Emissione in atmosfera Impianti e attività: la relazione quinquennale sostanze cancerogene / Note
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30 Novembre 2024 | |||||||||
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Emissione in atmosfera Impianti e attività: ID 17465 | 29.08.2022 / In allegato note complete in allegato Il D.Lgs. n.102/2020 con l'Art. 1 ha aggiunto il comma 7-bis all’art. 271 Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare “le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.” Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze in parola sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della suddetta relazione l'autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. Il comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs n. 102/2020 ha previsto che in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio al 28/08/2020 in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 28/08/2021 / decorso.
Le sostanze interessate sono quelle classificate come: _________ A. Sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (indicazioni di pericolo: H340, H350, H360, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df) H340: Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) B. Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT/vPvB, tabella A2, parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e Allegato XIII Reg. REACH) D.Lgs. 152/06 Tabella A2, parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta 1.2. Sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate (tabella A2) Le emissioni di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. I valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:
Allegato XIII Reg. REACH ALLEGATO XIII CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERSISTENTI, BIOACCUMULABILI E TOSSICHE, E DELLE SOSTANZE MOLTO PERSISTENTI E MOLTO BIOACCUMULABILI Il presente allegato definisce i criteri per l’identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (sostanze PBT), e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB), nonché le informazioni di cui occorre tenere conto per valutare le proprietà P, B e T di una sostanza. Per identificare le sostanze PBT e vPvB si applica un metodo basato sulla forza probante dei dati e sul parere di esperti, mettendo a confronto tutti i dati pertinenti e disponibili elencati nel punto 3.2 con i criteri figuranti nella parte 1. Tale metodo si applica in particolare quando i criteri indicati nella parte 1 non possono essere applicati direttamente alle informazioni disponibili. In base a tale metodo viene vagliato l’insieme delle informazioni disponibili per l’identificazione di una sostanza PBT o vPvB: risultati di appropriati studi in vitro di monitoraggio e modellizzazione, dati pertinenti sugli animali, informazioni tratte dall’applicazione dell’approccio per categorie (raggruppamento, metodo del read-across), risultati basati sui metodi (Q)SAR, esperienza umana ricavata dai dati relativi a malattie professionali e infortuni, studi epidemiologici e clinici, studi di casi e osservazioni ben documentati. Occorre dare la debita importanza alla qualità e alla coerenza dei dati. A prescindere dalle conclusioni individuali che si possono trarre dai singoli risultati, essi sono accorpati in modo da costituire un’unica evidenza per determinare se una sostanza presenta o meno una particolare proprietà. Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti. L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti pertinenti di una sostanza e dei prodotti di trasformazione e/o degradazione pertinenti. Il presente allegato si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche. 1. CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PBT E vPvB 1.1. Sostanze PBT Una sostanza che soddisfa i criteri di persistenza, bioaccumulo e tossicità enunciati nei punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 è considerata una sostanza PBT. 1.1.1. Persistenza Una sostanza è persistente (P) quando si verifica una delle seguenti situazioni: a) l’emivita di degradazione nell’acqua di mare è superiore a 60 giorni; 1.1.2. Bioaccumulo Una sostanza è bioaccumulabile (B) se il suo fattore di bioconcentrazione (FBC) nelle specie acquatiche è superiore a 2 000. 1.1.3. Tossicità Una sostanza è tossica (T) quando si verifica una delle seguenti situazioni: a) la sua concentrazione senza effetti osservati (NOEC) a lungo termine o EC10 negli organismi marini o d’acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l; 1.2. Sostanze vPvB Una sostanza che soddisfa i criteri di persistenza e bioaccumulo enunciati nei punti 1.2.1 e 1.2.2 è considerata una sostanza vPvB. 1.2.1. Persistenza Una sostanza è molto persistente (vP) quando si verifica una delle seguenti situazioni: a) l’emivita di degradazione in acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 60 giorni; 1.2.2. Bioaccumulo Una sostanza è molto bioaccumulabile (vB) se il suo fattore di bioconcentrazione nelle specie acquatiche è superiore a 5 000. 2. SCREENING E VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ P, vP, B, vB e T 2.1. Registrazione Per l’identificazione delle sostanze PBT e vPvB nel fascicolo di registrazione, il dichiarante tiene conto delle informazioni indicate nell’allegato I e nella parte 3 del presente allegato. Se il fascicolo tecnico contiene, per uno o più endpoint, solo le informazioni richieste negli allegati VII e VIII, il dichiarante prende in considerazione le informazioni utili per ricercare le proprietà P, B o T in conformità del punto 3.1 del presente allegato. Se dai risultati dei saggi di screening o da altre informazioni emerge che la sostanza può avere proprietà PBT o vPvB, il dichiarante acquisisce ulteriori dati pertinenti nel modo indicato nel punto 3.2 del presente allegato. Qualora l’acquisizione di ulteriori dati pertinenti dovesse richiedere la disponibilità di informazioni di cui agli allegati IX o X, il dichiarante presenta una proposta di sperimentazione. Se il processo e le condizioni d’uso della sostanza soddisfano le condizioni indicate al punto 3.2 lettera b) o c) dell’allegato XI, è possibile omettere gli ulteriori dati e di conseguenza la sostanza è considerata alla stregua di un PBT o vPvB nel fascicolo di registrazione. Non occorre acquisire ulteriori dati per la valutazione delle proprietà PBT/vPvB se lo screening o altre informazioni non indicano l’esistenza di proprietà P o B. 2.2. Autorizzazione Per i fascicoli costituiti al fine di identificare le sostanze di cui all’articolo 57, lettere d) ed e), si tiene conto delle informazioni utili contenute nei fascicoli di registrazione e degli altri dati disponibili illustrati nella parte 3. 3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SCREENING E ALLA VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ P, vP, B, vB e T 3.1. Informazioni sullo screening Le informazioni seguenti sono da prendere in considerazione per la ricerca delle proprietà P, vP, B, vB e T nei casi di cui al secondo comma del punto 2.1 e possono essere prese in considerazione per lo screening delle proprietà P, vP, B, vB e T nei casi di cui al punto 2.2. 3.1.1. Indicazione delle proprietà P e vP a) risultati dei saggi sulla biodegradazione veloce in conformità dell’allegato VII, punto 9.2.1.1; 3.1.2. Indicazione delle proprietà B e vB a) coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua determinato per via sperimentale in conformità dell’allegato VII, punto 7.8, o stimato mediante modelli (Q)SAR in conformità del punto 1.3 dell’allegato XI; 3.1.3. Indicazione delle proprietà T a) tossicità acquatica a breve termine in conformità dell’allegato VII, punto 9.1, e dell’allegato VIII, punto 9.1.3; 3.2. Informazioni sulla valutazione Per la valutazione delle proprietà P, vP, B, vB e T si tiene conto delle seguenti informazioni, utilizzando un metodo basato sulla forza probante dei dati: 3.2.1. Valutazione delle proprietà P o vP: a) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nelle acque superficiali; 3.2.2. Valutazione delle proprietà B o vB: a) risultati di uno studio di bioconcentrazione o di bioaccumulo nelle specie acquatiche; 3.2.3. Valutazione delle proprietà T: a) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su invertebrati, come indicato nell’allegato IX, punto 9.1.5; C. Sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dal regolamento (CE) REACH n. 1907/2006 (SVHC). La Candidate list ECHA alla data articolo contiene 224 sostanze / Download Lista XLSX Date 10.06.2022. Regolamento 1907/2006 (REACH): Artt. 57, 58, 59 Articolo 57 Sostanze da includere nell'allegato XIV a) l'identità della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 2; 8. Le sostanze che in base a nuove informazioni non risultano più rispondere ai criteri di cui all'articolo 57, sono depennate dall'allegato XIV secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4. Articolo 59 Identificazione delle sostanze di cui all'articolo 57 Schema: Relazione: contenuto/scadenze Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze in parola sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della suddetta relazione l'autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. Il comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs n. 102/2020 prevede che in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio al 28/08/2020 in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 28/08/2021 / decorso. Successivamente, nel caso in cui la sostituzione dei prodotti non avvenga, con decorrenza quinquennale dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, i gestori degli stabilimenti inviano una analoga relazione all’autorità competente con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze; così pure se, in seguito all’aggiornamento degli elenchi, le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo rientrino tra quelle sopra indicate, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni, allegando alla stessa domanda la relazione, di cui sopra. Pertanto, i titolari degli impianti che utilizzano le sostanze sopraccitate dovranno: - elaborare una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione (poi ripresentata ogni 5 anni) entro il 28 agosto 2021 (prossima scadenza temporale 28 agosto 2026). Qualora in un impianto autorizzato tramite adesione ad autorizzazione a carattere generale (es. carrozzerie, falegnamerie, ecc.), venissero utilizzate sostanze con indicazioni di pericolo "H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd" o classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia, i gestori sono tenuti a presentare una nuova domanda tramite AUA entro il 28/08/2023. La norma non fornisce precise indicazioni in merito alla predisposizione della relazione, pertanto, in assenza di indicazioni da parte delle autorità competenti, i contenuti potranno essere i seguenti: - individuazione delle sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o estremamente preoccupanti utilizzate nei cicli produttivi che generano emissioni in atmosfera (ove tale verifica dovesse dare esito totalmente negativo, non va presentata alcuna relazione); In caso contengano le sostanze cancerogene o tossiche, occorre quindi stabilire la significatività dell'emissione: - se la materia prima è utilizzata in un quantitativo inferiore a 10 Kg/anno non è significativa e quindi si compila una relazione semplificata. Se è maggiore occorre effettuare un'analisi o controllare quelle eseguite; In base alla relazione gli enti preposti stabiliranno se aggiornare l'AUA con i risultati della relazione o intervenire con prescrizioni aggiuntive. Art. 271 co. 7 bis d.lgs. 152/06 7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorita' competente una relazione con la quale si analizza la disponibilita' di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilita' tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorita' competente puo' richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo. Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Collegati |
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