CEI 0-2 | Guida documentazione progetto impianti elettrici
Scheda 30.09.2018 - Rev. 0.0 2019
In allegato la Guida CEI 0-2 attualizzata alla legislazione in vigore data scheda, che definisce della documentazione di progetto degli impianti elettrici, la CEI 0-2 ha lo scopo di definire la documentazione tecnica di progetto degli impianti elettrici ed elettronici di tutte le tipologie, civili ed industriali, compresi gli impianti di protezione contro i fulmini.
In particolare è definita la Documentazione necessaria per i 3 Livelli di progetto:
1. Progetto preliminare 2. Progetto definitivo 2. Progetto esecutivo
La progettazione secondo i tre livelli preliminare, definitiva ed esecutiva, è obbligatoria per i soli lavori pubblici.
La guida soddisfa quanto previsto dalla Legge 46/90 e dal suo regolamento di attuazione DPR 447/91 (disposizioni abrogate da: Decreto 22 gennaio 2008 n. 37).
Alla Guida è allegata la seconda edizione dell’applicativo software CEINFO 0-2 per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici nelle situazioni reali.
La guida si applica ai progetti degli impianti elettrici ed elettronici in genere relativi a tutte le tipologie di opere, nonché ai progetti degli impianti di protezione contro i fulmini, di seguito definiti “impianti elettrici”.
Nella Guida il termine “opera” è utilizzato per indicare ogni tipologia di opera dell’uomo (es. edificio, immobile, impianto, applicazione, intervento, lavoro, ecc.).
N.B.: Nel presente elaborato sono stati aggiornati i riferimenti normativi relativi ai livelli di progetto.
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=000006578
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Excursus:
Definizioni
1.1 Progetto
(CEI 0-2 p. 1.3.1)
Il progetto è il momento di ideazione dell’impianto, elemento fondamentale di garanzia per l’utente, quindi deve essere redatto per tutti gli impianti elettrici e ne deve precedere la realizzazione.
Il progetto comprende gli studi che, partendo dalla conoscenza delle prestazioni richieste nelle condizioni ambientali e di funzionamento assegnate, produce le informazioni necessarie e sufficienti per la valutazione, la realizzazione, la verifica, l’esercizio e la manutenzione, dell’impianto in conformità alla regola d’arte.
Il progetto rappresenta il mezzo fondamentale per rispondere alle attese del committente nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme tecniche, al fine di conseguire la sicurezza e la qualità dell’impianto.
Per il raggiungimento degli scopi suddetti e per l’ottimizzazione dei costi e dei risultati, sarebbe opportuno che la funzione di progettista non si esaurisse nel progetto ma continuasse nella fase di installazione fino al completamento dei lavori, anche in presenza del direttore dei lavori. Ciò anche per coinvolgerlo nell’approvazione delle modifiche in corso d’opera e nell’aggiornamento del progetto.
Nota L’eventuale coinvolgimento della funzione di progettista nella fase di installazione fino al completamento dei lavori, quando riferita ad un professionista, dovrebbe essere oggetto di incarico specifico.
Il progetto dell’impianto elettrico di un’opera multidisciplinare, deve essere redatto contestualmente al progetto dell’opera nel suo insieme.
Per un uso razionale dell’energia elettrica e per un significativo contenimento dei costi dell’opera, risulta infatti indispensabile la collaborazione tra il progettista elettrico, il committente ed i progettisti delle altre discipline.
Ad esempio per:
- stabilire le necessità di alimentazione di carichi elettrici; - posizionare la cabina elettrica (o cabine elettriche) e gli altri locali ad uso elettrico, contestualmente alla progettazione preliminare dell’opera nel suo insieme; - posizionare i percorsi principali dei cavi (es. cavedi), definiti contestualmente alla progettazione preliminare dell’opera nel suo insieme; - definire le modalità d’uso dei ferri del calcestruzzo e delle strutture metalliche quali elementi del dispersore di terra, conduttori di terra, conduttori equipotenziali principali, organi di captazione o calata, in accordo col progettista edile; - definire i criteri di illuminazione artificiale di particolari locali o ambienti; - definire il posizionamento e le caratteristiche elettriche di altri impianti tecnologici; - evidenziare i vincoli determinati dalla progettazione della prevenzione incendi; - definire gli obblighi conseguenti all’osservanza delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di vita, di formazione, di cura, di svago, di lavoro, ecc. Nella presente Guida l’attività di progettazione di un’opera nel suo insieme si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva, (v. par. 2.2).
1.2. Documentazione di progetto
(CEI 0-2 p. 1.3.2)
La documentazione di progetto è l’insieme dei documenti costituenti il progetto; essa sarà suddivisa nei tre livelli preliminare, definitiva ed esecutiva come e quando stabilito per il progetto (v. par.1.3.1.).
1.3 Documentazione finale di progetto
(CEI 0-2 p. 1.3.3)
La documentazione finale di progetto è costituita dai documenti del progetto esecutivo, integrati con eventuali variazioni realizzate in corso d’opera.
1.4 Documentazione finale di impianto
(CEI 0-2 p. 1.3.4)
La documentazione finale di impianto è costituita dalla dichiarazione di conformità alla regola d’arte e dagli allegati obbligatori ai sensi della legge 46/90 e del DPR 447/91 (disposizioni abrogate da: Decreto 22 gennaio 2008 n. 37), ivi compresa la documentazione finale di progetto.
Essa comprende inoltre la documentazione fornita dai costruttori di componenti elettrici riguardante le istruzioni per l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio, la verifica dopo l’installazione, la manutenzione e, quando prevista, la documentazione specifica per l’affidabilità e manutenibilità dei componenti dell’impianto, (v. Allegato C)
2. Il progetto e la regola d’arte
(CEI 0-2 p. 1.4)
Gli impianti elettrici devono essere progettati a regola d’arte, al fine di assicurare la protezione delle persone e dei beni, nonché il loro corretto funzionamento per l’uso cui sono destinati (Norma CEI 64-8, Sezione 132). Il progetto deve tendere a ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico. Le norme CEI sono riconosciute regola d’arte dalla legge 1° marzo 1968 n. 186.
Nella presente Guida, alle parole “progetto” e “progettista” non si è inteso attribuire alcun significato relativo alle competenze per la preparazione della documentazione di progetto, per le quali si rimanda alla legislazione vigente.
Attualmente, la Legge 46/90 ed il relativo DPR di attuazione 447/91 (disposizioni abrogate da: Decreto 22 gennaio 2008 n. 37) determinano i casi in cui la redazione del progetto deve essere affidata obbligatoriamente a professionisti iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
Come già indicato, la presente Guida non entra nel merito della qualità dei contenuti tecnici della progettazione degli impianti elettrici; il progetto deve comunque essere redatto a regola d’arte, sia per la tipologia e quantità di informazioni contenute nella documentazione, sia per i contenuti tecnici.
3. Progetto dell’impianto elettrico
3.1 Generalità
(CEI 0-2 p. 2.1)
Il progetto deve essere redatto per gli impianti elettrici di nuova realizzazione e per la trasformazione o l’ampliamento degli impianti esistenti.
3.2 Livelli di progetto
(CEI 0-2 p. 2.2)
Come indicato in 1.3.1., in genere l’attività di progettazione si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche in preliminare, definitivo, esecutivo.
Nota I tre livelli sono conformi a quelli stabiliti per i lavori pubblici dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 (disposiozione abrogata, vedi sotto) e successive modificazioni, nonché dal DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (disposizione abrogate da: Decreto 22 gennaio 2008 n. 37)
Legge 11 febbraio 1994, n.109 Provvedimento abrogato dal D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 a sua volta provvedimento abrogato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
[panel] Art. 23 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita'; b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera; c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; d) un limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; f) il risparmio e ((l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera)), nonche' la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita' delle opere. g) la compatibilita' con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; i) la compatibilita' geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalita' interne, purche' in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.
Bozza DM attuazione art. 23 co. 3 Dlgs 50/2016 - Livelli progettuali - MIT - 17.05.2018 - Schema di Decreto Ministeriale recante “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell’articolo 23, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (non ancora pubblicato)
Articolo 216, comma 4 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (...), nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate (...) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire.
Il progetto preliminare può individuare altresì i profili e le caratteristiche più significative dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento.
Il progetto definitivo redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia o permesso per costruire e di altro atto equivalente.
Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, per-tanto, definisce completamente ed in ogni particolare impiantistico l’interventoda realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo e delle eventuali prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o permesso per costruire.
La progettazione secondo i tre livelli di successive definizioni tecniche: preliminare, definitiva ed esecutiva, è obbligatoria per i soli lavori pubblici.
Negli altricasi essa può essere semplificata qualora, con un numero di livelli inferiore, siano soddisfatte le necessità previste per quanto attiene ai compiti assegnati e alle responsabilità, con particolare riferimento alle indicazioni riportate nella Sezione 3 sulla consistenza della documentazione di progetto. Per le competenze nella preparazione e nell’uso della documentazione di progetto, vedere l’Allegato C. ...
Consistenza della documentazione di progetto dell’impianto elettrico in relazione alla destinazione d’uso dell’opera (CEI 0-2 p. 3.2)
Nella Tabella 3-A seguente sono elencati i documenti che costituiscono generalmente il progetto dell’impianto elettrico per le diverse destinazioni d’uso delle opere, fermo restando il diritto del committente di richiedere documenti non ritenuti necessari o solo facoltativi, per i quali deve concordare con il progettista un incarico specifico.
Tale elenco può subire modifiche in relazione alle situazioni che si presentano caso per caso.
Tab. 3-A Documentazione di progetto elettrico in relazione destinazione d’uso dell’opera
(*) Articolo 216, comma 4 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Legenda
SI: Documento previsto nella generalità dei casi.
NO: Documento non necessario.
F: Documento facoltativo, da redigere quando ritenuto necessario dal progettista in base alle caratteristiche e complessità del progetto ...
Schema (descrizione) dell’impianto elettrico (CEI 0-2 p. 3.5.3)
Lo schema (descrizione) dell’impianto elettrico è un documento che descrive come si intende realizzarlo e che riporta in maniera chiara le sue principali caratteristiche. La descrizione dell’impianto include le informazioni riportate nella Tabella3-B seguente; inoltre, ove ritenuto necessario, una breve descrizione contenente ad esempio le seguenti informazioni:
- il tipo di impianto (di energia, d’illuminazione, o altro); - l’ambiente di installazione dei diversi componenti elettrici ed in particolare quello in cui sono installate le condutture; - il grado di protezione (IP) dei componenti elettrici, quando questi siano in-stallati in luoghi particolari ad esempio all’aperto; - le caratteristiche dei componenti elettrici relativamente alla protezione contro i contatti indiretti, con particolare riferimento al dimensionamento dell’impianto di terra (conduttori di protezione, conduttori equipotenziali principali e supplementari, conduttori di terra e dispersore); - le caratteristiche dei componenti elettrici, con riferimento alla protezione contro i contatti diretti; - i tipi e le caratteristiche degli eventuali circuiti ausiliari, ad esempio degli impianti citofonici, degli impianti di segnalazione e di allarme e degli impianti di antenna TV; - le predisposizioni per gli altri impianti, ad esempio per gli impianti telefonici.
Tabella schematica 3-B
[...] segue in allegato
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Indice:
1. Definizioni 1.1 Progetto 1.2. Documentazione di progetto 1.3 Documentazione finale di progetto 1.4 Documentazione finale di impianto 2. Il progetto e la regola d’arte 3. Progetto dell’impianto elettrico 3.1 Generalità 3.2 Livelli di progetto 3.3 Dati di progetto 4 Documentazione di progetto 4.1 Generalità 4.2 Consistenza della documentazione di progetto dell’impianto elettrico in relazione alla destinazione d’uso dell’opera 5. Schema (descrizione) dell’impianto elettrico Allegato A - Figure coinvolte a vario titolo nella preparazione e nell’uso della documentazione di progetto dell’impianto elettrico Allegato B - Dati di progetto dell’impianto elettrico Allegato C - Competenze nella preparazione e nell’uso della documentazione di progetto dell’impianto elettrico e della documentazione finale di impianto ...
Fonte: CEI 0-2 (attualizzata Certifico 30.09.2018) Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=000006578
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Collegati: ebook Codice Contratti Pubblici Bozza DM attuazione art. 23 co. 3 Dlgs 50/2016 | Livelli progettuali D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
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