Autorità di bacino: Quadro normativo | 2018
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24 Novembre 2024 | ||
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Autorità di bacino: Quadro normativo | 2018 L'Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino è un ente pubblico non economico istituito dallla Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". (GU n. 120 del 25-05-1989 - SO n. 38) provvedimento abrogato ed integrato per ultimo nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (GU n. 88 del 14-04-2006 - SO n. 96), rif. Artt. 63/72bis. 1. Legge 183/89 Con la L. 183/89 viene avviato un profondo processo di riorganizzazione delle competenze in materia di gestione e tutela del territorio, con la ripartizione dei compiti e dei poteri tra Stato, Autorità di bacino, Regioni e Comuni. Il carattere di riforma di tale legge è riconoscibile in diversi aspetti: tra le novità più incisive vi è sicuramente la scelta dell’ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione in materia di difesa del suolo. Tale scelta, peraltro indicata negli atti della Commissione De Marchi, ricade su un’unità fisiografica, il bacino idrografico, che costituisce la sede dei fenomeni geo- morfo-dinamici che determinano il dissesto. IL Decreto Legge n. 180/98, noto con il nome di “provvedimento Sarno”, viene emanato l’11 giugno 1998, poco più di un mese dopo il disastro. Ritenuta, in primo luogo, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le zone della Campania colpite dagli eventi, il Decreto dispone che, entro il 30 giugno 1999, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le Regioni, ove le prime non siano presenti, adottino, qualora ciò non fosse già avvenuto in applicazione alla L. 183/89, Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico. 3. Decreto Legge n. 132/1999 Il D.L. 132/99, convertito con la Legge. n. 226/9911, detta disposizioni urgenti in materia di protezione civile nelle regioni della Basilicata e Calabria, colpite dagli eventi sismici del settembre 1998 e nella regione Campania, colpita dalle colate di fango del maggio 1998. 4. Decreto Legge n. 279/2000 Poco dopo un mese, così come era avvenuto per il decreto Sarno, veniva emanato il D.L. n. 279, convertito con la legge n. 36514 dell’11 dicembre 2000. La legge. 365/00 anticipa in maniera perentoria la data di adozione dei Piani Stralcio al 30 aprile 2001, fornendo le nuove procedure per l’adozione dei piani. 5. D.Lgs. 152/2006 Gli obblighi europei inerenti l’elaborazione dei piani di gestione sono stati recepiti nella normativa nazionale attraverso l’articolo 117, parte terza, del Decreto Legislativo 152/2006 il quale, nell’ambito del quadro più ampio della pianificazione distrettuale, prevede l’obbligo per ciascun distretto idrografico di adottare un Piano di gestione. Relativamente agli ambiti territoriali di competenza, i contenuti dei Piani di Tutela sono ampiamente coincidenti con quelli del piano di gestione. 6. Decreto legge n. 208/2008 La Legge n. 221/2015 ha disposto la modifica di diversi articoli del D.Lgs. 152/2006, tra cui gli Artt. 63-64. 8. Decreto 294 del 25 ottobre 2016 Il 17 febbraio 2017 è entrato in vigore il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (GU n. 27 del 2 febbraio 2017) in materia di Autorità di bacino distrettuali. Tale decreto, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, dà avvio alla riforma distrettuale ed è finalizzato a disciplinare le modalità e i criteri per il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalle vecchie Autorità di bacino alla nuova Autorità distrettuale. Dal 17 febbraio 2017 risultano soppresse, per espressa disposizione di legge (rif. art. 51 comma 4 della legge n. 221/2015), tutte le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989. Il nuovo impianto organizzativo che scaturisce dalla Legge n. 221/2015 e dal decreto n. 294/2016 razionalizza e semplifica le competenze del settore, con l’esercizio da parte di un solo ente – l’Autorità di bacino distrettuale – delle funzioni di predisposizione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui il Piano di Gestione delle Acque e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, a livello di distretto idrografico. Si tratta di una riforma importante e attesa da tempo, che a regime rafforzerà indubbiamente la governance complessiva del settore. L' Autorità di bacino, nell'ambito delle finalità previste dalla legge, volte ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento idrogeologico, la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, provvede principalmente: Dette competenze sono esercitate nell'ambito territoriale del distretto idrografico, identificato dalla legge quale area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici. Il bacino idrografico è il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta. Autorità di bacino distrettuali: 1. dell'Appennino settentrionale: http://www.appenninosettentrionale.it 3. dell'Appennino Centrale: http://www.abtevere.it 4. delle Alpi orientali: http://www.alpiorientali.it 5. dell'Appennino meridionale: http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it Decreto n. 294 del 25 ottobre 2016 Art. 1 Oggetto e finalita' Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai distretti idrografici individuati dall'art. 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Mappa disastri 1998/2013: D.Lgs. 152/2006 (articolo così sostituito dall'art. 51, comma 2, legge n. 221 del 2015) 1. In ciascun distretto idrografico di cui all’articolo 64 è istituita l’Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. 2. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali. 3. Sono organi dell’Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest’ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell’Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l’attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell’ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.(1) Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un’articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 64. Distretti idrografici (articolo così sostituito dall'art. 51, comma 2, legge n. 221 del 2015) 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici: segue
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