Ispezioni impianti termici: la procedura
Tipologia dei controlli, soggetti competenti, impianti interessati, documentazione relativa alle Ispezioni sugli impianti termici.
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Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso organismi accreditati, assolvono i compiti delle norme relative alle Ispezioni sugli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74.
Allo stato attuale i compiti di ispezione sugli impianti termici ai sensi dell’art 9 del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74 possono essere assolti da diverse autorità, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza: Regioni/Comuni/Organismi.
D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74 ... Art. 9. Ispezioni sugli impianti termici ..
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell’ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. ...
Decreto ministeriale 10 febbraio 2014
In attuazione di quanto previsto all'Art. 7 comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica.
A partire dal 1° giugno 2014 gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli. ...
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporti di efficienza energetica di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74.
1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto.
Definizioni:
Impianto termico Responsabile dell’impianto Operatore/manutentore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva Autorità competente Controllo e manutenzione degli impianti termici (art. 7 D.P.R. 74/2013) Libretto di impianto per la climatizzazione
Nuovo Modello libretto di impianto
Tutti i Modelli di libretto di impianto CTI
Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici (art. 8 D.P.R. 74/2013)
Tutti i modelli di Rapporti previsti
Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al “libretto di impianto per la climatizzazione” (comma 5 art. 7 D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74); una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione, con la cadenza di seguito indicata (All. A D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74). ...
Bollino verde
Il bollino verde è un adesivo numerato in triplice copia da applicare ad un allegato del Libretto d'impianto quando si effettua il controllo sugli impianti termici domestici, e autocertifica la corretta manutenzione dell'impianto, prevista tenuta:
- la prima copia Ente - la seconda copia al responsabile dell’impianto, - la terza copia alla ditta manutentrice certificata.
Le Autorità competenti possono eseguire controlli sugli impianti termici in qualsiasi momento e il bollino verde esonera i responsabili dell’impianto da qualsiasi tipo di spesa aggiuntiva del controllo impianto.
Il costo del bollino verde, applicato dai manutentori accreditati sul rapporto di controllo dell’impianto termico, può variare (esempio, costi variabili localmente) da € 8,00 per impianti minori ai 100 kW, di € 35,00 per impianti maggiori o uguali ai 100 kW e minori ai 350 kW, di € 40 per impianti maggiori o uguali ai 350 kW.
Tale onere è dovuto per consentire lo svolgimento delle attività di controllo necessarie ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici (verifiche per cui è stata incaricata eventuale Ditta). La legislazione, in particolare all’art. 31 comma 3 della Legge 10/91, pone, infatti, a carico degli utenti il costo di tali controlli.
Legge 10/91 ... Art. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2.(Comma abrogato daL D.lgs. 19 Agosto 2005, n. 192, come modificato daL D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. Contattare Uffici Regionali competenti.
Es bollino verde:
Cadenza minima dei controlli di efficienza energetica
Allegato A (articolo 8, commi 1, 2 e 5)
Tipologia impianto
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Alimentazione
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Potenza termica (1) [kW]
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Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)
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Rapporto controllo di efficienza energetica (2)
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Impianti con generatore di calore e fiamma
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Generatori alimentati a combustibile liquido o solido
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10 < P < 100
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2
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Rapporto tipo 1
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P ≥ 100
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1
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Generatoti alimentati a gas, metano o GPL
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10 < P < 100
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4
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Rapporto tipo 1
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P ≥ 100
|
2
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Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
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Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta
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12 < P < 100
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4
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Rapporto tipo 2
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P ≥ 100
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2
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Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico
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P ≥ 12
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4
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Rapporto tipo 2
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Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica
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P ≥ 12
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2
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Rapporto tipo 2
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Impianti alimentati da teleriscaldamento
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Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza
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P > 10
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4
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Rapporto tipo 3
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Impianti non denunciati
Si ricorda quanto riportato dalla legge nazionale: D.Lgs. 192/2005 art. 9) comma 3) lett. a) (modificato dal Decreto Legge 63/2013) “i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1 (responsabili degli impianti) comunicano entro 120 gg all’ente competente in materia di controllo sugli impianti termici l’ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative; E’ pertanto obbligo del soggetto interessato, comunicare quanto sopra all’autorità competente per tutti i Comuni con meno di 40.000 abitanti.
Inoltre, le stesse norme prevedono anche la comunicazione all’autorità competente delle utenze rifornite dalle società distributrici di combustibili per gli impianti termici, come riportato: D.Lgs. 192/2005 art. 9) comma 3) lett. b) “le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno”.
Impianto termico disattivato
E' considerato “disattivato” l'impianto privo di parti essenziali senza le quali l’impianto non può funzionare (per esempio generatore di calore, allacciamento alla rete del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori). La disattivazione deve essere effettuata in modo tale da non consentire in alcun modo l’u tilizzo dell’impianto (smontaggio di parte dell’impianto, sigilli, ecc).
Il responsabile dell'impianto termico disattivato deve compilare la dichiarazione di disattivazione allegata e trasmetterla alla Regione unitamente alla copia del documento d’identità del dichiarante. Sul libretto di impianto/centrale è necessario riportare la data di disattivazione dell’i mpianto, il nominativo di chi lo ha disattivato e la modalità di disattivazione utilizzata. Gli impianti che sono inutilizzati ma in grado di funzionare sono soggetti a tutti i controlli e manutenzioni periodiche di legge.
I Responsabili di impianti termici disattivati successivamente al periodo della “campagna di istituzione del catasto impianti termici” (anno 2012) devono inviare alla Regione, entro 60 giorni dall’avvenuta disattivazione, la “Dichiarazione di impianto termico disattivato”.
Nel caso in cui la Dichiarazione venga inviata successivamente alla ricezione del preavviso di visita di controllo, il controllo avrà comunque luogo, al fine di verificare l’effettiva disattivazione dell’impianto, con conseguente addebito al responsabile dell’impianto della sanzione prevista per gli impianti non dichiarati. Nel caso in cui l’impianto dichiarato disattivato dovesse essere riscontrato attivo in sede di ispezione, o non disattivato con le modalità previste, sarà addebitata al responsabile d’impianto la sanzione prevista e verrà anche eventualmente diffidato alla messa a norma.
Dichiarazione impianto termico disattivato
Procedure che le ditte manutentrici ed i responsabili dagli impianti dovranno attuare nell’ambito dello svolgimento delle attività di propria pertinenza.
Memorandum Ispezioni Impianti termici
Contattare Uffici Regionali competenti
1. Iscrizione nell'elenco delle ditte accreditate 2. Acquisto e ritiro bollini 3. Trasmissione rapporti di controllo di efficienza energetica 4. Impianto termico disattivato
Normative principali di riferimento: L. 9 gennaio 1991, n° 10 D.Lgs 19 agosto 2005, n° 192 D.M. 22 gennaio 2008, n° 37 D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74 D.M. 10 febbraio 2014 D.M. 20 giugno 2014 (Proroga termini)
Guide Linee guida accertamenti e ispezioni impianti termici degli edifici Libretto impianto: tutti modelli ed esempi CTI Nuovo libretto di impianto: FAQ MISE Impianti termici: la figura del Terzo responsabile Terzo Responsabile impianti termici: Modello delega e Contratto
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