Reazione al fuoco dei materiali: Quadro normativo IT/EU
Scheda ID 6472 del 07.07.2018
Quadro normativo IT/EU sulla reazione al fuoco dei materiali e prodotti da costruzione, con Documento allegato completo e cenni sulla Reazione al fuoco, in riferimento al regime omologativo IT del D.M. 26/06/1984 e D.M. 10/03/2005 (con la modifica del Decreto 25 ottobre 2007) e regime della classificazione EU in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011 CPR e Regolamento delegato (UE) 2016/364 e norma EN 13501-1 armonizzata per il regolamento CPR.
Per “reazione al fuoco” si intende il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto; a seguire le definizioni del DM 26 Giugno 1984, del DM 3 agosto 2015 e della norma UNI CEI EN ISO 13943:2012:
D.M. 26/06/1984 ... 2.2. Reazione al fuoco. Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.
UNI CEI EN ISO 13943:2012 Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario - 4.272 reazione al fuoco risposta di un provino (4.321) quando è esposto al fuoco (4.97) in condizioni specificate durante una prova al fuoco (4.132)
NOTA La resistenza al fuoco (4.121) è considerata come caso particolare e normalmente non come una reazione alla proprietà del fuoco
DM 3 agosto 2015 ... G.1.13 Reazione al fuoco 1. Reazione al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza in condizione di incendio ed in particolare nella fase di prima propagazione dell’incendio (pre-flashover). Essa esprime il comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale è stato sottoposto in specifiche condizioni.
D.M. 30 novembre 1983 1.10 - Reazione al fuoco ....
UNI 9177 Reazione al fuoco ...
Classe di reazione al fuoco
La classe di reazione al fuoco non è relativa al prodotto tal quale, ma è riferita al suo impiego e alla sua posa in opera, un prodotto può avere, infatti, una diversa classe secondo il suo impiego.
In Italia per primo il D.M. 26/06/1984 ha stabilito norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, con esclusione dei rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio dai suddetti materiali.
I materiali sono assegnati alle classi: 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione, pertanto il comportamento di un materiale combustibile al fuoco è tanto migliore quanto più bassa è la classe i materiali di classe 0 sono incombustibili (vedi UNI 9177).
Classe italiana |
Definizione |
0 |
materiali incombustibili |
1 |
materiali combustibili non infiammabili |
2 |
materiali combustibili difficilmente infiammabili |
3 |
materiali combustibili infiammabili |
4 |
materiali combustibili facilmente infiammabili |
5 |
materiali combustibili estremamente infiammabili |
Ai prodotti imbottiti quali poltrone, divani, ecc. è invece attribuita la classe di reazione 1IM, 2IM, 3IM (all'aumentare del grado di partecipazione all'incendio) che deve intendersi riferita al complesso costituito da rivestimento, imbottitura ed eventuale interposto.
Ad alcuni materiali è attribuita la classe di reazione al fuoco 0, senza la necessità che siano sottoposti alla prova di non combustibilità prevista dal D.M. 26/06/1984. Tali materiali sono elencati nel D.M. 14/01/1985.
Documento completo allegato
Classificazione reazione al fuoco IT
- Classe 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (prodotti combustibili) secondo UNI 9177 - Classe 0 (prodotti incombustibili) secondo DM 03/09/2001 - Classe 1IM, 2IM, 3IM (mobili imbottiti) secondo UNI 9175
Omologazione materiali ai fini della prevenzione incendi
I Materiali e prodotti da costruzione, per essere ritenuti idonei e quindi utilizzabili nell’ambito di attività soggette alle disposizioni di prevenzione incendi, devono essere omologati, secondo la procedura indicata dallo stesso D.M. 26/06/1984.
La procedura di omologazione consiste in:
1. una prima fase di “prova”, da svolgersi presso la struttura preposta del Dipartimento dei Vigili del fuoco oppure presso uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'interno, ed a seguito della quale viene rilasciato il “certificato di prova” 2. rilascio da parte del Ministero dell'Interno stesso dell'atto di approvazione (approvazione di tipo o omologazione).
D.M. 26/06/1984 ... 2.3. Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi.
Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministro dell'Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
2.4. Certificato di prova.
Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame. [/panel]
Atto di Omologazione L’omologazione ha validità di 5 anni ed è rinnovabile.
Atto di Estensione E' possibile estendere l'omologazione a quei materiali in possesso già di un atto di omologazione in corso di validità la cui campionatura di prova sia identica a quella del prodotto omologato che hanno le stesse carattristiche di omologazione, senza ripetere le prove di omologazione. Validità 5 anni.
Per i materiali non combustibili non occorre alcun atto di omologazione.
Atto di integrazione Se un produttore sè già in possesso di una omologazione in corso di validità, può richiedere di "integrare" l'atto rilasciato per impieghi o posa in opera diversi da quelli per cui è stato emesso lo stesso. Viene rilasciata una ulteriore omologazione, che rappresenta un'appendice all'omologazione di riferimento di cui acquisisce la stessa scadenza. L'ulteriore omologazione non si rilascia per i prodotti imbottiti.
Riferimenti per le procedure di omologazione:
- Nota ministeriale del 22/11/1996, n. 6859 - Circolare 22/04/2005, n. 11 (Tariffe)
Elenco materiali omologati
Nella Lettera Circolare 04/04/2016 è presente elenco completo delle omologazioni in regime di validità al 31/12/2015
Procedure per omologazione dei materiali
Procedure per omologazione dei materiali DM 26/06/1984 e DM 03/09/2001 (modifiche e integrazioni al DM 26/06/1984)
DM 26/06/1984 ... Art. 8: procedure per omologazione dei materiali - Certificazione presso Laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno - Istanza di omologazione al Ministero dell’Interno - Rilascio di omologazione dal Ministero dell’Interno - Dichiarazione di conformità del Produttore
Nel caso in cui il prodotto sia marcabile CE perché esiste una norma armonizzata, la procedura di omologazione viene sostituita dalla “Marcatura CE ” (solo "materiale da costruzione"(1))
(1) E’considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, il D.M. 10 marzo 2005 non si applica a mobili imbottiti, mobili, tendaggi, materiale scenico, ecc.
Reazione a fuoco di materiali e prodotti da costruzione CE
Il D.M. 10/03/2005 ha stabilito, in accordo con le decisioni della Commissione europea, nuove classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
D.M. 10/03/2005 ... Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, così come definiti dall’art. 1 della direttiva del Consiglio 89/106/CEE (sostituita dal Regolamento (UE) 305/2011) e dall’art. 1 del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, per i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco. Si considera materiale da costruzione, di seguito denominato «prodotto», qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione.
2. Il presente decreto stabilisce, in conformità a quanto previsto dal decreto recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio», le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in attività ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984, e successive modifiche ed integrazioni.
Note Il decreto si applica ai prodotti da costruzione. Sono quindi esclusi materiali e prodotti non riconducibili alla fattispecie di “prodotti da costruzione” (tendaggi, mobili imbottiti, guanciali, materassi, ecc.) per i quali si continuano ad applicare le disposizioni italiane vigenti (D.M. 26/06/1984).
Il sistema di classificazione europeo privilegia, come parametro fondamentale, la valutazione del rilascio di calore in funzione del tempo, considerando il gocciolamento e la produzione di fumo (in termini di opacità e non di tossicità) quali parametri accessori. Si tratta quindi di criteri di prova e classificazione difficilmente comparabili con quelli finora utilizzati in Italia in quanto fondati su un diverso approccio (per modello di fuoco, ventilazione, dimensioni, sistema di rilevazione dati, ecc.) ed effettuati sulla base di differenti parametri caratteristici. Ne discende un’organizzazione in classi principali e classi aggiuntive, che dà luogo ad una possibilità di combinazione relative alle prestazioni del prodotto estremamente più articolata di quella prevista dal sistema italiano
Con l’introduzione del sistema di classificazione europeo di reazione al fuoco, si è reso necessario definire i requisiti dei prodotti da costruzione da installare nelle attività ricomprese nel campo di applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal D.M. 26/6/1984. Ove in tali regole tecniche si richiede l’impiego di prodotti classificati alla reazione al fuoco in base al sistema di classificazione italiano (0, 1, 2, 3, 4, 5), vengono indicate quali sono le corrispondenti classi europee utilizzabili, in funzione del tipo di impiego previsto (pavimento, parete, soffitto, ecc.). Non è stata introdotta nessuna ulteriore prescrizione aggiuntiva sui requisiti di reazione al fuoco rispetto a quelle già previste nelle specifiche “norme verticali” di prevenzione incendi.
Il decreto non prevede alcuna sostituzione dei materiali (prodotti da costruzione) conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione.
Euroclassi EN 13501-1
[panel]La classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione è effettuato ai sensi della norma armonizzata UNI EN 13501-1:2012 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco”.
Il D.M. 10/03/2005 (come moficato dal Decreto 25 ottobre 2007, che ha sostituito gli allegati A e C del D.M. 10/03/2005), presenta i segiuenti allegati:
Allegato A - Classificazione dei prodotti da costruzione Allegato B - Elenchi delle classi di reazione al fuoco attribuibili in conformità EN 13501-1 Allegato C - Elenco dei materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e A1FL di reazione al fuoco di cui alla decisione 2000/147/CE senza dover essere sottoposti a prove
Esso individua le “euroclassi”, dalla A1 (materiale o prodotto incombustibile) alla F con l'aumentare della partecipazione alla combustione.
Allegato A Decreto 25 ottobre 2007 (concernenti le classi di reazione al fuoco, i metodi di prova ed i rispettivi criteri di classificazione):
- Tabella 1 CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE AD ECCEZIONE DEI PAVIMENTI, DEI PRODOTTI DI FORMA LINEARE DESTINATI ALL'ISOLAMENTO TERMICO, DEI CAVI ELETTRICI: A1, A2, B, C, D, E, F. - Tabella 2 CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER I PAVIMENTI: A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL, FFL. - Tabella 3 CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER PRODOTTI DI FORMA LINEARE DESTINATI ALL’ISOLAMENTO TERMICO: A1L, A2L, BL, CL, DL, EL, FL. - Tabella 4 CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO DEI CAVI ELETTRICI: ACA, B1CA, B2CA, CCA, DCA, ECA, FCA.
In aggiunta alla classificazione generale, le euroclassi contemplano anche i seguenti parametri:
- per i prodotti da costruzione che per i pavimenti (ma non per i prodotti destinati all’isolamento termico e per i cavi elettrici): fumo (“s” - smoke) - solo per i prodotti da costruzione, con esclusione di pavimenti, prodotti destinati all’isolamento termico e cavi elettrici: gocciolamento (“d” - drops).
Ciascuno di questi parametri aggiuntivi ha una sua sottoclassificazione che va da 0 (assente) a 3 (elevato).
Nell’Allegato B del D.M. 10/03/2005 è ripportato l’elenco delle classi di reazione al fuoco attribuibili in base alle varie combinazioni, ad esempio un prodotto da costruzione potrà avere euroclasse “B s1,d2”), mentre un pavimento potrà avere euroclasse “BFL s2”.
Euroclasse | Esempio |
A1, A2 |
Lana di roccia, pannello a base di gesso |
B |
Pannello a base di gesso verniciato |
C |
Pannello a base di gesso con tappezzeria cartacea |
D |
Legno |
E |
EPS ignifugo |
F |
Materiale non testato, EPS |
Classi aggiuntive per la produzione di fumo | Classi aggiuntive per la produzione di gocce ardenti |
s1 l'elemento strutturale può emettere una quantità estremamente limitata di gas di combustione |
d0 l'elemento strutturale non deve emettere gocce o particelle ardenti |
s2 l'elemento strutturale può emettere una quantità limitata di gas di combustione |
d1 è possibile che vengano rilasciate limitate quantità di gocce o particelle ardenti |
s3 non è prevista alcuna limitazione della produzione di gas di combustione |
d2 non è prevista alcuna limitazione della produzione di gocce e particelle ardenti
|
Materiali in regime di marcatura CE (omologazione IT non prevista)
In allegato al D.M. 10/03/2005 è riportata la Decisione 2000/147/CE (abrogata dal Regolamento delegato (UE) 2016/364) che elenca:
- materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e aA1FL di reazione al fuoco senza dover essere sottoposti a prove; - prodotti e/o materiali da costruzione ai quali è attribuita senza dover essere sottoposti a prove la classe in relazione alle caratteristiche tecniche specificate ed alla conformità ad una norma armonizzata di prodotto e sono: - - pannelli a base di legno; - - pannelli di cartongesso; - - pannelli decorativi laminati ad alta pressione; - - prodotti di legno da costruzione; - - legno lamellare; - - rivestimenti laminati per pavimentazioni; - - rivestimenti resilienti per pavimentazioni; - - rivestimenti tessili per pavimentazioni; - - pavimentazioni in legno; - - pannelli e rivestimenti in legno massiccio.
Prodotti che restano in regime di classificazione D.M. 26/06/1984
La classificazione di cui al D.M. 26/06/1984 resta in vigore per tutti quei materiali e prodotti che:
1. non rientrano nella definizione sopra fornita di “prodotto da costruzione” ai sensi del D.M. 10/03/2015, come ad esempio elementi di arredo, ecc; 2. per i "prodotti da costruzione" per i quali non esiste una norma armonizzata con requisito richiesto di reazione al fuoco.
Circolare n. 1 del 24 febbraio 2016 - Omologazione di materiali ai sensi del D.M. 26/06/1984. Le indicazioni riguardano materiali di finitura di mobili imbottiti, l'utilizzo di "materiali di chiusura " di mobili imbottiti e le sedie imbottite con seduta o schienale in materiale non rigido, le sedie non imbottite con seduta e schienale in materiale non rigido. Inoltre, vengono fornite una serie di indicazioni per l’omologazione in serie di supporti imbottiti di materassi (sommier) e testiere imbottite, topper, coprimaterasso e materassi sfoderabili.
Il Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione del 01/07/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L68 del 15/03/2016 ed in vigore dal 04/04/2016 - ha provveduto ad apportare modifiche ai criteri di classificazione all’interno delle classi “F”, per le quali la vecchia normativa riportava il riferimento “nessuna prestazione determinata” (o “reazione non determinata”), non compatibile con un sistema di classificazione a norma del Regolamento (UE) n. 305/2011.
Regolamento (UE) n. 305/2011 Nessuna Prestazione Determinata NPD
La decisione 2000/147/CE prevedeva varie classi di reazione all'azione del fuoco e contiene le classi F, FFL, FL ed FCA, definite come «Reazione non determinata».
Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 305/2011, per «classe» s'intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo.
Le classi definite con il riferimento «nessuna prestazione determinata» (o «reazione non determinata») non corrispondono a tale definizione e quindi non possono essere inserite in un sistema di classificazione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011.
L'articolo 6, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 305/2011 prevede l'uso del riferimento «nessuna prestazione determinata» in sede di redazione della dichiarazione di prestazione.
L'Allegato del Regolamento delegato (UE) 2016/364 riporta le "Classi di prestazioni in relazione alla reazione all'incendio" ed un insieme di tabelle:
-Tabella 1: Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici -Tabella 2: Classi di prestazione dei pavimenti in relazione alla reazione al fuoco -Tabella 3: Classi di prestazione dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture in relazione alla reazione al fuoco -Tabella 4: Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione alla reazione al fuoco
Prove di reazione al fuoco (*)
Prove necessarie per le classi 1 / 2 / 3 / 4 / 5
- prova di materiali investiti dalla fiamma su entrambe le facce (UNI 8456):
- prova di materiali investiti dalla fiamma su una sola faccia (UNI 8457):
- prova di materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9174):
Prova necessaria ai fini della classe 0
- prova di non combustibilità (UNI ISO 1182):
Prove necessarie ai fini della classe 1/2/3 IM
- Prova di manufatti imbottiti sottoposti all’azione di una piccola fiamma (UNI 9175):
Prove Regolamento (UE) n° 305/2011 (Euroclassi)
Il regolamento stabilisce che i prodotti da costruzione devono garantire il rispetto di uno o più dei seguenti punti:
1 - resistenza meccanica e stabilità 2 - sicurezza in caso di incendio 3 - igiene, salute e ambiente 4 - sicurezza nell’uso 5 - protezione contro il rumore 6 - risparmio energetico ed isolamento termico 7 - uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni
Prove necessarie Euroclassificazione secondo EN 13501-1
Il requisito 2 “SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO” valuta che:
- la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un determinato periodo di tempo - la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate - la propagazione del fuoco a opere vicine sia limitata - gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti - la sicurezza delle squadre di soccorso sia presa in considerazione
PROVE DI LABORATORIO
- prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182) Fornetto ISO ; - misura del PCS potere calorifico superiore (UNI EN ISO 1716) Bomba di Mahler; - prova di esposizione ad un attacco termico mediante un Single Burning Item (UNI EN 13823) SBI; - prova di infiammabilità per contatto diretto di fiamma (UNI EN ISO 11925-2) Piccola fiamma; - prova di comportamento al fuoco dei pavimenti con l'utilizzo di una fonte di calore radiante (UNI EN ISO 9239-1) Pannello radiante pavimenti.
Esempio di classificazione:
A2-s1-d0, B-s1-d0, B-s2-d1, A2FL- s1
- prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182)
- misura del PCS quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa a pressione costante della massa unitaria del combustibile, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale del combustibile e del comburente UNI EN ISO 1716:
- prova di infiammabilità a contatto diretto di fiamma (UNI EN ISO 11925-2):
- prova di esposizione ad un attacco termico mediante un Single Burning Item SBI (UNI EN 13823):
- Valutazione del comportamento al fuoco dei pavimenti utilizzando una sorgente di calore radiante (UNI EN ISO 9239-1):
Impatto su prevenzione incendi
Classi di reazione IT
Diversi sono i decreti di prevenzione incendi che ancora riportano le classi di reazione al fuoco italiane.
Classe italiana |
Definizione |
0 |
materiali incombustibili |
1 |
materiali combustibili non infiammabili |
2 |
materiali combustibili difficilmente infiammabili |
3 |
materiali combustibili infiammabili |
4 |
materiali combustibili facilmente infiammabili |
5 |
materiali combustibili estremamente infiammabili |
Classi di reazione EU escluso pavimenti secondo EN 13501-1 (a carattere indicativo, si rimanda alla tabella ufficiale)
ALLEGATO B ELENCHI DELLE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO ATTRIBUIBILI IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 13501-1 PRODOTTI DA COSTRUZIONE ESCLUSI I PAVIMENTI
Definizione
|
Classificazione EN 13501-1
|
materiali incombustibili
|
A1
|
A2-s1, d0
|
A2-s1, d1
|
A2-s1, d2
|
A2-s2, d0
|
A2-s2, d1
|
A2-s2, d2
|
A2-s3, d0
|
A2-s3, d1
|
A2-s3, d2
|
materiali combustibili non infiammabili o difficilmente infiammabili
|
B2-s1, d0
|
B2-s1, d1
|
B2-s1, d2
|
B2-s2, d0
|
B2-s2, d1
|
B2-s2, d2
|
B2-s3, d0
|
B2-s3, d1
|
B2-s3, d2
|
C-s1, d0
|
C-s1, d1
|
C-s1, d2
|
C-s2, d0
|
C-s2, d1
|
C-s2, d2
|
C-s3, d0
|
C-s3, d1
|
C-s3, d2
|
materiali combustibili normalmente infiammabili
|
D-s2, d0
|
D-s2, d1
|
D-s2, d2
|
D-s3, d0
|
D-s3, d1
|
D-s3, d2
|
E
|
E-d2
|
materiali combustibili facilmente infiammabili
|
F
|
Tabelle di conversione classi reazione al fuoco IT / classi reazione al fuoco EU
Il ministero dell’Interno con il DM 15 marzo 2005 integrato con il DM 16 febbraio 2009, riporta delle tabelle negli allegati con le quali si può “convertire” le classi di reazione al fuoco italiane in Euroclassi; nei decreti riguardanti la prevenzione incendi delle varie attività, la classificazione di reazione al fuoco italiana (0, 1, 2, 3, 4, 5), ha una sua corrispondente europea (A1, A2, B, C, D, E, F, completata da s1, s2, s3 e d0, d1, d2)
Tabelle DM 15 marzo 2005 integrate con DM 16 febbraio 2009
Panoramica delle classi europee e delle classi nazionali più usate
Europa EN 13501-1:2012 Germania DIN 4102-1,1998 (spesso indicata come “B1”) Francia NF P92-507:2004 (spesso indicata come “M1”) Regno Unito BS 476-6:1989 +A1:2009 e BS 476-7:1997
Note Classificazione Reazione / Resistenza
I requisiti di sicurezza antincendio previsti dalle normative edilizie nazionali sono spesso basati sulla diffusione degli incendi (curva di incendio standard).
La reazione al fuoco un parametro specificatamente riferito ai materiali come tali, che assume particolare rilevanza nelle costruzioni, per la caratterizzazione dei materiali di rifinitura e rivestimento, delle pannellature, dei controsoffitti, delle decorazioni e simili, e si estende anche agli articoli di arredamento, ai tendaggi e ai tessuti in genere.
I requisiti relativi ai materiali utilizzati e alle strutture dipendono dall'utilizzo dell'edificio, dalle dimensioni, dal carico di fuoco e dal funzionamento.
a) Classificazione al fuoco dei materiali: Reazione all'incendio (espansione dell'incendio)
- I materiali appartenenti alla classe A1 sono classificati come non combustibili; tale requisito non può essere combinato con quelli previsti per l'appartenenza ad alcuna altra classe. - Anche i materiali appartenenti alla classe A2 sono classificati come non combustibili, in quanto la loro applicazione evita il verificarsi di fenomeni di autoaccensione. - Per le classi da A2 a D sono previste classi aggiuntive, che prendono in considerazione la produzione di fumo - s1, s2 o s3 - e la quantità di gocce ardenti emesse - d0, d1 o d3 (ad esempio A2-s1, d0). - Per la classe E è prevista solo la classe aggiuntiva d2. - La classe F comprende i prodotti non documentati, i prodotti che non rispettano i criteri previsti per nessuna delle altre classi, o quelli per i quali il produttore non ha specificato le proprietà di reazione al fuoco. Anche per la classe F i requisiti non possono essere combinati con quelli previsti per l'appartenenza ad altre classi. - Quando si indica l'euroclasse dei materiali utilizzati per l'isolamento dei tubi, è necessario specificare il sottoindice “L” (ad es., A2L – s1, d0).
b) Classificazione delle strutture: Resistenza al fuoco (compartimentazione degli incendi)
Mentre i prodotti vengono classificati in base alla loro reazione al fuoco, i tetti, le pareti, i pavimenti, i soffitti e gli impianti degli edifici, inclusi i condotti di ventilazione e le tubazioni, vengono classificati in base alla loro resistenza al fuoco. Il sistema di classificazione è stato elaborato sulla base di requisiti funzionali. Le proprietà di resistenza la fuoco vengono testate in un forno in scala reale utilizzando una curva di incendio standard per l'andamento della temperatura in funzione del tempo. Vengono testate e classificate le seguenti proprietà.
D.M. 9 marzo 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (S.O. n. 87 alla G.U. n. 74 del 29 marzo 2007) ... Allegato 1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali ... j) resistenza al fuoco: una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi.
I = Isolamento. Tempo necessario perché si produca un aumento di temperatura sul lato freddo dell'elemento strutturale, solitamente pari a 140 ⁰C. E = Integrità. Indica per quanto tempo l'elemento strutturale mantiene la sua integrità in presenza di fiamme o di gas ad alta temperatura durante un incendio standard. R = Capacità di sopportare un carico. Indica per quanto tempo l'elemento strutturale in questione è in grado di sopportare il carico corrente durante una fase di normale sviluppo di un incendio. M = Effetto meccanico. Indica la capacità dell'elemento strutturale di reagire all'impatto meccanico durante un incendio standard.
I risultati della prova sono espressi sotto forma di time stamp, che indicano per quanti minuti l'elemento strutturale resiste al fuoco prima che venga superata la soglia definita per ciascun criterio. Se il prodotto è conforme ai requisiti previsti per la classe REI 60, significa che l'elemento strutturale è in grado di resistere al fuoco per un'ora, per quanto riguarda la sua capacità di sopportare un carico, la sua integrità e il suo isolamento. La capacità di isolamento è determinata dalla temperatura sul lato opposto se la temperatura del fuoco non può superare i 140 gradi. In alcuni casi, è possibile includere nella classificazione dei criteri aggiuntivi. M indica la resistenza agli urti ed è solitamente richiesta per le paratie parafiamma.
c) Classificazione degli impianti degli edifici
La costruzione degli impianti elettrici ad alta tensione e a corrente alternata, ad esempio, ha un ruolo importante nella progettazione della sicurezza antincendio di un edificio. Per limitare la diffusione di un incendio a una singola cella, i condotti di ventilazione e le tubazioni devono essere conformi ai requisiti antincendio previsti. Gli elementi passanti all'interno delle pareti collegati a un'altra cella devono essere progettati in mod da impedire la propagazione delle fiamme.
Esistono anche norme armonizzate relative alle prove di resistenza la fuoco degli impianti degli edifici, come i condotti di ventilazione, le tubazioni e blindosbarre. Esistono numerose norme EN relative alle procedure di prova, ma nessuna norma di prodotto armonizzata per tutti gli impianti. Per informazioni sulle normative e sui requisiti locali consultare le pagine relative al proprio paese.
d) Classificazione degli edifici
All'avvio di un progetto edilizio, durante la fase di pianificazione, il progettista deve stabilire la classe tecnica operativa e costruttiva a cui l'edificio deve essere conforme. In molti casi non vi sono alternative, ma talvolta è possibile scegliere tra più classi.
Normativa di riferimento
DM. 26/06/84 Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
Decreto 14 gennaio 1985 Attribuzione ad alcuni materiale della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"
Circolare 27 MI (SA) del 21/09/1985 Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della reazione al fuoco. Estensione delle omologazioni
Circolare n. 17 MI (SA) del 16 Aprile 1987 Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per i materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili
Nota Ministeriale n. 15580/4190 Sott. 3 del 30/12/93 Omologazione di serie di mobili imbottiti.
Circolare n. 3 MI.SA. (95) 3 del 28/02/1995 D.M. 26.6.1984 - Omologazione nella reazione al fuoco di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi.
Nota prot. NS 2809/4190 sott. 3 del 05/07/1995 Omologazioni di serie di materassi, guanciali e supporti imbottiti per materassi sommier).
Nota Ministeriale Prot. NS 2580/4190 sott. 3 del 08/05/1996 Omologazione di serie di materassi e guanciali.
Nota Ministeriale Prot. n. NS 6859/4190 sott. 3 del 22/11/1996 Procedure per la richiesta di omologazione dei materiali ai sensi del D.M. 26 giugno 1984.
Decreto 3 settembre 2001 Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
Lettera Circolare Prot. n. 7590/4190 sott. 3 del 15 Novembre 2001 Attuazione del D.M. 3 Settembre 2001 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di Reazione al Fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi".
Circolare n. 13 del 16/10/2002 DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di divani-letto e poltrone-letto ai fini della reazione al fuoco.
Circolare n. 22 del 24 Novembre 2003 DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco.
Circolare n. 7 del 18 Giugno 2004 DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di mobili fissati, e non, agli elementi strutturali, realizzati con più materiali omogenei.
Decreto Ministeriale 5 agosto 1991 Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.
Circolare n. 18 del 03/08/98 Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 1991 - Procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'Interno per prodotti già omologati in un paese dell'Unione Europea.
Decreto 10 marzo 2005 Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
- Allegato A (sostituito dall’allegato 1 al Decreto 25 ottobre 2007) - Allegato B (---) - Allegato C (sostituito dall’allegato 2 al Decreto 25 ottobre 2007)
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
Circolare n. 10 del 21 aprile 2005 Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 2005 concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della "sicurezza in caso d'incendio". Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.
Decreto 25 ottobre 2007 Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio
Decreto 16 febbraio 2009 Modifiche ed integrazioni al decreto del 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione.
Circolare n. 1 del 24 febbraio 2016 Omologazione di materiali ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984.
Testo coordinato VVF - D.M. 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”. - D.M. 10 marzo 2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio”. - Circolare N. 9 - MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18/04/2005 “D.M. 15/03/2005 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo” - Chiarimenti e primi indirizzi applicativi”. - Circolare N. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21/04/2005 “D.M. 10 marzo 2005 concernente “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della “sicurezza in caso d’incendio”. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi”.
(*) Immagini di prove fonte Istituto Giordano
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