Droni: il Nuovo Regolamento Unico Europeo e la Marcatura CE
News seguita
L'EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea) ha dato il via libera sul nuovo regolamento dei droni dopo l'approvazione dello scorso anno da parte del Parlamento europeo.
Il prossimo Regolamento delegato è in attuazione degli articoli 55, 56, 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1139 "Regolamento Basico (BR)".
Regolamento (UE) 2018/1139 ... Articolo 55 Requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio Relativamente agli aeromobili senza equipaggio, le attività, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato IX, e, se previsto dagli atti delegati di cui all'articolo 58 e dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 57, i requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V.
Articolo 56 Conformità degli aeromobili senza equipaggio 1. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, delle caratteristiche operative degli aeromobili senza equipaggio interessati e delle caratteristiche dell'area operativa, un certificato può essere prescritto per la progettazione, la produzione, il mantenimento e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 58 e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 57...[/box-note]
La pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale Europea è previsto nel mese di giugno(?), disponibile:
- Regulation of 12.3.2019 on unmanned aircraft systems - Annex Regulation of 12.3.2019 on unmanned aircraft systems - 20190104 non-paper drones final - Draft final Delegated Act drones - Draft final Annex to Draft Delegated Act drones - Draft Delegated Act Drones v 4-6-2018 (OPEN)
Le norme saranno applicabili dopo un anno dall'entrata in vigore e riguarderanno tutti gli Stati Membri, ovviamente Italia compresa, prendendo il posto delle precedenti norme (nel nostro caso quelle dell'ENAC). E' naturalmente previsto un periodo di transizione di due anni, passati i quali si dovrà per forza applicare le nuove regole ed esserne a conoscenza.
Novità
Cade la distinzione tra droni a uso professionale e ludico, a favore di una differenziazione basata sul livello di rischio nel tipo di operazione da svolgere.
Vengono quindi introdotte tre categorie (Classi):
Open (A), Specific (B) Certified (C).
Prevista l'installazione obbligatoria (per determinate categorie di droni) di sistemi come l'Electronic Identification e il Geo Awareness. Il primo permetterà di identificare il proprietario del velivolo, il secondo permetterà, sempre da remoto, di bloccare l'accesso del velivolo alle no-fly zone.
OPEN (A) La classe Open, che riguarda fondamentalmente tutti i droni di utilizzo consumer (A), comprende tre ulteriori sottocategorie, la A1 per operazioni di volo sopra assembramenti di persone, la A2 per operazioni di volo vicino ad assembramenti di persone, la A3 per le operazioni di volo lontano da assembramenti di persone. In tutti e tre i casi si potrà volare solamente in modalità VLOS ( a vista) a una altitudine massima di 120 mt. Infine, la categoria Open sarà l'unica delle 3 che non richiederà un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente, né una dichiarazione dell'operatore del drone prima che l'operazione abbia luogo. Ciò naturalmente non esclude la necessità di dover ottenere un patentino come operatore per determinate categorie di droni, ma le procedure dovrebbero godere di uno snellimento.
I droni utilizzabili nella categoria Open si distingueranno in altre classi a seconda delle funzionalità e prestazioni, ma in ogni caso non potranno superare i 25 kg di peso. Viene inoltre introdotta la marcatuar CE che i produttori potranno ottenere presentando una dichiarazione di conformità. Queste regole saranno applicate anche ai produttori extra Unione Europea risultando così un requisito necessario per tutti.
SPECIFIC (B) La Classe Specific prevede la possibilità di volare anche in modalità BVLOS (non a vista) e viene in questo caso a mancare il limite massimo di peso e quota massima raggiungibile. Le certificazioni da richiedere varieranno in base alla modalità di volo e missione da svolgere, tuttavia è molto probabile che l'EASA possa dare vita a scenari standard per facilitare l'inquadramento dei singoli casi.
CERTIFIED (C) La Classe Certified contemplerà l'utilizzo di droni per operazioni più complesse, come il trasporto di merci pericolose e addirittura persone. In questo caso le certificazioni da richiedere riguarderanno non solo il drone, ma anche l'operatore o il pilota.
Il nuovo regolamento europeo è obbligatorio e vincolante per tutti gli Stati membri, che dovranno adottarlo senza eccezioni. Verrà concesso un periodo di transizione di due anni in cui allineare le norme nazionali con quelle europee. Alcuni settori rimarranno comunque di competenza dell’autorità nazionale: le procedure di accesso ad uno spazio aereo, ad esempio, potranno cambiare da Stato a Stato. Anche le no drone zone ed in generale le aree regolamentate, proibite e pericolose verranno stabilite su base nazionale, così come le sanzioni per i trasgressori. ________
Note Direttive CE (Marcatura CE)
"Il pregolamento dovrebbe applicarsi anche agli UAS, che sono considerati giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali UAS dovrebbero anche conformarsi alla direttiva 2009/48/CE. Tale requisito di conformità dovrebbe essere preso in considerazione al momento di definire ulteriori requisiti di sicurezza ai sensi del presente regolamento. Gli UAS che non sono giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE dovrebbero essere conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti nella direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella misura in cui tali requisiti in materia di salute e sicurezza non sono intrinsecamente legati alla sicurezza del volo da parte della UAS.
Qualora tali requisiti di sicurezza e di salute siano intrinsecamente legati alla sicurezza del volo, si dovrebbe applicare solo il presente regolamento.
Gli aeromobili senza equipaggio ei loro motori, eliche e parti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 e destinati esclusivamente all'uso aereo sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2014/30/UE e della direttiva 2014/53/UE del il Parlamento europeo e il Consiglio solo dal momento e nella misura in cui la progettazione dell'aeromobile senza pilota e dei loro motori, eliche e parti sono certificate conformemente al regolamento (UE) 2018/1139 e destinate a funzionare solo su frequenze assegnato dai regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni per uso aeronautico protetto. Di conseguenza, la direttiva 2014/53/UE dovrebbe applicarsi agli aeromobili senza equipaggio destinati alla categoria "aperto" e ai loro motori, eliche e parti che emettono e/o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche a fini di comunicazione radio e/o radiodeterminazione a frequenze inferiori a 3000 GHz.
La direttiva 2014/30/UE dovrebbe applicarsi agli aeromobili senza equipaggio destinati ad essere utilizzati nella categoria "aperta" negli altri casi.
La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 stabilisce principi comuni e disposizioni orizzontali intese ad applicarsi alla commercializzazione di prodotti soggetti alla pertinente legislazione settoriale. Al fine di garantire la coerenza con le altre normative settoriali sui prodotti, le disposizioni in materia di commercializzazione degli UAS destinati ad essere utilizzati nella categoria "aperta" dovrebbero essere allineate al quadro stabilito dalla decisione 768/2008/CE.
La direttiva 2001/95/CE si applica ai rischi di sicurezza della UAS soggetti al presente regolamento nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo nelle norme di diritto dell'Unione che disciplinano la sicurezza dei prodotti interessati.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di approvvigionamento, comprese le vendite a distanza.
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che gli UAS siano resi disponibili sul mercato e messi in servizio solo se non compromettono la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, quando sono normalmente utilizzati. ________
Abstract 20190104 non-paper drones final
The ‘open’ category would cover operations that present the lowest risks. It would include drones up to 25 kg, ranging from toys to more sophisticated devices, operated mostly for leisure purposes, but also in limited cases for some commercial operations. The ‘open’ category would not require any prior authorisation from the competent authority. This approach is in line with Article 56(1) of the new BR. The “specific” category would cover operations that cannot take place in the 'open' category but may not necessarily warrant the application of the full certification and oversight mechanisms compulsory in the 'certified' category. Operations in the 'specific' category would require either an operational authorisation from the competent authority based on a risk assessment provided by the operator, possession by the operator of a Light UAS Certificate issued by the competent authority, or a declaration, on the operator’s part, of compliance with a published standard scenario. This approach is in line with Article 56(5) of the new BR.
The ‘certified’ category would concern mostly the professional use of drones for which a prior authorization by the national competent authority would always be required. Under the draft IA any operation involving a drone with any dimension above 3 m intended to be conducted over open assemblies of people, or for the transport of people or for the carriage of dangerous goods, if they result in high risk for third parties in case of accident would fall in the ‘certified’ category. In addition, any drone operation would fall under the ‘certified’ category if, based on a risk assessment provided by an operator, the competent authority considers that the risk of the operation can be adequately mitigated only by the certification of the drone and of the drone operator and by the licensing of the remote pilot, where applicable. This approach is in line with Article 56(1)-(4) of the new BR.
Drones of more than 150 kg were already within the scope of the EASA Basic Regulation and will continue to be subject to the rules applicable to manned aircraft.
European Parliament
Info e download
Collegati Regolamento (UE) 2018/1139
|