Lavoratori autonomi e TUS: Tutti gli Obblighi e Check controllo
Il documento allegato illustra gli Obblighi dei Lavoratori autonomi d'interesse per i Datori di lavoro e i Lavoratori autonomi stessi, sono presenti estratti dal D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda tutti gli obblighi, quesito MLPS del 14 settembre 2012, Sentenze della Corte di Cassazione ed una check di controllo.
Il Documento, con la Check finale, intende rispondere a comuni domande sulla sicurezza dei lavoratori autonomi, ad esempio:
- Quali sono gli obblighi del lavoratore autonomo?
- Che documenti deve produrre il lavoratore autonomo?
- Il lavoratore autonomo deve redigere il POS
Excursus
Il lavoratore autonomo è “colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione con il committente”.
E nel lavoro autonomo “l’oggetto della prestazione non consiste quindi in un ‘facere’" cioè nella messa a disposizione di energie lavorative che saranno utilizzate secondo le direttive del datore di lavoro, come avviene invece nel lavoro subordinato, ma consiste nella produzione, con mezzi propri e piena autonoma organizzazione, di un opus.
Il lavoratore autonomo assume quindi una obbligazione di risultato, garantendo il raggiungimento di determinati obiettivi con piena discrezionalità in merito ai tempi, luoghi e modalità della prestazione”.
E quindi caratteristiche fondamentali quindi del lavoratore autonomo “sono l’autonomia della realizzazione del lavoro ed il rischio di impresa”.
Lavoratore autonomo e impresa individuale
Art 2222 CC:
Il lavoratore autonomo di cui al 2222 del cod. civ. e impresa individuale senza dipendenti non sono la stessa cosa, i primi ad esempio non han alcun obbligo di iscrizione alle Camera di Commercio, mentre i secondi si come tutti i "piccoli imprenditori" di cui al 2083 del Cod. Civ. (la cui definizione è esattamente quanto riportato nell'incipit dell'art. 21 del Dlgs 81/2008) ma sono evidentemente equiparati.
L'art. 89 dell'81/2008 che dice "lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione".
Una impresa individuale senza dipendenti si applica il solo art. 21 perché nei limiti dell'applicazione del titolo IV è un lavoratore autonomo.
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D.Lgs. 81/2008 Art. 21
Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.(1)
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
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(1) La Legge 13 agosto 2010, n. 136, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " [...] Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente."
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D.Lgs. 81/2008 Art. 26
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
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D.Lgs. 81/2008 Art. 89 Definizioni (Titolo IV Cantieri)
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d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
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h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
D.Lgs. 81/2008 Art. 96.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
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g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
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E' obbligatorio redigere il POS -Piano Operativo di Sicurezza- per il datore di lavoro di un’impresa affidataria anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con meno di dieci addetti.
I lavoratori autonomi non hanno l'obbligo di redigere il POS.
Se in un cantiere c’è un CSE, Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione, designato dal committente, nel cantiere in cui il lavoratore autonomo si trova ad operare, ricevuto il PSC -Piano di sicurezza e coordinamento- si deve adeguare alle sue prescrizioni.
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Sicurezza lavoratori autonomi: Risposte a quesiti MLPS.
I lavoratori autonomi sono obbligati a redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81?
(Quesito del 14 settembre 2012)
A riscontro di quanto richiesto, si evidenzia che l’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., (di seguito T.U.), stabilisce che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230- bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).
L’articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).
Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.
NB: tenere presente che per le tutte le società, i soci operanti sono equiparati ai lavoratori e quindi sussistono tutti gli obblighi del T.U. compreso il DVR.
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Sentenze:
Cassazione Penale, Sez. IV, 27 agosto 2014 n. 36268
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Cassazione Civile 11 giugno 2012 n. 9441
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