Modifiche ad attività PI esistenti: aggravio o non rischio incendio / Note
Appunti Prevenzione Incendi | ||
30 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Modifiche attività PI esistenti: aggravio/non rischio incendio / Note ID 17597 | 15.09.2022 / Documento completo allegato Il Documento illustra la normativa e le procedure PI, con schemi, nel caso di modifiche alle attività di PI esistenti con aggravio / non aggravio del rischio di incendio che comportano o meno la riattivazione della Procedura di Esame progetto / SCIA antincendio. L’Art. 4. c. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 prevede nel caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare l’esame progetto ai sensi dall’Art. 3. SCIA Art. 4 DM 07.08.2012 (se non aggravio) Esame Progetto Art. 3 DPR. 151/2011 (se aggravio) Documentare attività di PI esistenti non ricomprese Art. 4.c. 6 DPR 151/2011 / non sostanziali Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si puo' fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attivita'. Il Modello VVF per la Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio è il Le modifiche alle attività di PI esistenti: - non ricomprese di cui all’Art. 4 c. 6 del DPR 151/2011 dovranno essere documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Fig 1 - Documentazione modifiche di non aggravio o non sostanziali al Rinnovo (*) L’allegato IV detta criteri qualitativi per individuare le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza ant. / In alternativa si può procedere alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività che potrà discriminare adeguatamente se attività in Art. 4 c. 6 DPR 151/2011 o meno - Non trattasi di aggravio o non rischio incendio. Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Collegati |
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