DM attuazione D.Lgs 81/08 Polizia di Stato, VVF | Schema in iter
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24 Novembre 2024 | ||
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DM attuazione D.Lgs 81/08 Polizia di Stato, VVF: Schema in iter Atto del Governo: 043 Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Lo schema di decreto interministeriale è volto a dare attuazione alle disposizioni del Dlgs 81/08 e a garantire il perseguimento delle finalità ivi indicate, tenendo conto delle particolari e specifiche esigenze connesse all'impiego e alla formazione del personale; alla tutela delle informazioni riguardanti l'efficienza e la funzionalità delle strutture organizzative nonché alla tutela delle informazioni e delle notizie riguardanti le specifiche attività istituzionali. Per quanto concerne, in particolare, gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le particolari esigenze trovano fondamento nella peculiarità degli ambienti di lavoro ave si svolgono le attività volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica; nella necessità di garantire la direzione delle attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; nell'esigenza di assicurare capacità e prontezza di impiego del personale operativo e il relativo addestramento; nell'esigenza di tutelare le informazioni relative all'apparato organizzativo, all'ordine e sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti. Nello specifico, le particolarità costruttive e di impiego degli equipaggiamenti speciali, degli strumenti di lavoro, delle anni, dei mezzi operativi e del relativo supporto logistico, nonché di specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, presentano molteplici tipologie di rischio. Per quanto concerne le strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, le particolari esigenze ·trovano fondamento nelle specifiche condizioni di impiego; nella peculiarità delle strutture ove si svolgono le attività prodromiche agli interventi di soccorso; nella specificità dell'addestramento e della formazione del personale; nella manutenzione degli strumenti e dei mezzi operativi; nell'impossibilità di predeterminare le aree di intervento ove sono svolte le attività destinate a salvaguardare la tutela della pubblica incolumità e la preservazione dei beni. Le predette particolari esigenze discendono, altresì, dalla necessità di assicurare la capacità e la prontezza di impiego del personale, la continuità dei servizi finalizzati al soccorso pubblico e la riservatezza del trattamento dei dati. Anche per le ragioni sopra esposte, lo schema di decreto dispone la ripartizione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto . delle specifiche organizzazioni del personale e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, in armonia con l'organizzazione gerarchica degli uffici; dispone il ricorso in via tendenziale alle sole risorse umane e strumentali in dotazione; disciplina in dettaglio l'esercizio, da parte dei servizi sanitari e tecnici istituiti per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale, della vigilanza esclusiva sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. ... Stato iter: In corso di esame Trasmissione: Trasmesso ai sensi dell' articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ... Si rappresenta che lo schema di decreto, oggetto di parere, fa parte dei decreti attuativi del D.lgs 81/08 ancora ad oggi non emanati, come riportato inoltre, nella Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo (Art. 6, Comma 8, lett. 3), del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Articolo 3. comma 2 Dlgs 81/08 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 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