Vademecum SPV sicurezza recipienti semplici a pressione
Il Presente Vademecum illustra in forma schematica gli aspetti normativi principali per la sicurezza di costruzione e funzionamento degli SPV.
I recipienti semplici a Pressione (SPV - Simple Pressure Vessels) sono Prodotti soggetti a: - Direttiva 2014/29/UE (Marcatura CE) - Decreto Legislativo N. 311 del 27 Settembre 1991 (Recepimento IT) - Norme armonizzate per la PdC ai RESS All. I della Direttiva 2014/29/UE - Decreto 1° dicembre 2004, n. 329 (messa in servizio) - Decreto 11 aprile 2011 (verifiche periodiche D.Lgs. 81/2008)
Struttura del vademecum:
Premessa 1. Marcatura CE 1.1 Decreto di riferimento 1.2 Articoli 1.3 Allegati 2. Norme tecniche armonizzate 3. Messa in servizio 3.1 Decreto di riferimento 3.2 Articoli 4. Verifiche periodiche 4.1 Norma di riferimento 4.2 Articoli 5. Verifiche periodiche TUS 5.1 Norma di riferimento 5.2 Allegati Fonti ...
Excursus
1. Marcatura CE (Costruzione)
Decreto Legislativo N. 311 del 27 Settembre 1991
Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate. (GU n.233 del 4-10-1991)
Campo di applicazione
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Iscrizioni, istruzioni per l'uso, definizioni e simboli
1. Marcatura CE e iscrizioni 1.1. I recipienti il cui prodotto PS × V e' superiore a 50 bar × l devono recare la marcatura CE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 e le ultime due cifre dell'anno in cui e' stata apposta la marcatura CE. 1.2. Il recipiente o la sua targhetta segnaletica deve riportare almeno le iscrizioni seguenti:
a) pressione massima di esercizio (PS in bar); b) temperatura massima di esercizio (Tmax in °C); c) temperatura minima di esercizio (Tmin in °C); d) capacita' del recipiente (V in l); e) nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante; f) tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.
1.3. Se e' utilizzata una targhetta, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati.
2. Norme tecniche armonizzate
Ultima Comunicazione Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 326/01) GU C 326/12 del 14.09.2018
OEN |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione presunzione conformità della norma sostituita |
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CEN |
EN ISO 9606-1:2017 Prove di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Parte 1: Acciai |
9.2.2018 |
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CEN |
EN 10207:2017 Acciai per recipienti a pressione semplici — Condizioni tecniche di fornitura per lamiere, nastri e barre |
Questa è la prima pubblicazione |
EN 10207:2005 Nota 2.1 |
La data di questa pubblicazione |
CEN |
EN ISO 15614-1:2004 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel (ISO 15614-1:2004) |
20.4.2016 |
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EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 |
20.4.2016 |
Nota 3 |
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EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 |
20.4.2016 |
Nota 3 |
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CEN |
EN ISO 15614-2:2005 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 2: Saldatura ad arco dell’alluminio e delle sue leghe (ISO 15614-2:2005) |
20.4.2016 |
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EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 |
20.4.2016 |
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Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione
3. Messa in servizio
Decreto 1° dicembre 2004, n. 329. Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. (GU n.22 del 28-1-2005 - SO n. 10 )
Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti oggetti:
a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c);
b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000;
c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal Decreto Legislativo N. 311 del 27 Settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e gia' posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche:
a) verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio», riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi;
b) verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
c) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
d) verifiche di riparazione o modifica.
Esclusioni applicazione
Art. 2. Esclusioni
1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte salve le attrezzature di cui all'articolo 1, lettera c), nonche' ai seguenti oggetti: ... i) recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al Decreto Legislativo N. 311 del 27 Settembre 1991, aventi capacita' minore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o uguale a 12 bar, aventi capacita' minore o uguale a 50 litri;
Esclusioni messa in servizio
Art. 5. Esclusioni dal controllo della messa in servizio ... c) i recipienti semplici di cui al Decreto Legislativo N. 311 del 27 Settembre 1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar x l
Norme transitorie
Art. 15. Norme transitorie
1. Ai fini della riqualificazione periodica, la cadenza dei controlli prevista dalle Tabelle di cui agli allegati A e B, si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio.
2. Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono gia' sottoposte alle verifiche d'esercizio previste dalla normativa previgente, le norme relative alla riqualificazione periodica si applicano a partire dalla prima verifica periodica in scadenza.
3. Per le attrezzature certificate secondo il decreto legislativo n. 93/2000, per le quali e' stata gia' presentata denuncia di messa in esercizio all'ISPESL alla data di entrata in vigore del presente decreto, e non e' stata ancora effettuata la relativa verifica, la stessa e' intesa come dichiarazione di messa in servizio e la documentazione gia' presentata e' integrata per adeguarla a quanto previsto dal presente decreto.
4. Per le attrezzature fabbricate in osservanza del decreto legislativo n. 311/1991, che non hanno ancora subito le verifiche omologative di primo impianto, si applicano le disposizioni previste ai precedenti commi.
... Segue in allegato
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Note documento e legali: Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2019 ©Copia autorizzata Abbonati ID 7306| 29.11.2018 Permalink: https://www.certifico.com/id/7306 Policy
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Collegati: Decreto Recipienti Semplici Pressione (SPV): Testo Coordinato 2016 Norme armonizzate SPVD Recipienti semplici a pressione Decreto Legislativo N. 311 del 27 Settembre 1991 Decreto 1° dicembre 2004, n. 329
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