Emendamento Rentri: Legge conv. Decreto Milleproroghe 2025 / Rev. 1.0 2025
Appunti Ambiente | ||
Newsletter n. 100554 del 20 Aprile 2025 | ||
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Emendamento Rentri: Legge conv. Decreto Milleproroghe 2025 ID 23464 | Rev. 1.0 del 14.02.2025 / In allegato Nota aggiornata Emendamento 11.25 Si aggiorna il Documento Rev. 00 del 14.02.2025 con il ritiro dell'Emendamento 11.24 e con l'approvazione dell'Emendamento 11.25 all'Art. 11 del testo di Emendamento 11.25 / 11.26 / 11.27 approvato Senato Legge conv Milleproroghe 2025 All’articolo 11 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (Milleproroghe 2025) Art. 11 Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 2. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse. Emendamento 11.25 / 11.26 / 11.27 approvato Senato Legge conv Milleproroghe 2025 2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni. Emendamento 11.24 ritirato Senato Legge conv Milleproroghe 2025 All’articolo 11 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.» Collegati ![]() |
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