Decorrenza termini sanzioni Rentri: Legge conv. Decreto Milleproroghe 2025
Appunti Ambiente | ||
Newsletter n. 100530 del 20 Aprile 2025 | ||
![]() |
||
Salve Visitatore | ||
![]() Decorrenza termini sanzioni Rentri: Legge conv. Milleproroghe 2025 ID 23464 | 14.02.2025 / In allegato Nota su testo Legge conv Milleproroghe 2025 approvato Senato 13.02.2025 (!) Non definitivo atteso testo approvato Camera Con Emendamento al testo (Art. 11) del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (Milleproroghe 2025) della Legge di conversione approvata al Senato (attesa alla Camera) prevista decorrenza dei termini Sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi del Rentri (decorsi 180 giorni dalla data del 13 Febbraio 2025). Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (Milleproroghe 2025) Art. 11 Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 2. All’articolo 17 -bis , comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse. Emendamento Senato Legge conv Milleproroghe 2025 approvata Senato Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.» Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59. Decreto 4 aprile 2023 n. 59 (entrata in vigore 15/06/2023) Art. 13 Tempistiche di iscrizione 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (13 Febbraio 2025 / ndr), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18; segue allegato
Collegati ![]() |
||
![]() |
||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024 |
||
![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
||
Certifico Srl 2000-2025 | VAT IT02442650541 |
