Atti convegno Ambiente Lavoro radiazioni ionizzanti e CEM 2017
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: valutazione e protezione alla luce della nuova normativa europea Direttiva 2013/59/Euratom
Il convegno 2017 ha approfondito i temi delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (CEM), in particolare in considerazione del recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom (previsto entro il 6 febbraio 2018) e della recente entrata in vigore del nuovo Capo IV del Titolo VIII sui CEM.
L'intento, grazie al prezioso contributo degli esperti e dei professionisti del settore, è quello di condividere conoscenze ed esperienze per la valutazione del rischio occupazionale derivante dalla esposizione a radiazioni ionizzanti e CEM, mediante la presentazione delle novità legislative in materia, l'analisi delle criticità derivanti dalla loro applicazione, nonché di casi e studi in ambito industriale, sanitario e di ricerca.
Nel dettaglio, gli atti del convegno:
01. Schema di recepimento della direttiva Euratom 59/2013: stato dell'arte e prospettive. Stefano Adamo De Crescenzo (Ospedale Niguarda Milano), Paolo Rossi (Ministero della Salute)
02. Il punto di vista dell'Esperto Qualificato nell'applicazione della nuova direttiva in campo industriale, sanitario e di ricerca. Luisa Biazzi (Università degli Studi di Pavia, ANPEQ)
03. Il ruolo del Fisico Medico nella sicurezza in ambito ospedaliero Michele Stasi (AIFM), Elisabetta Genovese (AIFM)
04. La pianificazione dell'emergenza nelle pratiche con materie radioattive. Gian Marco Contessa (ENEA)
05. Il controllo dell'esposizione al radon negli ambienti di lavoro: situazione e prospettive. Rosabianca Trevisi (INAIL)
06. Il D.Lgs. 159/2016 ad un anno dall'entrata in vigore: FAQ e criticità. Iole Pinto (USL Toscana Sud Est)
07. Due esempi di sorgenti in black list CEI 50499: stima e gestione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici. Massimiliano Seren Tha (Ingegnere Libero Professionista,Torino)
08. CEM e ultrasuoni in ambito sanitario: sorgenti, rischi, prevenzione e protezione degli operatori del settore. Riccardo Di Liberto (IRCCS Policlinico San Matteo Pavia)
09. Effetti dei campi elettromagnetici nei lavoratori professionalmente esposti: le evidenze scientifiche, le decisioni della magistratura. Fabriziomaria Gobba (Cattedra di Medicina del Lavoro, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia - AIRM)
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Di seguito, alcune considerazioni estratte dalla relazione 01. "Schema di recepimento della direttiva Euratom 59/2013: stato dell'arte e prospettive" del Dott. Stefano Adamo De Crescenzo (Ospedale Niguarda Milano) e del Dott. Paolo Rossi (Ministero della Salute).
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La direttiva 59/2013: le principali novità
- unica norma relativa a tutte le fonti di esposizione - ridefinizione dei criteri di esenzione e di clearance (allontanamento) - gestione integrata delle sorgenti di radiazioni naturali - la giustificazione di nuove pratiche mediche dovrebbe tenere conto anche delle dosi assorbite dai lavoratori - registrazione delle esposizioni e informazione del paziente nelle esposizioni mediche - attenzione alle esposizioni mediche accidentali e involontarie - protezione di lavoratori esterni - revisione del limite di dose per il cristallino - revisione del livello di riferimento per la concentrazione del Rn negli ambienti di lavoro - revisione del sistema di gestione delle situazioni di emergenza.
Il metodo
- Su proposta del D.G. Energia del M.I.S.E. è stato proposto un G.D.L. per l’istruttoria tecnica della bozza condivisa del decreto di recepimento - Presidenza C.d.M. - Dipartimento Protezione civile - Ministero dell’Ambiente e della Tutela Territorio e Mare - Ministero dell’Interno - Dipartimento VVFF - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ministero della salute - Ministero della difesa - Ministero della giustizia - Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca - I.S.P.R.A., I.S.S. e I.N.A.I.L
Il metodo: due novità
- coinvolgimento delle Regioni già nella fase istruttoria con l’obiettivo di concorrere alla redazione di una proposta condivisa - non viene esclusa la possibilità di “adeguate iniziative di informazione, quali ad esempio, la consultazione di specifici soggetti portatori di interesse”
Tecnica legislativa: lo stato attuale
- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187, recepisce la direttiva 97/43/Euratom (esposizioni mediche) - Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52, recepisce la direttiva 2003/122/Euratom (sorgenti sigillate e ad alta attività e sorgenti orfane) - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, recepisce sei direttive Euratom: - 89/618/Euratom (emergenze radiologiche) - 90/641/Euratom (outside workers) - 96/29/Euratom (BSS) - 2006/117/Euratom (spedizione rifiuti radioattivi e combustibile esaurito) - 2009/71/Euratom (gestione sicura degli impianti nucleari) (modificata dalla 2014/87/Euratom in fase finale di recepimento) - 2011/70/Euratom (gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi) - abrogata e sostituita dalla 2013/59/Euratom - abrogata e sostituita dalla 2013/59/Euratom - abrogate e sostituite dalla 2013/59/Euratom - non modificate dalla 2013/59/Euratom
Alcuni criteri specifici di recepimento
- riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti (un unico testo tratta l’intera normativa) - chiara identificazione di requisiti compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 - attuazione del piano nazionale radon
In buona sostanza: fatte salve le modifiche all’attuale quadro normativo che si rendevano necessarie per renderlo conforme alle raccomandazioni comunitarie, si è lavorato cercando di mantenere ciò che si è dimostrato funzionare bene e di correggere ciò che poteva essere migliorato
Alcuni orientamenti: campo di applicazione e sistema regolatorio
- adozione del campo di applicazione della direttiva - resta invariato il concetto di non rilevanza radiologica ma cambiano (conformemente alla direttiva) i valori che ne definiscono la pratica applicazione - possibili implicazioni soprattutto sul sistema regolatorio relativo a: - le soglie di applicazione della notifica di pratica - le soglie di applicazione dei nulla osta - le sorgenti mobili - I livelli di clearance (allontanamento) dei rifiuti radioattivi solidi e degli effluenti liquidi e aeriformi - il sistema regolatorio basato su notifica e nulla osta (B e A) non dovrebbe cambiare in maniera sostanziale: rispetta già il criterio di gradualità
Alcuni orientamenti: protezione del paziente
- possibile qualche cambiamento nel sistema di responsabilità per garantire maggiore efficacia al sistema: in particolare attribuzione al Fisico Specialista di responsabilità in tema di ottimizzazione - auspicabile un rimando costante alle norme di buona prassi: - nei controlli di qualità - nella gestione dell’ospedalizzazione del pz sottoposto a trattamenti terapeutici con sostanze radioattive - nella verifica del Livelli Diagnostici di Riferimento - necessaria una definizione chiara di ruoli funzioni e responsabilità nel campo della fisica medica e dei controlli di qualità alla luce del principio di gradualità - particolare attenzione a: - esposizioni potenziali (approccio graduale, prevenzione e gestione ricondotta al percorso di segnalazione degli eventi sentinella) - attività che comportano alte dosi al paziente - informazione del paziente, comunicazione al prescrivente e tracciabilità dei dati relativi alla sua esposizione - programmi di screening - non dovrebbero cambiare le attribuzioni in materia di vigilanza: necessità di rivisitazione e di riqualificazione dell’attività di vigilanza
Alcuni orientamenti: protezione dei lavoratori
- non cambia il sistema di responsabilità - auspicabile ridefinizione dell’attività di vigilanza in un quadro di ottimizzazione delle risorse e sulla base di un razionale sostenibile - auspicabile integrazione con il D.Lgs 81/2008: - - migliore definizione di compiti del DDL, dei dirigenti e dei preposti - - formazione dei lavoratori - - non dovrebbe cambiare il sistema attuale di sorveglianza fisica basato su un’unica figura professionale (Esperto in radioprotezione, RPE) - - auspicabili modifiche al sistema di sorveglianza medica più orientato al EBM e alla specializzazione della figura del medico addetto - - necessarie modifiche al percorso di formazione e aggiornamento degli addetti - - nuovo limite di dose per il cristallino - - nuovo livello ri riferimento per la concentrazione di 222Rn negli ambienti di lavoro (da 500 Bq/m3 a 300 Bq/m3)
Alcune criticità che dovrebbero essere sciolte
- RPE vs RPO - il ruolo dei servizi di dosimetria vs le attribuzioni dell’Esperto in radioprotezione - la conflittualità tra Esperto in Radioprotezione e Fisico Specialista - la formazione e l’aggiornamento dell’Esperto in Radioprotezione e del Medico Aggetto alla Sorveglianza Sanitaria
Conclusioni
Il Recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM è un'occasione da non perdere per
- superare i limiti dell’attuale quadro normativo - disallineamento con la normativa sulla sicurezza del lavoro - conflittualità tra figure professionali - ambiguità nel campo di applicazione - mettere alla prova un nuovo (almeno nel campo della radioprotezione) metodo di condivisione tra gli enti centrali e le regioni ...
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