Classificazione sostanze cancerogene e mutagene:
UE | IARC | ACGIH | EPA | NTP | NIOSH
Il Documento traccia una panoramica sulla classificazione delle sostanze chimiche cancerogene e mutagene, indicando i livelli che sono a riferimento nella normativa UE (Regolamento CLP) e da Enti riconosciuti, quali: IARC, ACGIH, EPA, NTP.
In particolare sono evidenziate le classificazioni delle seguenti fonti:
UE - Regolamento (CE) 12372/2008 CLP (UE)
IARC - International Agency for Research on Cancer (UE)
ACGIH - American Conference of Industrial Hygienists (US)
CCTN - Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale Italiana (IT)
EPA - Environmental Protection Agency NTP - National Toxicology Program (US)
NTP - National Toxicology Program (US)
Di seguito vengono riassunte in una tabella le classificazioni di cui alle fonti e i relativi livelli/categorie da queste individuate*:
* Tabella schematica - non armonizzata
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1. Classificazione della Unione Europea: Regolamento (CE) 12372/2008
Secondo la classificazione della UE - Regolamento (CE) 12372/2008 (CLP) - le sostanze cancerogene sono suddivise nelle categorie seguenti.
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3.6. Cancerogenicità
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Tabella 3.6.1 Categorie di pericolo per le sostanze cancerogene
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Tabella 3.6.2
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Tabella 3.6.2 Limiti di concentrazione generici di componenti di una miscela classificati come cancerogeni che determinano la classificazione della miscela
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3.6.3. Criteri di classificazione delle miscele
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Tabella 3.5.2 Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come mutageni sulle cellule germinali che determinano la classificazione della miscela
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2. Classificazione dell’International Agency for Research on Cancer (IARC)
La IARC individua 5 categorie di cancerogeni così suddivise:
Gruppo 1: “Cancerogeni umani”:
categoria riservata alle sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo;
Gruppo 2: è diviso in due sottogruppi, denominati A e B.
Sottogruppo 2A - “Probabili cancerogeni umani”:
categoria è riservata alle sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità per l’uomo e sufficiente evidenza per gli animali. In via eccezionale anche sostanze per le quali sussiste o solo limitata evidenza per l’uomo o solo sufficiente evidenza per gli animali purché supportata da altri dati di rilievo.
Sottogruppo 2B - “Sospetti cancerogeni umani”:
usato per le sostanze con limitata evidenza per l’uomo in assenza di sufficiente evidenza per gli animali o per quelle con sufficiente evidenza per gli animali ed inadeguata evidenza o mancanza di dati per l’uomo. In alcuni casi possono essere inserite in questo gruppo anche le sostanze con solo limitata evidenza per gli animali purché questa sia saldamente supportata da altri dati rilevanti.
Gruppo 3: “Sostanze non classificabili per la cancerogenicità per l’uomo”:
in questo gruppo sono inserite le sostanze che non rientrano in nessun altra categoria prevista.
Gruppo 4: “Non cancerogeni per l’uomo”:
sostanze con evidenza di non cancerogenicità sia per l’uomo che per gli animali. In alcuni casi, possono essere inserite in questa categoria le sostanze con inadeguata evidenza o assenza di dati per l’uomo ma con provata mancanza di cancerogenicità per gli animali, saldamente supportata da altri dati di rilievo.
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Download Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1-119 | Last Update 28 June 2017
4. Classificazione della Environmental Protection Agency (EPA)
La classificazione dell’EPA prevede sette gruppi di sostanze contraddistinti ciascuno da lettere:
Gruppo A: “Cancerogeni umani”:
sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità in studi epidemiologici.
Gruppo B: “Probabili cancerogeni umani”:
diviso in due sottogruppi, denominati B1 e B2.
Sottogruppo B1: comprende sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità in studi epidemiologici.
Sottogruppo B2: comprende sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità in studi su animali e inadeguata evidenza o assenza di dati in studi sull’uomo.
Gruppo C: “Sospetti cancerogeni umani”:
raccoglie sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità per gli animali e assenza di dati o dati negativi o dati inadeguati sull’uomo.
Gruppo D: “Sostanze non classificabili”:
riservato alle sostanze con inadeguata evidenza di cancerogenicità sia nell’uomo che negli animali o sostanze per cui non sono disponibili dati.
Gruppo E: “Non cancerogeni”:
sostanze che non hanno dimostrato potenzialità cancerogene in almeno due studi su animali, condotti in modo adeguato su specie diverse, o sia in studi animali che epidemiologici.
Download Table 1. Prioritized Chronic Dose-Response Values 9 May 2014 | Last Update 9 may 2014
Table 2. Acute Dose-Response Values for Screening Risk Assessments | Last Update 18 sept 2014
6. Classificazione dell’American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH)
La classificazione dell’ACGIH prevede cinque gruppi di sostanze.
A1. Carcinogeno riconosciuto per l’uomo:
l’agente è risultato carcinogeno per l’uomo sulla base dei risultati di studi epidemiologici o di evidenza clinica convincente in esposti umani.
A2. Carcinogeno sospetto per l’uomo:
l’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento: a livelli di dose, per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico, o per meccanismi che non sono considerati rilevanti per l’esposizione dei lavoratori. Gli studi epidemiologici disponibili sono contrastanti, controversi o insufficienti per confermare un incremento del rischio di cancro per l’uomo esposto.
A3. Carcinogeno per l’animale:
l’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento ad una dose relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico o per meccanismi che non vengono considerati rilevanti per i lavoratori esposti. Gli studi epidemiologici disponibili non confermano un incremento del rischio del cancro per l’uomo esposto. Le conoscenze disponibili suggeriscono come improbabile che l’agente causi il cancro nell’uomo, se non in improbabili e non comuni situazioni espositive.
A4. Non classificabile come carcinogeno per l’uomo:
attualmente non esistono dati o quelli esistenti sono inadeguati per classificare l’agente per quanto riguarda la cancerogenicità per l’uomo e/o gli animali.
A5. Non sospetto come carcinogeno per l’uomo:
l’agente non è ritenuto essere carcinogeno per l’uomo sulla base di studi epidemiologici appropriatamente condotti sull’uomo. Questi studi hanno un follow-up sufficientemente prolungato, storie espositive affidabili, dosi sufficientemente elevate e evidenza statistica adeguata per concludere che l’esposizione all’agente non comporta un rischio significativo di cancro per l’uomo. L’evidenza di scarsa cancerogenicità nelle prove su animali viene considerata se è supportata da altri dati pertinenti.
Per le sostanze per le quali non si dispone di dati di cancerogenicità sull’uomo e su animali da esperimento, non viene data alcuna designazione relativa alla cancerogenicità.
7. Differenze UE | IARC | ACGIH |
Si desume che sostanze chimiche classificate nel gruppo 1 di IARC, A1 dell'ACGIH e nella categoria 1A dell'Unione europea sono equivalenti. e che esistono differenze sostanziali, confrontando tra loro le tre liste degli agenti cancerogeni.
Esistono differenze particolarmente importanti tra le sostanze chimiche incluse nell'elenco dell'ACGIH e quelle dell'IARC e dell'Unione europea.
Es.
L'Unione europea e gli elenchi IARC sono più vicini, ma ed importante notare che le sostanze chimiche classificate nel gruppo 1 del IARC possono anche essere elencate nelle categorie 1A o 1B del CLP.
Prendendo a riferimento l'elenco degli agenti cancerogeni umani per l'IARC, si vedano grandi differenze e analogie esistenti con quelle di ACGIH e dell'Unione Europea.
Molte sostanze chimiche sono classificate come cancerogene solo dall'IARC.
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8. Agenti cancerogeni D.Lgs. 81/2008
Secondo l’art. 234 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. si definisce:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
b) agente mutageno:1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.
c) valore limite:
se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.
NB
Tale elenco sarà a breve aggiornato a seguito della pubblicazione della nuova Direttiva sociale, che inserirà le seguenti sostanze nell’elenco:
- la polvere di silice cristallina respirabile,
- l'1,2-epossipropano,
- l'1,3-butadiene,
- il 2-nitropropano,
- l'acrilammide,
- alcuni composti del cromo VI,
- l'ossido di etilene,
- l'o-toluidina,
- le fibre ceramiche refrattarie,
- il bromoetilene e l'idrazina.
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Certifico - Update 19 luglio 2017
Altri 11 agenti cancerogeni e relativi limiti di esposizione durante il lavoro
L'11 luglio 2017 il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio ha approvato l'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo il 28 giugno relativo alla direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Stabilendo limiti per le sostanze cancerogene e mutagene, l'accordo contribuisce a combattere la principale causa di mortalità connessa al lavoro nell'UE.
La direttiva propone di fissare valori limite di esposizione per altri 11 agenti cancerogeni, oltre a quelli contemplati dalla direttiva del 2004 in vigore, ossia:
- la polvere di silice cristallina respirabile,
- l'1,2-epossipropano,
- l'1,3-butadiene,
- il 2-nitropropano,
- l'acrilammide,
- alcuni composti del cromo VI,
- l'ossido di etilene,
- l'o-toluidina,
- le fibre ceramiche refrattarie,
- il bromoetilene e l'idrazina.
La direttiva rivede inoltre i valori limite relativi al cloruro di vinile monomero e alle polveri di legno duro per tenere conto dei dati scientifici più recenti.
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Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
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