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Autorità di bacino: quadro normativo

ID 5828 | | Visite: 32997 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/5828

Autorita bacino

Autorità di bacino | Quadro normativo / Rev. 2.0 del 28 maggio 2023

ID 5828 | Rev. 2.0 del 28.05.2023 / Documento in allegato

Documento allegato sul quadro normativo dell'Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino, ente pubblico non economico istituito dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". (GU n. 120 del 25-05-1989 - SO n. 38) e provvedimento assorbito nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (GU n. 88 del 14-04-2006 - SO n. 96), rif. Artt. da 63 a 72bis. Allegate Mappe Rapporto sul Dissesto idrogeologico in Italia | Ed. 2021.

La normativa europea fa riferimento alla Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) in linea con i principi internazionali di gestione dei bacini idrografici già sostenuti dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque).

Cronologia normativa IT

  1.    Legge 183/89

Con la L. 183/89 viene avviato un profondo processo di riorganizzazione delle competenze in materia di gestione e tutela del territorio, con la ripartizione dei compiti e dei poteri tra Stato, Autorità di bacino, Regioni e Comuni.

Il carattere di riforma di tale legge è riconoscibile in diversi aspetti: tra le novità più incisive vi è sicuramente la scelta dell’ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione in materia di difesa del suolo.

Tale scelta, peraltro indicata negli atti della Commissione De Marchi, ricade su un’unità fisiografica, il bacino idrografico, che costituisce la sede dei fenomeni geomorfo-dinamici che determinano il dissesto.

  2.    Decreto Legge n. 180/98

IL Decreto Legge n. 180/98, noto con il nome di “provvedimento Sarno”, viene emanato l’11 giugno 1998, poco più di un mese dopo il disastro.

Ritenuta, in primo luogo, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le zone della Campania colpite dagli eventi, il Decreto dispone che, entro il 30 giugno 1999, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le Regioni, ove le prime non siano presenti, adottino, qualora ciò non fosse già avvenuto in applicazione alla L. 183/89, Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico.

  3.    Decreto Legge n. 132/1999

Il D.L. 132/99, convertito con la Legge. n. 226/99, detta disposizioni urgenti in materia di protezione civile nelle regioni della Basilicata e Calabria, colpite dagli eventi sismici del settembre 1998 e nella regione Campania, colpita dalle colate di fango del maggio 1998.

  4.    Decreto Legge n. 279/2000

Poco dopo un mese, così come era avvenuto per il decreto Sarno, veniva emanato il D.L. n. 279, convertito con la legge n. 36514 dell’11 dicembre 2000.

La legge. 365/00 anticipa in maniera perentoria la data di adozione dei Piani Stralcio al 30 aprile 2001, fornendo le nuove procedure per l’adozione dei piani.

  5.    D.Lgs. 152/2006

Gli obblighi europei inerenti l’elaborazione dei piani di gestione sono stati recepiti nella normativa nazionale attraverso l’articolo 117, parte terza, del Decreto Legislativo 152/2006 il quale, nell’ambito del quadro più ampio della pianificazione distrettuale, prevede l’obbligo per ciascun distretto idrografico di adottare un Piano di gestione. 

L’attuale assetto normativo, individua diversi livelli di pianificazione, articolati come segue: 

- per ciascuno dei 7 distretti idrografici individuati (art. 64), il D.Lgs. 152/2006 all'art. 63 prevede l’istituzione di una Autorità di bacino distrettuale, responsabile della redazione del Piano di Gestione (articolo 117).

- il Piano di Gestione costituisce stralcio del Piano di Bacino Distrettuale;

il D.Lgs. 152/2006, inoltre, stabilisce ulteriori obblighi in materia di pianificazione, ponendo in capo alle Regioni l’obbligo di redigere un Piano di Tutela per il proprio territorio, che costituisce uno specifico piano di settore (art. 121). Aspetti quali lo stato dei corpi idrici e le misure per la tutela quali-quantitativa delle acque rientrano tra gli elementi del piano di tutela. 

Relativamente agli ambiti territoriali di competenza, i contenuti dei Piani di Tutela sono ampiamente coincidenti con quelli del piano di gestione.

Ciò implica che nell’attuale contesto normativo, i Piani di Tutela – realizzati e/o in corso di ultimazione – rappresentano un imprescindibile riferimento per la redazione del Piano di Gestione.
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Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152

ART. 64 (Distretti idrografici). 

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, e' ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Adige, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Lemene, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Po, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Reno, gia' bacino interregionale ai sensi della egge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Fissero Tartaro Canalbianco, gia' bacini interregionali ai sensi della egge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Conca Marecchia, gia' bacino interregionale ai sensi della egge 18 maggio 1989, n. 183;
5) Lamone, gia' bacino regionale ai sensi della egge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, gia' bacini regionali ai sensi della egge 18 maggio 1989, n. 183;
7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, gia' bacini regionali ai sensi della egge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Arno, gia' bacino nazionale ai sensi della egge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Serchio, gia' bacino pilota ai sensi della egge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi della egge 18 maggio 1989, n. 183;
4) bacini della Liguria, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini della Toscana, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Tronto, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Sangro, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) bacini dell'Abruzzo, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi dellalegge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Volturno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Sele, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Sinni e Noce, gia' bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) Bradano, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Saccione, Fortore e Biferno, gia' bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Ofanto, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
8) Lao, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
9) Trigno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
10) bacini della Campania, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
11) bacini della Puglia, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
12) bacini della Basilicata, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
13) bacini della Calabria, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
14) bacini del Molise, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.
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  6.    Decreto legge n. 208/2008 

Il decreto legge n. 208 del 30 dicembre 2008 convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2009, n. 13 demanda l’adozione dei piani di gestione ai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto a cui si riferisce il piano.

  7.     Legge n. 221/2015

La Legge n. 221/2015 ha disposto la modifica di diversi articoli del D.Lgs. 152/2006, tra cui gli Artt. 63-64.

  8.    Decreto 294 del 25 ottobre 2016

Il 17 febbraio 2017 è entrato in vigore il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (GU n. 27 del 2 febbraio 2017) in materia di Autorità di bacino distrettuali.

Tale decreto, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, dà avvio alla riforma distrettuale ed è finalizzato a disciplinare le modalità e i criteri per il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalle vecchie Autorità di bacino alla nuova Autorità distrettuale.

Dal 17 febbraio 2017 risultano soppresse, per espressa disposizione di legge (rif. art. 51 comma 4 della legge n. 221/2015), tutte le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989.

A tal riguardo, il decreto ministeriale all’art. 12 contiene importanti disposizioni, volte a garantire la continuità delle funzioni tecniche e amministrative delle soppresse Autorità di bacino, nelle more del completamento della riforma e del perfezionamento del d.p.c.m., previsto all’art. 63 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, con il quale si darà l’avvio operativo ai nuovi enti.

Il nuovo impianto organizzativo che scaturisce dalla Legge n. 221/2015 e dal decreto n. 294/2016 razionalizza e semplifica le competenze del settore, con l’esercizio da parte di un solo ente – l’Autorità di bacino distrettuale – delle funzioni di predisposizione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui il Piano di Gestione delle Acque e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, a livello di distretto idrografico. Si tratta di una riforma importante e attesa da tempo, che a regime rafforzerà indubbiamente la governance complessiva del settore.

L' Autorità di bacino, nell'ambito delle finalità previste dalla legge, volte ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento idrogeologico, la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica,  provvede principalmente:

- a elaborare il Piano di bacino distettuale ed i programmi di intervento;
- esprime pareri sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

Dette competenze sono esercitate nell'ambito territoriale del distretto idrografico, identificato dalla legge quale area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici. Il bacino idrografico è il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta.

  9.    Decreto legge n. 76/2020

Il DL 16 luglio 2020, n. 76 ha apportato modifiche Art. 66, 68 ed ha previsto che nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1 (Piani di bacino), ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosita' e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.

  10.    Decreto legge n. 39/2023

Il Decreto-Legge 14 aprile 2023, n. 39 (in G.U. 14/04/2023, n.88) ha introdotto l'articolo 63 bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici).

1. Presso ciascuna Autorita' di bacino distrettuale e'  istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli  utilizzi  idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorita' e opera sulla base degli indirizzi adottati  ai  sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. 
[..]

Autorità di bacino distrettuali:

1. dell'Appennino settentrionale: http://www.appenninosettentrionale.it

2. del fiume Po (Padano): 
https://www.adbpo.it 

3. dell'Appennino Centrale: https://www.autoritadistrettoac.it

4. delle Alpi orientali: http://www.alpiorientali.it

5. dell'Appennino meridionale: https://www.distrettoappenninomeridionale.it

6. della Sardegna: https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/

7. della Sicilia: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacino-distretto-idrografico-sicilia

Decreto n. 294 del 25 ottobre 2016

Art. 1 Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorita' di bacino istituite ai sensi dell'art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino di cui alla legge del 18 maggio 1989 n. 183.

2. In particolare, ai fini del comma 1, il presente decreto stabilisce:

1. le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorita' di bacino distrettuali;

2. le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorita' di bacino distrettuali;

3. le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorita' di bacino distrettuali;

4. la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

5. le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai distretti idrografici individuati dall'art. 64, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
...

Mappa disastri 1998/2013: (click zoom)

Mappa disastri idrologici small

Mappe Dissesto idrogeologico ISPRA 2021

01. Mappa pericolosità da frana (PAI) e pericolosità idraulica (2021)

02. Mappa popolazione a rischio frane residente in aree a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4 (n. ab) (2021)

03. Mappa popolazione a rischio alluvioni residente in aree a pericolosità media P2 (n. ab) (2018)

04. Popolazione a rischio alluvioni residente in aree a pericolosità media P2 (n. ab) (2018)

05. Popolazione a rischio frane residente in aree a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4 (n. ab) (2021)

06. Edifici a rischio alluvioni in aree a pericolosità idraulica media P2 (2018)

07. Edifici a rischio frane in aree a pericolosità da frane elevata P3 e molto elevata P4 (2021)
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D.Lgs. 152/2006
...
63. Autorità di bacino distrettuale

(articolo così sostituito dall'art. 51, comma 2, legge n. 221 del 2015)

1. In ciascun distretto idrografico di cui all’articolo 64 è istituita l’Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell’Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici (2), la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest’ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell’Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l’attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell’ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni (1). Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un’articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.

(1) Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016
(
2) Decreto-Legge 14 aprile 2023, n. 39 (in G.U. 14/04/2023, n.88)

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell’ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 

6. La conferenza istituzionale permanente: 

a) adotta criteri e metodi per l’elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all’articolo 57; 
b) individua tempi e modalità per l’adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sottobacini o sub-distretti; 
c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni; 
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l’elaborazione del Piano di bacino; 
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci; 
f) controlla l’attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell’attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell’esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l’amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l’inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all’adozione delle misure necessarie ad assicurare l’avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fi ne, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell’Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l’approvazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale: 

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino; 
b) cura l’istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività; 
d) cura l’attuazione delle direttive della conferenza operativa; 
e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino; 
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell’ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell’Autorità. 

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b). 

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: 

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento; 
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche. 

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

63-bis  (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). (1)

1. Presso ciascuna Autorita' di bacino distrettuale e'  istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli  utilizzi  idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorita' e opera sulla base degli indirizzi adottati  ai  sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio  permanente  svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei  dati  relativi alla disponibilita' e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e  aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di  bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorita' di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la  regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle  possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonche' di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

2. Per le finalita' di cui al  comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi  di  bonifica, le societa' di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuita' e in formato aperto i dati e le informazioni in loro  possesso all'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente.

3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione  dei livelli della severita' idrica in atto,  della  relativa  evoluzione, dei prelievi in atto, nonche' per la definizione delle azioni emergenziali piu' idonee al livello di severita' idrica definito. Nei casi di cui  al  primo  periodo,  l'osservatorio  permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorita' di bacino puo' adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

4. L'osservatorio permanente e' composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed e' presieduto dal segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale. Per la  partecipazione  all'osservatorio  non  spettano emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   comunque denominati. L'osservatorio permanente puo' essere integrato,  per le sole attivita'  istruttorie,  da  esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli  firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti gia' operanti presso le Autorita' di bacino, associazioni, istituti e societa'  pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono  nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'osservatorio  delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato  dalla  Conferenza  istituzionale permanente  che  prevede,  altresi',  le  modalita'   di   cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorita' di bacino distrettuale.

(1) Articolo 63 bis introdotto dal Decreto-Legge 14 aprile 2023, n. 39 (in G.U. 14/04/2023, n.88)

Titolo II - I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi

Capo I - Distretti idrografici

64. Distretti idrografici

(articolo così sostituito dall'art. 51, comma 2, legge n. 221 del 2015)

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Adige, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Lemene, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Po, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Reno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Fissero Tartaro Canalbianco, gia' bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Conca Marecchia, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) Lamone, gia' bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Arno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Serchio, gia' bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) bacini della Liguria, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini della Toscana, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Tronto, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Sangro, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) bacini dell'Abruzzo, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Volturno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Sele, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Sinni e Noce, gia' bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) Bradano, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Saccione, Fortore e Biferno, gia' bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Ofanto, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
8) Lao, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
9) Trigno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
10) bacini della Campania, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
11) bacini della Puglia, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
12) bacini della Basilicata, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
13) bacini della Calabria, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
14) bacini del Molise, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183
..

Mappa dei Distretti Idrografici  RBD

Capo II - Gli strumenti

65. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale

1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle.

3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:

1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;
2) dei pericoli di siccità;
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;
t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.

6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

66. Adozione ed approvazione dei piani di bacino

1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.

2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti;
b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui ai comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione del piano.
5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell'esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.

6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

7. Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

67. I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio

1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.

2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 66, approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.

3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2, tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorità di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), per quanto di rispettiva competenza.

5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefìci connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.

68. Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio

1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all'articolo 66.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro àmbito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

68-bis. Contratti di fiume

(articolo introdotto dall'art. 59 della legge n. 221 del 2015)

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Capo III - Gli interventi

69. Programmi di intervento

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della predetta conferenza.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

70. Adozione dei programmi

1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4; tali programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.

2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo le modalità di cui al comma 1, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

71. Attuazione degli interventi

1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in conformità ad apposite direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4.

2. L'esecuzione di opere di pronto intervento può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.

3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

72. Finanziamento

1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 69.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT).

4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 57.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

72-bis. Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico

(articolo introdotto dall'art. 52, comma 3, legge n. 221 del 2015)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2016, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell’area di sedime ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l’elenco dettagliato dei relativi costi, l’elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l’inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni. 

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall’erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull’attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati.
...
segue

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