Milleproroghe conversione in Legge - Proroga dei termini
Proroghe d'interesse: - Prevenzione Incendi scuole; - Prevenzione Incendi rifugi alpini, - Patente nautica unità da diporto. _______
Legge 21 settembre 2018 n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(GU Serie Generale n.220 del 21-09-2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2018
Proroghe d'interesse
1. Normativa antincendio edifici scolastici
Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla presente legge.
Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)
1. (Omissis). 2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018.
2 -bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
2. Normativa antincendio rifugi alpini
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito mod. legge 9 agosto 2013, n. 98
Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
1. Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l’istanza preliminare di cui all’articolo 3 e l’istanza di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011entro il 31 Dicembre 2019.
3. Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto)
Le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), del dcreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all’obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Art. 39 (Patente nautica)
1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV. ...
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