Regolamento macchine | Regolamento (UE) 2023/1230 - Ed. 2024
ID 19804 | Ed. 3.0 del 09.11.2024
Disponibile in formato pdf /epub navigabile e stampabile/copiabile il testo del Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. (GU n. 165/1 del 29.06.2023) contenente la rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 del 04 luglio 2023 (GU L 169/35 del 4.7.2023) e le modifiche di cui al Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024 (GU L 2024/2748 dell'8.11.2024).
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Ed. 3.0 del 09 Novembre 2024
- Testo consolidato del Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 contenente le modifiche di cui al Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024 (GU L 2024/2748 dell'8.11.2024). Entrata in vigore: 28.11.2024. Applicazione a decorrere dal 29 maggio 2026
Modifiche: Articolo 3 Definizioni. Inserita nota (N) Articolo 25 bis Applicazione di procedure di emergenza. Inserita nota (N) Articolo 25 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità della macchina e dei prodotti correlati designati come beni rilevanti per la crisi. Inserita nota (N) Articolo 25 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. Inserita nota (N) Articolo 25 quinquies Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni. Inserita nota (N) Articolo 25 sexies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità. Inserita nota (N)
Ed. 2.0 del 04 Luglio 2023
- Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. (GU L 169/35 del 4.7.2023)
Modifiche: Art. 6 comma 9 e 10. Inserita nota (N) Art. 47 comma 2. Inserita nota (N) Art. 50 comma 2. Inserita nota (N) Art. 51 comma 2. Inserita nota (N) Art. 52 comma 1. Inserita nota (N) Art. 53 comma 1 e 3. Inserita nota (N) Art. 54. Inserita nota (N)
Testo nativo
Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. (GU n. 163 del 29.06.2023).
Rettifiche:
- Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 (GU L 169/35 del 4.7.2023)
Entrata in vigore: 19.07.2023
Applicazione dal 20.01.2027. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:
- gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20.01.2024 - l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20.10.2026 - l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 19.07.2023 - l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20.07.2024
La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal 20.01.2027
La direttiva 73/361/CEE è abrogata
Il Regolamento (UE) 2023/1230 stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine al fine di consentire la loro messa a disposizione sul mercato o la loro messa in servizio, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali, e, ove opportuno, degli animali domestici nonché di tutela dei beni e, se del caso, dell'ambiente. Esso stabilisce inoltre norme concernenti la libera circolazione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento nell'Unione.
Il Regolamento (UE) 2023/1230 si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti:
a) attrezzature intercambiabili; b) componenti di sicurezza; c) accessori di sollevamento; d) catene, funi e cinghie; e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Il Regolamento (UE) 2023/1230 si applica altresì alle quasi-macchine.
Ai fini del Regolamento (UE) 2023/1230, le macchine, i prodotti correlati elencati nel primo comma e le quasi-macchine sono indicati come "prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento".
Il Regolamento (UE) 2023/1230 non si applica a quanto segue:
a) i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, del prodotto correlato o della quasi-macchina; b) le attrezzature specifiche per parchi giochi o di divertimento; c) le macchine e i prodotti correlati specificamente progettati per essere utilizzati o che sono utilizzati all'interno di un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell'impianto in questione; d) le armi, incluse le armi da fuoco; e) i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto; f) i prodotti aeronautici, le parti e gli equipaggiamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella definizione di macchine ai sensi del presente regolamento, nella misura in cui il regolamento (UE) 2018/1139 disciplina i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento; g) i veicoli a motore e i relativi rimorchi, nonché i sistemi, i componenti, le unità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettate e costruite per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli; h) i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli; i) i trattori agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali trattori, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali trattori; j) i veicoli a motore esclusivamente da competizione; k) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi o unità; l) le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico; m) le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzati nei laboratori; n) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; o) le macchine o i prodotti correlati adibiti allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; p) i seguenti prodotti elettrici ed elettronici, nella misura in cui rientrano nell'ambito della direttiva 2014/35/UE o della direttiva 2014/53/UE: i) elettrodomestici destinati a uso domestico che non sono mobili azionati elettricamente; ii) apparecchiature audio e video; iii) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione; iv) macchine ordinarie da ufficio, fatta eccezione per le macchine per la stampa additiva per realizzare prodotti tridimensionali; v) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione; vi) motori elettrici; q) i prodotti elettrici ad alta tensione seguenti: i) apparecchiature di collegamento e di controllo; ii) trasformatori.
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Premessa
Capo I Disposizioni generali Articolo 1. Oggetto Articolo 2. Ambito di applicazione Articolo 3. Definizioni Articolo 4. Libera circolazione Articolo 5. Protezione delle persone durante l'installazione e l'uso di macchine o prodotti correlati Articolo 6. Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell'allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità Articolo 7. Componenti di sicurezza Articolo 8. Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento Articolo 9. Normativa specifica di armonizzazione dell'Unione
Capo II. Obblighi degli operatori economici Articolo 10 Obblighi dei fabbricanti di macchine e di prodotti correlati Articolo 11. Obblighi dei fabbricanti di quasi-macchine Articolo 12. Mandatari Articolo 13. Obblighi degli importatori di macchine e di prodotti correlati Articolo 14. Obblighi degli importatori di quasi-macchine Articolo 15. Obblighi dei distributori di macchine e di prodotti correlati Articolo 16. Obblighi dei distributori di quasi-macchine Articolo 17. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Articolo 18. Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti Articolo 19. Identificazione degli operatori economici
Capo III. Conformità dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento Articolo 20. Presunzione di conformità dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento Articolo 21. Dichiarazione di conformità UE per le macchine e i prodotti correlati Articolo 22. Dichiarazione di incorporazione UE di quasi-macchine Articolo 23. Principi generali della marcatura CE Articolo 24. Norme per l'apposizione della marcatura CE alle macchine e ai prodotti correlati
Capo IV. Valutazione della conformità Articolo 25. Procedure di valutazione della conformità per le macchine e i prodotti correlati
Capo IV bis Procedure di emergenza Articolo 25 bis Applicazione di procedure di emergenza Articolo 25 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità della macchina e dei prodotti correlati designati come beni rilevanti per la crisi Articolo 25 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato Articolo 25 quinquies Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni Articolo 25 sexies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità
Capo V. Notifica degli organismi di valutazione della conformità Articolo 26. Notifica Articolo 27. Autorità di notifica Articolo 28. Prescrizioni relative alle autorità di notifica Articolo 29. Obbligo di informazione delle autorità di notifica Articolo 30. Prescrizioni relative agli organismi notificati Articolo 31. Presunzione di conformità degli organismi notificati Articolo 32. Ricorso a subappaltatori e affiliati da parte degli organismi notificati Articolo 33. Domanda di notifica Articolo 34. Procedura di notifica Articolo 35. Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati Articolo 36. Modifiche delle notifiche Articolo 37. Contestazione della competenza degli organismi notificati Articolo 38. Obblighi operativi degli organismi notificati Articolo 39. Ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati Articolo 40. Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati Articolo 41. Scambio di esperienze Articolo 42. Coordinamento degli organismi notificati
Capo VI. Vigilanza del mercato dell'Unione e procedure di salvaguardia dell'Unione Articolo 43 Procedura a livello nazionale per i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che presentano rischi Articolo 44. Procedura di salvaguardia dell'Unione Articolo 45. Prodotti conformi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che presentano un rischio Articolo 46. Non conformità formale
Capo VII. Delega di poteri e procedura di comitato Articolo 47 Esercizio della delega Articolo 48. Procedura di comitato
Capo VIII. Riservatezza e sanzioni Articolo 49 Riservatezza Articolo 50. Sanzioni
Capo IX. Disposizioni transitorie e finali Articolo 51. Abrogazioni Articolo 52. Disposizioni transitorie Articolo 53. Valutazione e riesame Articolo 54. Entrata in vigore e applicazione
Allegati
Allegato I Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3 Allegato II Elenco indicativo di componenti di sicurezza Allegato III Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione di macchine o prodotti correlati Allegato IV Documentazione tecnica Allegato V Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione di incorporazione UE Allegato VI Controllo interno della produzione Allegato VII Esame UE del tipo Allegato VIII Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione Allegato IX Conformità basata sulla garanzia qualità totale Allegato X Conformità basata sulla verifica dell'unità Allegato XI Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine Allegato XII Tavola di concordanza
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Formato: pdf Pagine: +158 Ed.: 3.0 2024 Pubblicato: 09/11/2024 Autore: Ing. Marco Maccarelli Editore: Certifico s.r.l. Lingue: Italiano ISBN: 9788898550135 Formato PDF: Riservato Abbonati Direttiva macchine/4X/Full/Full Plus
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