MoVaRisCh 2025 - Aggiornamento 28.02.2025 (Bozza)
Appunti Sicurezza lavoro | ||
Newsletter n. 101354 del 19 Aprile 2025 | ||
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![]() MoVaRisCh 2025 - Aggiornamento 28.02.2025 (Bozza) ID 23709 | 30.03.2025 / In allegato Pubblicato dalla AUSL di Modena, tramite il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL), il modello aggiornato MoVaRisCh 2025 approvato dai gruppi tecnici delle Regioni: Toscana / Emilia Romagna / Lombardia. Modello di Valutazione del Rischio da agenti Chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX capo I - D.Lgs.81/08). Adeguamento del modello al: - Decreto Legislativo n.135/2024 Premessa In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo). Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale. Ovviamente un algoritmo (o un modello) risulta tanto più efficiente quanto più i fattori individuati e il loro “peso” sono pertinenti alla tipologia di rischio trattato. I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice (o in un modello grafico) la quale fornisce un indice numerico che assegna, non tanto un valore assoluto del rischio, quanto permette di inserire il valore trovato in una "scala numerica del rischio" individuando, per la situazione analizzata una graduazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato. Assume quindi importanza nella costruzione di un algoritmo: - l’individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio; Il modello proposto è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio secondo quanto previsto dall’articolo 223 comma 1 del D.Lgs.81/08 (Titolo IX Capo I “Protezione da agenti chimici”): nel modello è infatti prevista l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere. Il modello individua un percorso semplice, il più semplice possibile, per effettuare la valutazione del rischio da parte delle imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e dei Servizi senza dover accedere, almeno in questa fase, a valutazioni con misurazione dell’agente chimico. Infine, il modello va inteso come un percorso di “facilitazione” atto a consentire, soprattutto alle piccole e medie imprese, ma anche a quelle grandi la classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del rischio IRRILEVANTE PER LA SALUTE. RT / RER / RL Bozza 28.02.2025 Collegati ![]() |
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