. Convenzione per i container sicuri (CSC 1972) 3. D.P.R. 4 giugno 1997 n. 448 Attuazione CSC 1972
Excursus
1. Premessa
Il termine "container" utilizzato dall'ADR non copre né gli imballaggi convenzionali, né i grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR - ovvero IBC o GRV) né veicoli, né contenitori-cisterna. In questo prontuario, il termine, ormai entrato nell'uso comune, è usato come sinonimo di grande contenitore. Le caratteristiche costruttive e d'impiego dei contenitori sono contenute anche nella Convenzione internazionale su container sicuri (CSC)
2. Definizione La definizione di "contenitore" data nella citata Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori del 1972 (CSC 1972), nella sua forma aggiornata o nelle Schede UIC n. 590 (aggiornamento 1.1.1989) e da 592-1 a 592-4 (aggiornamento 1.7.1994), comprende solo i grandi contenitori ed i contenitori cisterna. Un Contenitore (o container) è un dispositivo di trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile oppure altri dispositivi similari):
Contenitore, un dispositivo di trasporto (telaio o altro dispositivo analogo) - avente un carattere permanente ed essendo per tale fatto sufficientemente resistente per permettere il suo uso ripetuto; - appositamente concepito per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico, per uno o più modi di trasporto; - munito di dispositivi che facilitino lo stivaggio e la movimentazione, in particolare durante il suo trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro; - concepito in modo da facilitare il riempimento e lo svuotamento; - avente un volume interno superiore a 1 m3, ad eccezione dei contenitori per il trasporto di materiali radioattivi.
3. Classificazione dei contenitori
Piccolo contenitore, un contenitore il cui volume interno è inferiore o uguale a 3 m3;
Grande contenitore: a) un contenitore che non risponde alla definizione di piccolo contenitore; b) ai sensi della CSC, un contenitore di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia: i) di almeno 14 m2; oppure ii) di almeno 7 m2 se provvisto di blocchi d'angolo agli angoli superiori.
Contenitore chiuso, un contenitore totalmente chiuso, avente un tetto rigido, pareti laterali rigide, pareti d'estremità rigide e un pavimento. Il termine comprende i contenitori a tetto apribile a condizione che il tetto sia chiuso durante il trasporto.
Contenitore aperto, un contenitore a tetto aperto o un contenitore di tipo piattaforma.
Contenitore telonato, un contenitore aperto munito di un telone per proteggere la merce caricata.
NOTA: Il termine "contenitore" non comprende né gli imballaggi convenzionali, né i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), né i contenitori cisterna, né i veicoli. Tuttavia, un contenitore può essere utilizzato come imballaggio per il trasporto di materiali radioattivi.
Contenitore-cisterna, un mezzo di trasporto rispondente alla definizione di contenitore e comprendente un serbatoio e degli equipaggiamenti, compresi quelli atti a consentire gli spostamenti del contenitore cisterna senza cambiamento d'assetto, utilizzato per il trasporto di materie gassose, liquide, polverulente o granulari, e avente una capacità superiore a 0,45 m3 (450 litri), quando è destinato al trasporto di gas così come sono definiti al 2.2.2.1.1;
NOTA: I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), che soddisfano le disposizioni del capitolo 6.5 non sono considerati come contenitori-cisterna.
Contenitore per il trasporto alla rinfusa, un involucro di ritenzione (comprendente ogni fodera o rivestimento) destinato al trasporto di materie solide che sono direttamente in contatto con l'involucro di Trasporto su strada merci pericolose in container ritenzione. Il termine non è comprensivo degli imballaggi, dei grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), dei grandi imballaggi né delle cisterne.
I contenitori per il trasporto alla rinfusa: - hanno un carattere permanente e sono per tale motivo sufficientemente resistenti per permettere un uso ripetuto; - appositamente concepito per facilitare il trasporto delle merci senza rottura di carico per uno o più modalità di trasporto; - muniti di dispositivi che ne facilitano la movimentazione; - di capacità di almeno 1,0 mc.
I contenitori per il trasporto alla rinfusa possono essere, per esempio, dei contenitori, dei contenitori per il trasporto alla rinfusa offshore, dei cassoni, delle vasche per il trasporto alla rinfusa, delle casse mobili, dei contenitori tramoggia, dei contenitori a rulli (cassoni scarrabili), dei compartimenti di carico dei veicoli;
NOTA: Tale definizione si applica solamente ai contenitori per il trasporto alla rinfusa che sono conformi alle prescrizioni del capitolo 6.11.
- contenitore per trasporto alla rinfusa chiuso, un contenitore per trasporto alla rinfusa completamente chiuso avente un tetto, delle pareti laterali, delle pareti anteriore e posteriore e pavimento rigidi (compresi i fondi di tipo a tramoggia). Questo termine comprende i contenitori alla rinfusa con tetto, pareti laterali o pareti anteriori e posteriori apribili che possono essere chiuse durante il trasporto. I contenitori per il trasporto alla rinfusa chiusi possono essere equipaggiati con aperture che permettono lo scambio dei vapori e dei gas con l'aria e di prevenire, nelle normali condizioni di trasporto, la perdita di materie solide e la penetrazione di getti d'acqua o di pioggia;
- contenitore per trasporto alla rinfusa telonato, un contenitore per trasporto alla rinfusa con tetto aperto con fondo (compresi i fondi di tipo a tramoggia), pareti laterali e anteriore e posteriore rigidi e copertura non rigida;
- contenitore per il trasporto alla rinfusa flessibile, un contenitore flessibile di capacità inferiore a 15 m3 e comprendente le fodere, cosi come i dispositivi di movimentazione e gli equipaggiamenti di servizi fissati ad esso;
Contenitore per il trasporto alla rinfusa chiuso, vedere Contenitore per il trasporto alla rinfusa;
Contenitore per il trasporto alla rinfusa flessibile, vedere Contenitore per il trasporto alla rinfusa; Contenitore per trasporto alla rinfusa offshore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa specificamente concepito per essere utilizzato in modo ripetuto al trasporto proveniente o destinato ad installazioni offshore o all'interno di tali installazioni. Deve essere calcolato e costruito secondo le regole relative all'approvazione dei contenitori offshore movimentati in alto mare enunciate nel documento MSC/Circ. 860 pubblicata dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO);
Contenitore per il trasporto alla rinfusa telonato, vedere Contenitore per il trasporto alla rinfusa; ...
4. Prescrizioni costruttive e di controllo
In ADR 6.11 sono riportate le prescrizioni costruttive e di controllo dei container telonati (BK1) o chiusi (BK2) per il trasporto alla rinfusa di solidi e dei contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibile (BK3)* [*ADR 2017] ...
6.11.2.3. Codice designante i tipi di contenitori per il trasporto alla rinfusa La tabella che segue indica i codici da utilizzare per definire i tipi di contenitori per il trasporto alla rinfusa:
...
5. Idoneità dei container I container (grandi contenitori) ed i container-cisterna (contenitori cisterna) possono essere utilizzati per il trasporto di merci pericolose solo se la loro struttura (ovvero l'armatura per i container-cisterna) risponde alle disposizioni della Convenzione CSC o delle Schede UIC n. 590 e da 592-1 a 592-4 di cui si è fatto più sopra cenno. Un container che non rientra in quanto detto non è da considerarsi sottoposto alle prescrizioni di questo capitolo ma a quelle relative agli altri imballaggi e, in questa situazione, non è consentito movimentarlo con il carico (occorre cioè scaricare e ricaricare i colli che contiene).
Il DPR 4.9.1997 n. 448 contiene il regolamento di attuazione della CSC per il rilascio del certificato di approvazione ai container impiegati nel trasporto internazionale. Non occorre approvazione specifica per i piccoli contenitori che non sono peraltro sottoposti alla normativa CSC (la quale, come si è detto, si occupa solo dei grandi contenitori).
La rispondenza alle norme CSC può essere attestata da un un'approvazione indicante che il container è stato sottoposto alle prove prescritte dalla citata convenzione internazionale e giudicato idoneo, per caratteristiche, resistenza, dimensioni, ecc., all'impiego nel trasporto intermodale ed alla movimentazione a carico a cui normalmente viene destinato.
5.1 Targhetta identificativa dei container CSC Il container non è dotato di specifica documentazione tecnica attestante l'approvazione secondo le norme della convenzione CSC (anche se, di norma, il certificato di idoneità del container è consegnato al proprietario dall'autorità che provvede alla sua approvazione) ma deve essere dotato di una targhetta identificativa (denominata Safe Approval Plate, cioè targhetta di approvazione ai fini della sicurezza) che si trova sul container (per i container-cisterna, invece, è presente una targhetta analoga a quella apposta sulle cisterne).
...
5.4.3 Ispezioni Il proprietario (o locatario o depositario) del container approvato provvede all'esecuzione delle ispezioni periodiche nei tempi dovuti, all'accertamento del buono stato del container e all'esecuzione delle eventuali riparazioni per il ripristino di condizioni di sicurezza.
Le ispezioni periodiche devono avvenire a intervalli non superiori a 30 mesi, con la prima ispezione entro 5 anni dalla costruzione. Ispezioni straordinarie sono richieste ogni qual volta appaiano necessarie, nonché dopo riparazioni consistenti o che interessano le strutture portanti. Per oggetto dell'ispezione, esecuzione e documentazione si riportano di seguito gli articoli da 16 a 19 DPR n. 448/1997.
Art. 16. Esecuzione delle ispezioni 1. Le ispezioni sono eseguite da personale abilitato dall'Ente tecnico, secondo i criteri indicati nell'articolo 17. Criteri diversi di ispezione sono soggetti alla preventiva approvazione della commissione mista consultiva, di cui all'articolo 4, secondo quanto previsto dall'articolo 18.
2. Ogni eventuale deficienza riscontrata deve essere riparata a cura del responsabile, ai sensi dell'articolo 14, prima di rimettere il contenitore in esercizio. Le ispezioni e le eventuali riparazioni eseguite devono essere documentate secondo quanto indicato all'articolo 19.
3. Il responsabile, dopo la completa esecuzione dell'ispezione, deve marcare sulla targa, o sul contenitore in zona vicino alla targa, la data (mese ed anno) entro la quale il contenitore deve essere sottoposto ad ispezione successiva. La marcatura deve essere fatta con mezzi tali (adesivi o altri) da assicurare la sua leggibilità per almeno trenta mesi, e comunque fino alla data della successiva ispezione.
Art. 17. Oggetto dell'ispezione 1.
Ogni ispezione tiene conto delle particolari caratteristiche del contenitore, dei suoi elementi costruttivi e del materiale impiegato, e comporta un dettagliato esame visivo almeno degli elementi seguenti: a) blocchi d'angolo; b) pavimento; c) longheroni superiori ed inferiori; d) supporti del pavimento; e) telai di estremità; f) chiavistelleria; g) tetto; h) pareti laterali e di estremità; i) collegamenti delle strutture portanti; l) targa di approvazione ai fini della sicurezza. Per tali elementi viene controllato lo stato delle saldature, delle rivettature o altri tipi di collegamento e rilevata l'eventuale presenza di danni meccanici o di corrosione.
2. Particolare cura deve essere posta nell'individuare danni relativi agli elementi portanti della struttura, quali sensibili deformazioni, lesioni, presenza di saldature aggiuntive.
3. Le ispezioni sono condotte applicando criteri di accettabilità che risultano conformi alla buona pratica, allo scopo di
...
Programma approvato di esame continuo (ACEP)
Per un container gestito nel quadro di un programma approvato di esame continuo (ACEP), l'esame deve essere effettuato in concomitanza con una riparazione importante, un rifacimento o un interscambio in locazione/fuori locazione, ma in nessun caso l'intervallo privo di esami deve superare i 30 mesi.
segue
1. Premessa 2. Definizione 3. Classificazione dei contenitori 4. Prescrizioni costruttive e di controllo 5. Idoneità dei container 5.1 Targhetta identificativa dei container CSC 5.2 Approvazione CSC ai fini della sicurezza 5.3 Idoneità specifica per l'impiego 5.4 Disciplina specifica dei container 5.4.1 Esenzioni 5.4.2 Etichettatura e pannellatura 5.4.2.1 Cartelli-etichetta (placche) 5.4.2.2 Pannelli arancioni identificativi 5.4.3 Ispezioni 5.4.4 Controlli Container-cisterna e casse mobili 5.4.5 Idoneità del veicolo che porta il container 6. Controllo dei container Appendice: Approfondimento Containers Regimi/Programmi HSE 2017 UK Fonti
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