Norme armonizzate Direttiva 2013/53/UE | Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
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30 Novembre 2024 | ||
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Norme armonizzate Direttiva 2013/53/UE | Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua Elenco consolidato Norme armonizzate ad Ottobre 2022. Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC). I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2013/53/UE sono contenuti nelle: 1. Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) Comunicazione 2018/C 209/05 del 15.06.2018 (GU C 209/137 del 15.06.2018) 2. Decisione di esecuzione 2019/919 della Commissione del 4 giugno 2019 relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146/106 del 05.06.2019). 3. Decisione di esecuzione 2020/50 della Commissione del 21 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione delle unità di piccole dimensioni, il sistema di codificazione, la costruzione dello scafo e il dimensionamento per unità monoscafo (GU L 17/3 del 22.01.2020) 4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/117 della Commissione dell’1 febbraio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per le unità di piccole dimensioni relativamente alla ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina e ai ventilatori elettrici. (GU L 36/39 del 02.02.2021) 5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1407 della Commissione del 26 agosto 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate relative a tubi per combustibile resistenti al fuoco, tubi per combustibile non resistenti al fuoco, valvole a scafo e passascafi, impianti del combustibile, petrolio e componenti di sistemi elettrici installati su motori diesel entrobordo e sistemi di governo (GU L 303/8 del 27.8.2021) 6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/2173 della Commissione dell'8 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di trattamento delle acque reflue, le pompe di sentina azionate elettricamente, la targhetta del costruttore e la capacità di massimo carico delle unità di piccole dimensioni. (GU L 440/6 del 9.12.2021). 7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1029 della Commissione del 28 giugno 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dati principali delle unità di piccole dimensioni, i sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità e la determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m (GU L 172/25 del 29.6.2022). 8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione del 12 ottobre 2022 relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269/20 del 17.10.2022) e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate. In Allegato Documento PDF con l'elenco consolidato delle norme armonizzate Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua ad Ottobre 2022 riservato Abbonati. Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua al 17 Ottobre 2022 Testo consolidato con: - Comunicazione 2018/C 209/05; Certifico Srl - IT | Rev. 6.0 2022
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