Circolare 11280/2025 - Alcol o stupefacenti / Procedure di accertamento tossicologico-forense
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Newsletter n. 101706 del 19 Aprile 2025 | ||
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Circolare prot. n. 11280 dell'11.04.2025 ID 23826 | 16.04.2025 / In allegato Circolare prot. n. 11280 dell'11.04.2025 La legge n. 177/2024 ha novellato l’articolo 187 del codice della strada (cds) modificando gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, attraverso l’eliminazione del parametro clinico dell’alterazione psicofisica. Diversamente dalla precedente formulazione, la nuova norma punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica. Con la prospettiva di ridurre l’incidentalità stradale, coerentemente con l’obiettivo “vision zero” perseguito dall’Unione europea, la ratio della novella risiede nell’esigenza di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, vietando quelle condotte che hanno una spiccata connotazione pericolosa in quanto idonee a mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada. L’elemento caratterizzante la nuova fattispecie, contenuto nella locuzione “dopo aver assunto”, è costituito dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo: in luogo del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, il nuovo articolo 187 cds prevede, quale presupposto per la punibilità della condotta, una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida. L’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida. A tal fine, la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida. La presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine, sulla base di evidenze scientifiche, non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma può rappresentare il presupposto per l’accertamento della sussistenza delle condizioni psicofisiche richieste per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida ai sensi degli articoli 128 e 119, comma 4, cds. Nessuna novità è stata, invece, introdotta in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria per la punibilità della condotta: come la precedente, anche la nuova fattispecie, non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato “positivo” e, quindi, punibile. Per rispondere del reato di cui all’articolo 187 cds è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope. È solo a seguito di risultati positivi dei predetti accertamenti di secondo livello che consegue, pertanto, la denuncia ai sensi dell’articolo 187 cds. La nuova configurazione del reato e dei suoi elementi costitutivi suggeriscono l’individuazione di criteri e metodiche uniformi per l’esecuzione degli accertamenti tossicologici, allo scopo di garantire standard omogenei su tutto il territorio nazionale ed adeguati livelli di affidabilità dei risultati, che hanno valore medico legale ai fini della prova della sussistenza del reato. Di conseguenza, le procedure analitiche che si sostanziano in accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. devono essere dotate delle seguenti imprescindibili caratteristiche: - effettuazione in condizioni di completa garanzia per il soggetto sottoposto ad accertamento; Le allegate direttive, che tengono conto delle metodiche analitiche più recenti, stabiliscono le modalità di esecuzione di tutte le fasi dell’accertamento per la determinazione della sussistenza degli elementi costitutivi, non solo della fattispecie di cui all’articolo 187 cds, ma anche delle fattispecie di cui agli articoli 186, 186-bis cds, nonché delle aggravanti di cui agli articoli 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 2, c.p. In particolare: 1. la direttiva - allegato 1, descrive le modalità attraverso le quali devono essere prelevati i campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale, in attuazione dell’articolo 187, comma 2-bis, cds; [...] Segue in allegato Collegati ![]() |
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