DPI Criteri di scelta: Quadro normativo 2018
Scheda Tecnica 08.04.2018
Alla luce del quadro normativo 2018 dei DPI, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che i stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE, un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbero allineare la legislazione e normativa tecnica:
- D.Lgs. 81/2008
- Regolamento (UE) 2016/425
- Norme tecniche (aggiornamento)
Il D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)" è stato emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, che disponeva la determinazione dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è rimandata ad apposito decreto secondo l'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001.
D.Lgs. 81/2008
Art. 79. Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001. [/alert]
Nel D.M. 2 maggio 2001 all'Art. 3, è previsto aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
D.M. 2 maggio 2001
...
Art. 3
1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Alla luce del quadro normativo 2018 dei DPI con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 475/2016 che i stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE, un aggiornamento/nuovo decreto di criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI dovrebbe tenere conto delle nuove disposizioni di legge e norme tecniche, in sintesi:
- D.Lgs. 81/2008
- Regolamento (UE) 2016/425
- Norme tecniche (aggiornamento)
Le norme riportate nel D.M. 2 maggio 2001 costituiscono il riferimento di buona tecnica.
Nela tabella seguente riporta le norme principali del Decreto riportate in premessa(*) e le attuali in vigore:
Norme principali nel D.M. 2 maggio 2001 |
Titolo |
Norme attuali |
Titolo |
UNI EN 458:1995 |
Protettori auricolari. Raccomandazioni per la selezione, l uso, la cura e la manutenzione. Documento di guida. |
UNI EN 458:2016 |
Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida
|
UNI 10720:1998 |
Guida alla scelta e all uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie. |
UNI EN 529:2006 |
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida
|
UNI EN 169:1993
|
Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
UNI EN 169:2003 |
Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
|
UNI EN 170:1993
|
Protezione personale degli occhi. Filtri ultravioletti. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
UNI EN 170:2003 |
Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
|
UNI EN 171:1993 |
Protezione personale degli occhi. Filtri infrarossi. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
UNI EN 171:2003 |
Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
|
UNI 9609:1990 |
Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi. Raccomandazioni per la selezione, l uso e la manutenzione. |
RITIRATA SENZA SOSTITUZIONE |
(*)
UNI EN 458 (1995) DPI per la protezione dell'udito
UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie;
UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993), UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi;
UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici;
D.M. 2 maggio 2001
Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
GU n.209 del 08-09-2001 - SO n. 226
______
Articolo 1
1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:
a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;
b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;
c) alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse,
ii) filtri per radiazioni ultraviolette,
iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto;
d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.
Articolo 2
1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente articolo 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.
Articolo 3
1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
______
ALLEGATO 1
0. Introduzione
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Definizioni
4. Classificazione
5. Selezione
6. Uso
7. Cura e manutenzione
Figure
Appendice A - Metodi di valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore auricolare relativa ad un livello di pressione acustica continua equivalente ponderata A
Appendice B - Metodi di valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore auricolare rispetto al livello di pressione acustica di picco
Appendice C - (Informativa)
ALLEGATO 2
0. Introduzione
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Definizioni
4. Misure generali per il contenimento degli inquinanti ambientali e l'utilizzo degli APVR
5. Criteri di scelta
5.1 - Valutazioni generali
5.2 - Protezione offerta dai diversi apparecchi
6. Descrizione degli apparecchi e limitazioni di impiego
6.1 - Respiratori a filtro
6.2 - Respiratori isolanti
7. Uso
7.1 - Generalita'
7.2 - Durata di impiego
7.3 - Adattamento del facciale ed accettabilita' dell'apparecchio da parte di chi lo indossa
7.4 - Informazione, formazione e addestramento in materia di protezione delle vie respiratorie
8. Documentazione, immagazzinamento e manutenzione degli APVR
8.1 - Generalita'
8.2 - Mantenimento della documentazione
8.3 - Immagazzinamento
8.4 - Manutenzione
8.5 - Riempimento delle bombole di aria compressa
8.6 - Riempimento delle bombole di ossigeno
8.7 - Controlli da parte del responsabile degli APVR
8.8 - Controlli specialistici
9. Frequenza della manutenzione e dei controlli
10. Indicazioni operative per la scelta degli APVR 90
10.1 - Premessa
10.2 - Scelta dell'APVR
Appendice A - Elenco delle norme europee sugli APVR (Informativa)
ALLEGATO 3 (*)
i) UNI EN 169 (1993) - Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso
1. Generalita'
1.1 - Numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura e saldo-brasatura a gas
1.2 - Numeri di graduazione da utilizzare in ossitaglio
1.3 - Numeri di graduazione da utilizzare per il taglio al plasma a getto
1.4 - Numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura o per il taglio al plasma ad arco elettrico
1.5 - Numeri di graduazione dei filtri da utilizzare per gli aiuto saldatori
2. Osservazioni
ii) UNI EN 170 (1993) - Filtri ultravioletti. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso
iii) UNI EN 171 (1993) - Filtri infrarossi. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso
ALLEGATO 4 (*)
1. Scopo e campo di applicazione
2. Definizioni
3. Effetto di agenti chimici sul corpo
4. Accertamento di rischio
5. Indumenti protettivi
6. Selezione
7. Altri pericoli
8. Uso e manutenzione
Appendice
(*)I richiami di norme tecniche effettuati nel testo costituiscono soltanto un riferimento bibliografico atto ad indicare la fonte di quanto affermato: per la comprensione del testo stesso non è generalmente necessaria la loro consultazione; ove ciò risultasse invece necessario, viene riportato in nota il punto o i punti specifici della norma richiamata.
D.Lgs. 81/2008
...
Titolo IIII USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
...
Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74. Definizioni
Art. 75. Obbligo di uso
Art. 76. Requisiti dei DPI
Art. 77. Obblighi del datore di lavoro
Art. 78. Obblighi dei lavoratori
....
Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
...
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5° norme armonizzate concernente l'attuazione direttiva n. 89/686/CEE
Decreto 7 dicembre 2007
Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.
GU n.32 del 07-02-2008 - SO n. 32
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