Referente per la cybersicurezza / Modello Modulo referente
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Newsletter n. 100386 del 20 Aprile 2025 | ||
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Referente per la cybersicurezza / Modulo referente ID 23416 | 06.02.2025 / Allegati Note Referente e Modulo referente Tutti i soggetti previsti dall’articolo 1, comma 1 della Legge 28 giugno 2024, n. 90 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, sono tenuti a comunicare all’Agenzia la nomina del Referente per la cybersicurezza. La comunicazione ad ACN (art. 8, comma 2) avviene inviando una PEC, attraverso il proprio domicilio digitale, all’indirizzo di posta elettronica certificata di ACN (acn@pec.acn.gov.it) e deve contenere: - la nomina del referente per la cybersicurezza (redatta in forma libera) firmata digitalmente dal rappresentante legale del soggetto, o da persona da lui delegata (in quest’ultimo caso allegare anche la delega); Art. 1 Obblighi di notifica di incidenti 1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonché le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane e le aziende sanitarie locali segnalano e notificano, con le modalità e nei termini di cui al comma 2 del presente articolo, gli incidenti indicati nella tassonomia di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici. Tra i soggetti di cui al presente comma sono altresì comprese le rispettive società in house che forniscono servizi informatici, i servizi di trasporto di cui al primo periodo del presente comma ovvero servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali, come definite ai sensi dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008. [...] Art. 8 Rafforzamento della resilienza delle pubbliche amministrazioni e referente per la cybersicurezza 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, individuano, ove non sia già presente, una struttura, anche tra quelle esistenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che provvede: 2. Presso le strutture di cui al comma 1 opera il referente per la cybersicurezza, individuato in ragione di specifiche e comprovate professionalità e competenze in materia di cybersicurezza. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non dispongano di personale dipendente fornito di tali requisiti, possono conferire l'incarico di referente per la cybersicurezza a un dipendente di una pubblica amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il referente per la cybersicurezza svolge anche la funzione di punto di contatto unico dell'amministrazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalle normative settoriali in materia di cybersicurezza cui è soggetta la medesima amministrazione. A tale fine, il nominativo del referente per la cybersicurezza è comunicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Fonte ACN segue allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2025 Collegati
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