Decreto 20 agosto 1999 | Consolidato 2018
Testo Allegato, Riservato Abbonati, rettificato con il Decreto 25 luglio 2001 e aggiornato con le norme attualizzate a quelle in vigore a Marzo 2018 (controllare corrispondenza clausole, tabella in calce testo).
Decreto 20 agosto 1999 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
GU n.249 del 22-10-1999
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Rettifica al Decreto 20 agosto 1999
Decreto 25 luglio 2001
Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
GU 9 novembre 2001 n. 261 ______
Legge 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
GU n. 87 del 13 aprile 1992 - SO n. 64) ...
Art. 5. Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede: ... f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto. .... ____________
Decreto 20 agosto 1999 ...
Art. 1. 1. Gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unita' equiparate, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche riportate in allegato 1.
Art. 2. 1. Il ricorso all'utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento amianto deve essere attuato in base ai criteri ed alle caratteristiche minime riportate in allegato 2.
Art. 3. 1. La scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie deve essere effettuata in base ai criteri riportati in allegato 3.
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ...
Allegato 1 NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI A BORDO DI NAVI O UNITA' EQUIPARATE ... Allegato 2 RIVESTIMENTI INCAPSULANTI PER LA BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO ...
...
5. Tipologie dei rivestimenti incapsulanti. A seconda dell'applicazione il rivestimento incapsulante puo' essere:
A) a vista all'esterno: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cementoamianto esposti agli agenti atmosferici e quindi soggetti a degrado progressivo, con affioramento e rilascio di fibre; rientra in questa definizione anche il rivestimento da applicare sull'intradosso di lastre il cui estradosso e' direttamente a contatto con l'ambiente esterno; B) a vista all'interno: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cementoamianto situati all'interno "integri ma suscettibili di danneggiamento" o "danneggiati" (art. 2, commi 2- b) , 2- c), decreto ministeriale 6 settembre 1994); C) non a vista: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cementoamianto, a supporto degli interventi di confinamento, che, se non associati ad un trattamento incapsulante, non impediscono il rilascio di fibre al suo interno (art. 3, comma 3- c) decreto ministeriale 6 settembre 1994) e di sopracopertura, "inteso come un intervento di confinamento" (art. 7, comma 7- a) par. c); D) ausiliario: se applicato per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione (art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 6 settembre 1994) o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto.
...
Allegato 3 CRITERI DI SCELTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE VIE RESPIRATORIE
In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti l'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori).
La materia generale riguardante i dispoitivi di protezione individuale (DPI) e stata trattata dalle direttive 89/686/CEE (sicurezza intrinseca dei DPI) e 89/656/CEE (sicurezza per l'uso dei DPI). Tali direttive risultano oggi recepite nella normativa nazionale con i decreti legislativi n. 475/1992 e n. 626/1994 (titolo IV), e successive modificazioni e integrazioni. Stanti i suddetti decreti, l'affermazione secondo cui i DPI forniti ai lavoratori devono essere "idonei" sta a significare che essi devono anzitutto possedere i cosiddetti "requisiti essenziali di sicurezza e salute".
Per l'acquirente di un DPI, l'esistenza di tali requisiti e' garantita dall'assolvimento di tre adempimenti da parte del fabbricante:
a) la dichiarazione di conformita' CE (il fabbricante dichiara che il DPI e' conforme ai requisiti essenziali); b) la marcatura CE; c) una nota informativa.
Gli adempimenti di cui sopra rappresentano la formalizzazione conclusiva di un preciso sistema di verifica e di certificazione delle caratteristiche prestazionali dei DPI, tanto piu' complesso quanto piu' elevata e' la categoria del DPI stesso. Il decreto legislativo n. 475/1992 suddivide infatti tutti i DPI in tre categorie in relazione alla crescente complessita' di progettazione ed alla crescente pericolosita' dei rischi dai quali i DPI devono salvaguardare. Tutti gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie appartengono alla terza categoria (quella cioe' relativa ai DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente) e quindi per essi, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 626/1994, oltre all'informazione ed alla formazione, e' obbligatorio l'addestramento.
La scelta del respiratore deve essere fatta tenendo presente il grado di protezione richiesto in relazione alla concentrazione dell'inquinante. Tralasciando di parlare dettagliatamente dei respiratori cosiddetti "isolanti" che, in condizioni di insufficienza di ossigeno o in presenza di livelli di esposizione estremamente elevati, servono a mettere in comunicazione le vie respiratorie dell'utilizzatore con una sorgente di gas respirabile isolata o esterna rispetto alIambiente di lavoro, si prende invece in esame il caso dei respiratori a filtro - generalmete i piu' diffusi - nei quali l'aria ambiente passa attraverso un filtro il quale, agendo opportunamente sugli inquinanti, rende l'aria stessa idonea alla respirazione.
I respiratori a filtro contro il materiale particellare (e fibroso) possono essere di vario tipo e, a seconda del lipo, diverso e' il grado di protezione offerto. In materia di DPI le norme armonizzate (ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992, art. 2), per le quali vige la presunzione di conformita' ai requisiti essenziali, sono elaborate dal CEN. In tali norme venono fissati i massimi valori ammessi sia per la penetrazione iniziale attraverso i filtri antipolvere (classi P1, P2 e P3) sia per la perdita verso l'interno imputabile al facciale ed eventualmente ad altri componenti.
Chiarito pertanto che all'interno del facciale e' comuque presente una certa concentrazione di inquinante dovuta sia alla penetrazione attraverso i filtri antipolvere sia alle perdite verso l'interno imputabili al facciale e ad altri componenti, si stabiscono le seguenti definizioni:
- fattore di protezio (FP): e' il rapporto fra la concentrazione dell'inquinante nell'aria ambiente e quella presente all'interno del facciale, all'altezza delle vie respiratorie dell'utilizzatore; - fattore di protezione nominale (FPN): e' il valore del fattore di protezione quando la penetrazione attraverso i filtri e le perdite verso l'interno assumono i massimi valori consentiti dalle norme; - fattore di protezione operativo (FPO): e il valore che, sulla base di dati sperimentali e di considerazioni cautelative; viene attribuito al fattore di protezione per la scelta di un respiratore da utilizzare nell'ambiente di lavoro.
Si ritiene utile chiarire ulteriormente quanto segue: - il fattore di protezione e' per definizione il parametro che esprime, in generale, l'entita' della protezione che il respiratore offre all'utilizzatore; il fattore di protezione nominale e' il valore del fattore di protezione che deve essere garantito in sede di certificazione, da parte degli organismi di controllo, con prove di laboratorio standardizzate e quindi riproducibili; - il fattore di protezione operativo e' valore del fattore di protezione da utilizzare nella pratica operativa dell'ambiente di lavoro: tale valore - sempre inferiore o al massimo uguale al valore del fattore di protezione nominale - ha lo scopo di tenere prudentemente in considerazione le problematiche derivanti dalle specifiche diversita' riguardariti i vari ambienti di lavoro, dalle esigenze di mobilita' dell'operatore, dall'accuratezza con cui e' indossato il respiraore, ecc.; - cio' vale soprattutto per i dispositivi ai quali sono associati i piu' alti valori della protezione.
Per i diversi tipi di respiratore si forniscono di secuito i valori del FPN e quelli del FPO:
Respiratore |
FPN |
FPO
|
Semimaschera con filtro P1 (o facciale filtrante FFP1)
|
4 |
4 |
Semimaschera con filtro P2 (o facciale filtrante FFP2)
|
12 |
10 |
Semimaschera con filtro P3 (o facciale filtrante FFP3)
|
50 |
30 |
Maschera intera con filtro P1
|
5 |
4 |
Maschera intera con filtro P2
|
20 |
15 |
Maschera intera con filtro P3
|
1000 |
400 |
Elettrorespiratore di classe 1 per uso con casco o cappuccio (THP1)
|
10 |
5 |
Elettrorespiratore di classe 2 per uso con casco o cappuccio (THP2)
|
20 |
20 |
Elettrorespiratore di classe 2 per uso con casco o cappuccio (THP3)
|
500 |
100 |
Elettrorespiratore di classe 1 per uso con maschera(TMP1)
|
20 |
10 |
Elettrorespiratore di classe 2 per uso con maschera (TMP2)
|
100 |
100 |
Elettrorespiratore di classe 3 per uso con maschera (TM3)
|
2000 |
400 |
La relazione che fornisce il limite massimo di esposizione ad un certo inquinante in funzione di fattore di protezione operativo del respiratore e del valore limite di esposizione adottato per quell'inquinante (1) e' la seguente:
limite massimo di esposizione = FPO times VLE
ove con VLE si e' indicato il valore limite di esposizione adottato.
Se prendiamo in considerazione ad esempio la crocidolite (VLE = 0,2 fibre/cm3), il fattore di protezione operativo relativo alla combinazione semimaschera con filtro P3 indica che un tale respiratore fornira' all'utilizzatore una garanzia di protezione fino alla concentrazione di 6 fibre/cm3 .
L'impiego di una maschera intera con filtro P3, o di un elettrorespiratore di classe 3 per uso con maschera, potra' invece garantire fino alla concentrazione di 80 fibre/cm3.
Per i lavori di bonifica, durante i quali vengono di solito raggiunte concentrazioni elevate di fibre di amianto, sono normalmente preferiti (anche in relazione alle piu' favorevoli condizioni microclimatiche per l'utilizzatore) gli elettrorespiratori THP3 e TMP3. Se questi risultassero insufficienti per la garanzia di protezione che si deve raggiungere dovranno allora essere utilizzati, come accennato in precedenza, i respiratori isolanti con i quali puo' essere raggiunto un valore del fattore di protezione operativo pari a 1000.
Per lavorazioni saltuarie (generalmente manutenzioni o riparazioni circoscritte) alle quali non sia associato un elevato rilascio di fibre, l'uso di una semimaschera con filtro P3 offre sufficienti garanzie (senza risultare inutilmente sovradimensionata) anche in relazione ad eventuali imprevisti che possano provocare significative - ma temporanee - concentrazioni di fibre di amianto nell'ambiente.
Per una completa descrizione della casistica degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si rimanda alle norme armonizzate UNI EN 133 (1991) e UNI EN 134 (1991).
Per un indirizzo piu' generale e completo in relazione alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si indica la norma UNI 10720: "Guida alla scelta e all'uso degli ipparecchi di protezione delle vie respiratorie" (1998).
(1) In mancanza di riferimenti legislativi italiani, in valori limite di esposizione generalmente adottati per gli ambiernti di lavoro sono in TLV (Threshold Limit Value = Valore limite di soglia) stabiliti annualmente dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ed editi in italiano dall'AIDII (Associazione italiana degli igienisti industriali). Allo stato attuale i soli riferimenti legislativi italiani relativi ad inquinanti chimici negli ambienti di lavoro sono quelli per il piombo e per l'amianto contenuti nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e nella Legge 27 marzo 1992, n. 257.
Norme attualizzate 2018
Norna testo |
Titolo |
Norma 2018 |
Titolo |
UNI EN 492:1995 |
Lastre piane di fibrocemento e relativi accessori per coperture. Specifiche di prodotto e metodi di prova. |
UNI EN 492:2016 |
Tegole piane di fibrocemento e relativi accessori - Specifica di prodotto e metodi di prova |
UNI EN 494:1995 |
Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori per coperture. Specifiche di prodotto e metodi di prova. |
UNI EN 494:2015 |
Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori - Specifica di prodotto e metodi di prova |
ISO 8336:1993 |
Fibre-cement flat sheets |
ISO 8336:2017 |
Fibre-cement flat sheets -- Product specification and test methods
|
UNI EN 133:1991 |
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Classificazione. |
UNI EN 133:2002 |
Ritirata senza sostituzione |
UNI EN 134:1991 |
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Nomenclatura dei componenti |
UNI EN 134:2000 |
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti |
UNI 10720:1998 |
Guida alla scelta e all uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie. |
UNI EN 529:2006 |
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida
|
UNI CEI EN 45014:1999(**) |
riteri generali per la dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore |
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2:2005
|
Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 1: Requisiti generali
Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 2: Documentazione di supporto
|
UNI 10686:1998 |
Rivestimenti incapsulati per lastre in cemento-amianto - Requisiti e metodi di prova. |
UNI 10686:1998 |
Rivestimenti incapsulati per lastre in cemento-amianto - Requisiti e metodi di prova. |
(*) Periodo rettificato/modificato da Decreto 25 luglio 2001 (**) Corretto da UNI CEI EN 45015 a UNI CEI EN 45014 di cui al Decreto 25 luglio 2001
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