Proroga utilizzo sistemi di riconoscimento facciale - al 31 Dicembre 2025
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26 Dicembre 2024 | ||
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Proroga utilizzo sistemi di riconoscimento facciale: al 31 Dic. 2025 ID 22135 | 27.06.2024 / Scheda allegata Il Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 / Convertito Legge 3 luglio 2023, n. 87 con l’Art.8-ter riporta proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale di cui Art. 9 c. 9 del Decreto-Legge 8 ottobre 2021 n. 139 fino al 31 dicembre 2025. Con il recente Provvedimento GPDP del 6 giugno 2024, in riferimento al trattamento dei dati biometrici, il Garante ha ribadito nuovamente che l’utilizzo di tali dati non è consentito perché non esiste nessuna norma di legge che al momento attuale preveda l’utilizzo del dato biometrico per la rilevazione delle presenze. Pertanto, l’Autorità ha ricordato che neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità, per l’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro. L’Autorità ha inoltre accertato che l'azienda oggetto del Provvedimento, da più di sei anni, mediante un software gestionale, raccoglieva dati personali relativi alle attività dei dipendenti per redigere report mensili da inviare alla casa madre, contenenti dati aggregati sui tempi impiegati dalle officine per le lavorazioni effettuate. Il tutto in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa che, nel contesto del rapporto di lavoro, è espressione del principio di correttezza e trasparenza. L’Autorità, oltre a sanzionare la società, le ha quindi ordinato di conformare il trattamento dei dati effettuato mediante il software gestionale alle disposizioni della normativa privacy. Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 Art. 8-ter (Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale) 1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Decreto-Legge 8 ottobre 2021 n. 139 Art. 9 (Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale) 10. La sospensione di cui al comma 9 non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 9 e che sono conformi alla normativa vigente. 11. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 9, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione. 12. I commi 9, 10 e 11 non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018. Fig. 1 - Installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza riconoscimento facciale a dati biometrici Articolo 4 Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende per: 14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; Collegati |
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