Registro dei Controlli antincendio | Rev. 00 2017
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Registro dei Controlli antincendio | Rev. 00 2017 In allegato un Modello di Registro dei Controlli antincendio (formato doc) completo di schede e check list di controllo per sistemi, dispositivi, attrezzature antincendio tipiche.Il "Registro dei Controlli antincendio" o "Registro antincendio" è stato istituito per la prima volta in modo cogente dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37 poi abrogato da D.P.R. 151/2011. Ad oggi, sia le: - attività lavorative soggette a Controllo di Prevenzione Incendi; - attività non lavorative soggette a Controllo i Prevenzione Incendi; devono predisporre il Registro in accordo con: - DPR 1° Agosto 2011, n. 151 - DM 20 dicembre 2012 - Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 Il Registro Antincendio, non ha una struttura e forma definita, ma dovrà essere articolato in accordo con le norme tecniche relative ai presidi antincendio da tenere sotto controllo nonché compilato e custodito da Responsabile dell'attività o da Persona Responsabile o Persona competente, come definiti dalle norme tecniche antincendio di cui sotto (es. UNI EN 671-3:2009). MIUMIA: Il Prodotto sulla Manutenzione Antincendio 1. Schede SC (Schede di Controllo) e SCPP (Schede dei Controlli Periodici e Prove)1.1 Controlli e verifiche svolte direttamente da un addetto alla lotta antincendio o da un preposto interno all’azienda (Schede SC): Estintori (SC1) Idranti(SC2) Porte REI (SC3) Uscite di sicurezza (SC4) Maniglioni antipanico (SC4) Luci di emergenza (SC6) Pulsanti di allarme (SC7) Rilevatori di incendio e/o gas e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio (SC8) Evacuatori di fumo e calore (SC9) 1.2 Controlli, verifiche e manutenzioni svolte da un operatore esterno incaricato dall’Azienda (Schede SCPP): 1. Impianti mobili di estinzione di incendi (estintori) - SCPP-1 Norma di riferimento UNI 9994-1 (edizione giugno 2013) 2. Impianti fissi automatici rivelazione e di segnalazione allarme incendio - SCPP-2 Norma di riferimento UNI 11224:2011 3. Impianti fissi di spegnimento automatici a gas - SCPP-3 Norma di riferimento UNI 145204. Impianti di evacuazione fumo e calore - SCPPA-4 Norma di riferimento UNI 9494 5. Impianti di diffusione sonora per l’emergenza - SCPP-5 Norma di riferimento CEI EN 608496 Porte tagliafuoco rei e uscite di sicurezza - SCPP-6 Norma di riferimento UNI 11473-1 7. Impianti di pompaggio per l’alimentazione della rete idrica antincendio - SCPP-7 Norma di riferimento UNI EN 12845 8. Impianti fissi di estinzione incendi a naspi e/o idranti - SCPP-8 Norma di riferimento UNI EN 671/3 9. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler) - SCPP-9 Norma di riferimento UNI EN 12845 Attenzione I sistemi, attrezzature ed impianti antincendio dovranno essere sottoposti a verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione secondo il tipo di sistemi/attrezzature/impianti installati e la valutazione del rischio incendio, le schede presenti nel Modello di registro sono predisposte a carattere esemplificativo e potrebbero non essere esaustive in tutti i casi. 2. Contenuto Il contenuto del Registro, può essere desunto, anche, secondo quanto riportato dal nuovo Codice Unico di Prevenzione Incendi: Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 ... S.5.6.2 Registro dei controlli 1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati: a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate; b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative; c. le prove di evacuazione. 2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte degli organi di controllo. 3. Normativa antincendio generale DPR 1° Agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011) ... Art. 6. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. DM 20 dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) ... 3.3 DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ESERCIZIO Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale. Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n. 192 del 20.08.2015) ... S.5.6.2 Registro dei controlli 1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati: a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate; b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative; c. le prove di evacuazione. 2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte degli organi di controllo. ... S.5.6.3 Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. 2. Sulla base del profilo di rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere: a. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti; b. la programmazione dell'attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all'uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto dello specifico profilo di rischio dell 'attività; c. la specifica informazione agli occupanti; d. i controlli delle vie di esodo, per garantirne la fruibilità, e della segnaletica di sicurezza; e. la programmazione della manutenzione, secondo le disposizioni vigenti, dei sistemi e impianti ed attrezzature antincendio; f. la pianificazione della turnazione degli addetti antincendio in maniera tale da garantire l'attuazione del piano di emergenza in ogni momento. 4. Norme UNI
Di seguito alcune parti di norme tecniche per Presidi antincendio che riportano sia il "Registro" che la "Persona Responsabile" o "Persona competente". UNI 9994:2013 ... 3.3.4 persona responsabile: Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto. [UNI EN 671-3:2009, punto 3.3]. Nota In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l'utilizzatore sia il proprietario degli immobili. ... 8.3 Registro La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati: a) i lavori svolti; b) lo stato in cui si lasciano gli estintori. Il registro deve essere sempre presente presso l'attività, tenuto a disposizione dell'autorità competente e del manutentore. L'accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell'apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalitò informatizzate. UNI EN 12845:2015 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
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10.6 Annotazione delle operazioni Il responsabile del sistema deve tenere un apposite registro, costantemente aggiornato, su cui annotare: - i lavori svolti sull'impianto o le modifiche apportate alle aree protette (ristrutturazioni, variazioni di attività, modifiche strutturali, modifiche del layout dell'area, ecc.) qualora questi possano influire sulla efficacia della protezione; - le prove eseguite; - i guasti e, se possibile, le relative cause; - l'esito delle verifiche periodiche dell'impianto; - ogni altra operazione, ove prevista dalla legislazione vigente. UNI 10779:2014 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio ... persona responsabile: Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto. [UNI EN 671-3:2009, punto 3.3]. Nota In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l'utilizzatore sia il proprietario degli immobili. ... 8.3 Registro La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati: a) i lavori svolti; b) lo stato in cui si lasciano gli estintori. Il registro deve essere sempre presente presso l'attività, tenuto a disposizione dell'autorità competente e del manutentore. L'accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell'apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate. UNI EN 671-3:2009
Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili .. 3.1 persona competente: Persona dotata dell'esperienza e dell'addestramento necessari, avente accesso agli strumenti, alle apparecchiature, alle informazioni ed ai manuali, a conoscenza di ogni particolare procedura raccomandata dal fabbricante, in grado di espletare le procedure di manutenzione pertinenti della presente norma europea. .... 3.3 persona responsabile: Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto. Nota In funzione delle regolamentazioni nazionali Ia persona responsabile potrebbe essere sia l'utilizzatore sia il proprietario degli immobili. .. 7 REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI La registrazione deve comprendere: a) la data (mese ed anno); b) il risultato; c) l'elenco e la data di installazione delle parti di ricambio; d) l'eventuale necessita di ulteriori azioni; e) la data (mese ed anno) per il prossimo controllo e manutenzione; f) l'identificazione di ogni naspo e/o idrante a muro. Dopo ogni controllo e manutenzione si raccomanda l'applicazione per ogni naspo antincendio ed ogni idrante a muro di un sigillo di sicurezza. Dopo ogni controllo ed adozione delle necessarie misure correttive (punti 6.1 e 6.2), ogni naspo antincendio ed ogni idrante a muro deve essere marcato "REVISIONATO" dalla persona competente. La persona responsabile deve mantenere una registrazione permanente di ogni ispezione, controllo e collaudo. ________
5. Normativa antincendio TUS
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30 aprile 2008 - SO n. 108) ... Articolo 46 - Prevenzione incendi D.M. 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998) ... Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. ... Elaborato Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
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