Limiti emissioni veicoli Euro 5 e 6 / Normativa e note - Update 2022
Appunti Full Plus | |||||||||||||||
29 Novembre 2024 | |||||||||||||||
Salve Visitatore | |||||||||||||||
Limiti emissioni veicoli Euro 5 e 6 / Normativa e note - Update 2022 ID 18110 | 20.11.2022 / In allegato Il Regolamento (CE) n. 715/2007 è rifermento normativo per l’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Il Regolamento (CE) n. 715/2007: - fissa norme armonizzate per l’omologazione di automobili e veicoli commerciali leggeri, conosciuti collettivamente come veicoli a motore leggeri, riguardo alle emissioni; - rivede le norme sull’omologazione dei veicoli dell’UE; La normativa si applica ai veicoli commerciali leggeri inferiori alle 2,6 tonnellate. ATTO Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007) SINTESI Al fine di limitare l'inquinamento causato dai veicoli stradali, il regolamento introduce requisiti comuni riguardo alle emissioni dei veicoli a motore e alle loro parti di ricambio specifiche (norme Euro 5 ed Euro 6). Esso prevede anche misure per migliorare l'accesso alle informazioni sulla riparazione dei veicoli e per incentivare la produzione di veicoli conformi alle sue disposizioni in tempi rapidi. AMBITO DI APPLICAZIONE Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con una massa di riferimento non superiore ai 2610 kg. Sono compresi, tra l'altro, le automobili private, i furgoni e i veicoli commerciali destinati al trasporto di passeggeri o di merci o ad alcuni usi speciali (ambulanza, ad esempio), dotati o di motori ad accensione comandata (motori a benzina, a gas naturale o a gas di petrolio liquefatto – GPL) o di motori ad accensione spontanea (motori diesel). Oltre ai suddetti veicoli (coperti de facto dal regolamento), i costruttori possono chiedere che siano coperti anche i veicoli per il trasporto di passeggeri o di merci con una massa di riferimento compresa tra 2610 kg e 2840 kg. Al fine di limitare quanto più possibile l'impatto negativo dei veicoli stradali sull'ambiente e la salute, il regolamento copre un'ampia gamma di emissioni inquinanti: monossido di carbonio (CO), idrocarburi non metanici e idrocarburi totali, ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM). Sono comprese le emissioni dallo scarico, le emissioni per evaporazione e del basamento motore. Modifiche Il regolamento è stato più volte modificato (vedi cap. Riferimenti) da ultimo con il Regolamento (UE) 2018/858. - rivede le norme sull’omologazione dei veicoli dell’UE; Tabella EURO 1 - 6 / Data immatricolazione
LIMITI DI EMISSIONE L'allegato I del regolamento fissa i limiti di emissione per ogni categoria di emissioni inquinanti e per i diversi tipi di veicoli citati in precedenza. Norma Euro 5 Le emissioni prodotte da veicoli diesel: - monossido di carbonio: 500 mg/km; Emissioni prodotte da veicoli a benzina, a gas naturale o a GPL: Per quanto riguarda i furgoni e altri veicoli commerciali leggeri destinati al trasporto merci della categoria N1, il regolamento prevede tre classi di limiti di emissione, in funzione della massa di riferimento del veicolo: inferiore a 1305 kg, tra 1305 kg e 1760 kg, superiore a 1760 kg. I limiti applicabili a quest'ultima classe sono validi anche per i veicoli destinati al trasporto merci della categoria N2. Legenda: PI = motori ad accensione comandata, Legenda: PI = motore ad accensione comandata (Positive Ignition), Applicazione delle norme A decorrere dell'entrata in vigore delle norme Euro 5 ed Euro 6, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio dell'omologazione, l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli che non rispettano i limiti di emissione prescritti. Una proroga di un anno è prevista per i veicoli destinati al trasporto merci (categoria N1, classi II e III, e categoria N2) e per i veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche. Il calendario è il seguente: - la norma Euro 5 è applicabile dal 1° settembre 2009 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2011 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli; Incentivi finanziari, accordati dagli Stati membri e destinati ad incoraggiare il rispetto anticipato dei nuovi valori limite, sono autorizzati se: - si applicano a tutti i veicoli nuovi in vendita sul mercato di uno Stato membro che siano conformi ai requisiti fissati dal presente regolamento; ALTRI OBBLIGHI DEI FABBRICANTI I fabbricanti devono: - progettare, costruire e assemblare i componenti in modo che il veicolo sia conforme alla normativa; CONTESTO Sebbene le norme in materia di emissioni inquinanti siano state aggiornate dal 1° gennaio 2005 (norma Euro 4), l'UE ritiene necessario rafforzarle ulteriormente, pur tenendo conto delle implicazioni per i mercati e la competitività dei costruttori, nonché dei costi diretti e indiretti imposti alle imprese. Il presente regolamento è stato elaborato dopo un'ampia consultazione delle parti in causa. Esso pone l'accento sulla riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi di azoto (NOx), in particolare per i veicoli diesel. Dovrebbe pertanto permettere miglioramenti considerevoli per la salute. Occorre ricordare che gli ossidi di azoto e gli idrocarburi sono precursori dell'ozono. Il Regolamento (CE) n. 715/2007 ha modificato la direttiva 70/156/CEE e la direttiva 2005/55/CE e dal 2 gennaio 2013 e abrogato le direttive 70/220/CEE, 72/306/CEE, 74/290/CEE, 77/102/CEE, 78/665/CEE, 80/1268/CEE, 83/351/CEE, 88/76/CEE, 88/436/CEE, 89/458/CEE, 91/441/CEE, 93/59/CEE, 94/12/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/69/CE, 98/77/CE, 99/100/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE, 2001/100/CE, 2002/80/CE, 2003/76/CE e 2004/3/CE. Il Regolamento (UE) 2018/858 ha modificato i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abrogato la direttiva 2007/46/CE. Norma Euro 6 Con l'entrata in vigore della norma Euro 6 le emissioni di ossidi di azoto prodotte da veicoli a motore diesel dovranno essere ridotte in misura considerevole. Ad esempio, le emissioni prodotte dalle automobili e da altri veicoli destinati al trasporto non potranno superare il limite massimo di 80 mg/km (ossia una riduzione supplementare di più del 50% rispetto alla norma Euro 5). Le emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto prodotte da veicoli diesel verranno anch'esse ridotte e non potranno superare un certo limite: ad esempio, per le automobili e altri veicoli destinati al trasporto il limite è fissato a 170 mg/km. Note auto Euro 6 La categoria europea Euro 6 è nata dal bisogno di classificare le nuove auto prodotte dalle case automobilistiche le cui emissioni erano nettamente inferiori rispetto a quelle precedenti. Rientrano, infatti, nella categoria Euro 6 tutte le auto immatricolate a partire dal 1 settembre 2015 e che presentano i seguenti limiti di emissioni per il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato (PM): Le differenze fra Euro 6a, 6b, 6c e 6d Il Regolamento (CE) n. 692/2008 abrogato dal Regolamento (UE) 2017/1151 definisce la categoria Euro 6 e relative sottocategorie come di seguito definite. Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione.(GU L 175 del 7.7.2017). La categoria Euro 6 presenta diverse sottocategorie con livelli di emissioni differenti e meno nocivi. Questi valori sono indicati alla voce V.5 della carta di circolazione. (vedi a seguire) In dettaglio le differenze: Euro 6 a Euro 6 a Le quantità di NOx sono fissate allo 0,080 g/km per i diesel e 0,060 per i benzina, quelle di particolato (PM10) allo 0,005 g/km per entrambe. Euro 6 b Euro 6 c Inoltre, lo standard 6 c prevede che il livello delle emissioni CO venga rilevato tramite un nuovo test su strada (e non più solamente in laboratorio): il Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP). Euro 6 d In realtà, già a partire dall’autunno 2018, tutte le vetture verranno prodotte secondo lo standard Euro 6d-TEMP. Esso prevede che i livelli di inquinamento del NOx vengano misurati attraverso una prova su strada, la RDE (Real Driving Emissions) e il rilevamento della CO tramite WLTP. Euro 5 o Euro 6 sul libretto Il modo più facile è quello classico: leggere la carta di circolazione perché il libretto riporta i codici dei regolamenti europei e spesso anche la dicitura tipo "Euro 6". Per i libretti di tipo nuovo (formato europeo A4) il regolamento europeo sulle emissioni inquinanti è indicato al rigo V.9 del riquadro 2, mentre nel riquadro 3 è da qualche anno ripetuto in modo più chiaro, accompagnato dallo standard di omologazione (tipo Euro 4, Euro 5, Euro 6, ecc.). (vedi a seguire) (V.1) emissioni CO (g/km o g/kWh) Riquadri carta di circolazione (formato A4) Fig. 1 - Riquadri carta di circolazione europea Fg. 2 - V.9 Regolamento (UE) 2016/646 (riquadro 2) Fig. 4 - Regolamento (UE) 2016/646 (riquadro 3) / Euro 6 b Euro 7 Nessuna novità in vista invece per le omologazioni Euro 7: tra discussioni in sede europea e critiche da parte delle Case la nuova normativa entrerà in vigore non prima del 2025 anche se, pare, i ritardi potrebbero farla slittare al 2026. Attualmente quindi le immatricolazioni a partire dall'1 gennaio 2021 devono rispondere alla norma Euro 6d-ISC-FCM. Controllo Omologazione EURO Il controllo online delle emissioni di un veicolo, sono consultabili sui portali: ACI Portale dell’Automobilista: Collegati |
|||||||||||||||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newletter |
|||||||||||||||
Certifico Srl 2000-2024 | VAT IT02442650541 |