Programma di controllo, custodia e manutenzione dei MCA
Programma di controllo dei materiali contenenti amianto (MCA) e procedure per le attività di custodia e di manutenzione di cui al DM 6 settembre 1994 e DM 20 agosto 1999 di cui alla Legge quadro 257/1992 con Valutazone Stato di conservazione MCA VERSAR, basato su un modello bidimensionale per la definizione delle priorità di intervento. Il metodo è indicato dall’Environmental Protection Agency (EPA).
Il Documento Allegato è elaborato su Modello della DGR n° 265 del 15 marzo 2011 della Regione Veneto
A. Legge n. 257 del 12 marzo 1992
Con la legge n. 257 del 12 marzo 1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992 SO) , l’Italia ha messo al bando l’amianto secondo un programma di dismissione di durata biennale in base al quale alla data del 28 aprile 1994 era vietata l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione d’amianto e di tutti i prodotti contenenti amianto. (art 1)
La legge disciplina il processo di dismissione nel nostro paese, definendo i criteri per il finanziamento delle imprese interessate alla riconversione produttiva e per i benefici previdenziali a favore dei lavoratori occupati alla produzione d’amianto. (art 13-14).
La legge è considerata la norma-quadro in tema d’amianto:
- istituisce la Commissione nazionale amianto (art.4); - prevede disposizioni specifiche per il controllo delle imprese impegnate nell’attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento amianto che annualmente devono inviare una relazione tecnica alla regione e all’Usl (art 9) - emanazione di disciplinari tecnici per gli interventi di bonifica (art 5-6 e 12) (Vedi DM 6 settembre 1994 e DM 20 agosto 1999)
E’ stabilito (art.10) che ogni Regione approvi un Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’amianto secondo la normativa statale di principio (DPR 8/8/1994). E’ introdotto l’obbligo per coloro che operano nello smaltimento e nella rimozione dell’amianto di iscriversi ad una speciale sezione dell’albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. (art.12)
Particolare attenzione è prevista al problema dell’amianto negli edifici, individuando come situazioni a maggior rischio quelle nelle quali l’amianto si trova libero o legato in matrice friabile.
Per i proprietari degli immobili è previsto l’obbligo di notificare alle USL la presenza d’amianto in matrice friabile; le USL hanno il compito di effettuare l’analisi del rivestimento degli edifici e di istituire un registro con la localizzazione degli edifici con presenza d’amianto floccato o in matrice friabile.
Il DPR 8/8/94 dispone che il censimento degli edifici con presenza di amianto libero (il rilascio di fibre nell’aria è gia in atto) o in matrice friabile è obbligatorio per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva ed i blocchi di appartamenti.
Il censimento delle singole unità abitative private è dichiarato, dal medesimo DPR, facoltativo. Gli Enti pubblici hanno inoltre il potere di disporre, quando ritenuto opportuno, la rimozione dei materiali contenenti amianto, con oneri a carico dei proprietari.
Le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi e dei divieti introdotti dalla legge sono previsti all’art. 15 della legge. In particolare è stabilito che alla terza irrogazione delle sanzioni previste, il Ministero dell’industria disponga la cessazione dell’attività delle imprese.
Decreti Attuazione Legge n. 257/92
Legge n. 257/92
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Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994
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Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
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Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995, n. 7
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Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
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Decreto Ministero Sanità 26 ottobre 1995
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Normative e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.
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Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996
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Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
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Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 12 febbraio 1997
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Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto
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Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 26 marzo 1998
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Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione.
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Decreto Ministero Sanità 20 agosto 1999
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Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
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Decreto Ministero Sanità 25 luglio 2001
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Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
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Decreto Ministero della Salute 14 dicembre 2004
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Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.
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Programma di controllo e manutenzione materiali contenenti amianto MCA
La tutela della salute dei cittadini da rischi lavorativi ed ambientali legati alla presenza di amianto negli edifici è prevista dalla Direttiva 2009/148/CE, Legge 27 marzo 1992 n. 257 e D.M. 06/09/1994.
Il D.M. 06/09/1994 prevede, per tutte le strutture, edifici ed impianti nei quali sono presenti manufatti contenti amianto, la nomina del Responsabile del Rischio Amianto (RRA). Ai sensi del decreto ministeriale, tale figura professionale valuta e gestisce il potenziale rischio connesso alla presenza di amianto negli edifici ed impianti, tiene sotto controllo il suo stato di conservazione ed è responsabile del programma di controllo e manutenzione (MCA). Inoltre predispone l’idonea documentazione riguardante l’ubicazione dei materiali contenenti amianto, formalizza le procedure di autorizzazione per interventi di messa in sicurezza o bonifica, redige e gestisce il programma periodico di ispezione, sovrintende le azioni di bonifica.
D.M. 06/09/1994 ... 4 - PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE PROCEDURE PER LE ATTIVITA' DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE.
Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, e' necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.
4a) Programma di controllo.
Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attivita' che vi si svolge dovra':
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attivita' manutentive che possono interessare i materiali di amianto; - tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto (MCA).
Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato; - garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attivita' di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovra' essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attivita' di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovra' essere tenuta una documentazione verificabile; - fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; - nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovra' essere trasmessa alla USL competente la quale puo' prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.
4b) Attività di manutenzione e custodia
Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie:
a) interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto; b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto; c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.
Operazioni che comportino un esteso interessamento dell'amianto non possono essere consentite, se non nell'ambito di progetti di bonifica. Durante l'esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell'area interessata. L'area stessa deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre: per operazioni che non comportano diretto contatto con l'amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento; negli altri casi la zona di lavoro deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di plastica a perdere. L'impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato. Qualsiasi intervento diretto sull'amianto deve essere effettuato con metodi ad umido. Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata. Nel caso di operazioni su tubazioni rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati quando possibile gli appositi "glove bags" (vedi paragrafo 5 b).
Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza. I lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di mezzi individuali di protezione. Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione. È sconsigliabile l'uso di facciali filtranti, se non negli interventi del primo tipo. Nelle operazioni che comportano disturbo dell'amianto devono essere adottate inoltre tute intere a perdere, munite di cappuccio di copriscarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre. Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento. Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido vanno insaccati finché sono ancora bagnati.
Procedure definite devono essere previste nel caso di consistenti rilasci di fibre: - evacuazione ed isolamento dell'area interessata (chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee); - affissione di avvisi di pericolo per evitare l'accesso di estranei; - decontaminazione dell'area da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei; - monitoraggio finale di verifica.
In presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, la pulizia quotidiana dell'edificio deve essere effettuata con particolari cautele, impiegando esclusivamente metodi ad umido con materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza. La manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori sono operazioni che comportano esposizione a fibre di amianto e devono essere effettuate in un'area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione. Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto.
B. La tutela dei lavoratori
L’esposizione professionale all’amianto è stata oggetto di provvedimenti legislativi specifici che hanno istituto un trattamento assicurativo per i lavoratori affetti da malattie provocate dall’esposizione all’amianto, stabilendo altresì norme per la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. In particolare si rilevano in sequenza nel tempo: il DPR n.1124/1965, il DM 21/1/87 e il D.lgs. n.277/1991, D.Lgs. 257/2006 e per ultimo il D.Lgs. 81/2008.
1. Considerazioni generali
Il Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/2008 si applica con riferimento alle attività lavorative (manutenzione, rimozione, smaltimento, trattamento dei rifiuti e bonifica delle aree interessate) che possono comportare esposizione di lavoratori ad amianto (actinolite, grunerite, antofillite, crisotilo, crocidolite, tremolite).
Nelle attività nelle quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto ogni datore di lavoro deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per i propri dipendenti e definire le azioni da intraprendere per perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione.
L’ individuazione della presenza di amianto (art. 248) è preliminare alla valutazione del rischio (art. 249 co. 1) e alla definizione delle azioni da intraprendere, quali:
a) notifica all’organo di vigilanza (Spisal) [art. 250]; b) adozione di misure di prevenzione e protezione [art. 251] e di igiene [art. 252]; c) controllo dell’esposizione [art. 253]; d) pianificazione preventiva delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno nei lavori di demolizione o rimozione d’amianto (art. 256); e) informazione [art. 257] e formazione [art. 258] dei lavoratori; f) sorveglianza sanitaria [art. 259]; g) registrazione dell’esposizione [art. 260].
2. Esposizioni sporadiche e di debole intensità. Attività per cui non è prevista alcuna segnalazione [art. 249]
3. Attività lavorative con rischio di esposizione ad amianto, escluse rimozione e demolizione, con obbligo di notifica [art. 250]
Il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori non rientranti nei casi di cui all’art. 249 co. 2, a condizione che non siano di rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto.
A titolo indicativo l’obbligo di notifica può essere individuato fra le seguenti attività:
a) manutenzione di impianti, macchine o apparecchi coibentati con materiali contenenti amianto; b) smaltimento e trattamento di rifiuti contenenti amianto, nonché bonifica delle aree interessate; c) interventi di semplice raccolta e allontanamento di materiali contenenti amianto in matrice compatta, per l’avvio alla discarica.
La notifica comprende la descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attività e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) Data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
4. Attività lavorative di demolizione o rimozione dell’amianto con obbligo di presentazione del piano di lavoro [art. 256]
I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all’ “Albo nazionale gestori ambientali” [art. 212D.lgs 152/06].
Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l’autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti.
Il datore di lavoro prima dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto predispone un piano di lavoro.
Il piano di lavoro non sostituisce il Pos [allegato XV D.lgs 81/08] a meno che non sia conforme ai requisiti di entrambi i documenti nell’intestazione e nei contenuti.
Il piano di lavoro soddisfa l’adempimento della notifica [art. 250].
5. Procedure di controllo in sede dei materiali contenenti amianto
La presenza di materiali contenenti amianto in edifici o manufatti in genere, comporta per il proprietario l’obbligo di verifica delle condizioni di integrità dei materiali stessi e di attivarsi di conseguenza per la bonifica in caso di precarietà e pericolosità dei materiali.
Per facilitare la valutazione oggettiva dello stato di degrado nel caso di presenza di coperture in cemento amianto (tipo eternit) o di altro materiale contenente amianto in matrice compatta (tubazioni, canne fumarie ecc.), con riferimento al DM 6/9/94, anche al fine di definire priorità d’intervento e di bonifica, risulta opportuno ricorrere a procedure di valutazione a larga diffusione:
- la prima, indicata dalla Regione Lombardia con proprio Decreto Direzione Generale Sanità N. 13237 del 18/11/2008 Identificativo Atto n. 118, è appropriata per la valutazione di coperture in cemento amianto in relazione alla diffusione di fibre nell’ambiente; - la seconda, utilizzabile per valutare lo stato dei MCA presenti all’interno degli edifici e delle unità produttive, è il sistema di valutazione del rischio VERSAR, basato su un modello bidimensionale per la definizione delle priorità di intervento. Il metodo è indicato dall’Environmental Protection Agency, ente di protezione ambientale degli Stati Uniti.
Premesso che lavori di bonifica contenuti e di limitata entità potranno essere valutati in funzione di quanto indicato per le attività Esedi, i metodi di bonifica previsti dalla normativa (DM 1994) sono la sovracopertura, l’incapsulamento e la rimozione (DM 6/9/94 e DM 20/8/99). La sovracopertura consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura è in grado di sopportare un carico permanente aggiuntivo. L’incapsulamento prevede l’utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all’applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l’adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall’impresa esecutrice. Tale intervento non esime il committente dall’obbligo di verificarne lo stato di conservazione. La rimozione prevede un intervento di asportazione totale dell’amianto e sua eventuale sostituzione con altro materiale non pericolos
Piano di lavoro demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto
Elenco dei contenuti del piano di lavoro per demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto (art. 256 comma 2 - D.lgs 81/2008)
D.Lgs. 81/2008 .... Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.[/panel]
Certifico Srl - IT | RTev. 00 2019 Elaborato su Modello DGR n° 265 del 15 marzo 2011 della Regione Veneto
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