Direttiva 2008/68/CE | Testo consolidato 2018
Appunti Merci Pericolose | ||
23 Novembre 2024 | ||
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Direttiva 2008/68/CE | Testo consolidato 2018 La direttiva 2008/68/CE è la Direttiva quadro dell'UE per il trasporto di merci pericolose: Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose. GU L 260/13 del 30.9.2008 La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto. Articolo 1 Ambito di applicazione Deroghe nazionali Negli allegati I, II, III, per le tre modalità di trasporto, sono riportate tutte le deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della stessa direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio. Articolo 6 Deroghe 1. Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nell’allegato per le operazioni di trasporto limitate ai loro territori. 2.a) A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare alle disposizioni di cui all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto nei loro territori di piccole quantità di talune merci pericolose, a eccezione delle materie a media o alta radioattività, sempre che le condizioni di tale trasporto non siano più rigorose di quelle stabilite nei citati allegati; 2 b) a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio destinate: i) al trasporto locale su brevi distanze; o ii) al trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite. In allegato il testo consolidato 2018 con tutte le tutte le modifiche dal 2008 a Gennaio 2018: M1 Decisione 2009/240/CE della Commissione del 4 marzo 2009 M2 Decisione 2010/187/UE della Commissione del 25 marzo 2010 M3 Direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 M4 Decisione 2011/26/UE della Commissione del 14 gennaio 2011 M5 Decisione di esecuzione 2012/188/UE della Commissione del 4 aprile 2012 M6 Direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 M7 Decisione di esecuzione 2013/218/UE della Commissione del 6 maggio 2013 M8 Direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 M9 Decisione di esecuzione (UE) 2015/217 della Commissione del 10 aprile 2014 M10 Decisione di esecuzione (UE) 2015/974 della Commissione del 17 giugno 2015 M11 Decisione di esecuzione (UE) 2016/629 della Commissione del 20 aprile 2016 M12 Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 M13 Decisione di esecuzione (UE) 2017/695 della Commissione del 7 aprile 2017 M14 Direttiva (UE) 2018/217 della Commissione del 31 gennaio 2018 |
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