Aree a rischio specifico d'incendio: definizione ed individuazione / Rev. 1.0 Marzo 2024
Appunti Prevenzione Incendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aree a rischio specifico d'incendio: definizione/individuazione / 2024 ID 8659 | Update Rev. 1.0 del 23.03.2024 Le aree a rischio specifico d'incendio sono state definite in modo organico all'entrata in vigore del Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 agosto 2015. Nei luoghi di lavoro, in particolare in quelli che non rientrano nella classificazione di “luoghi a basso rischio di incendio”, è possibile individuare degli ambiti caratterizzati da un rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell’attività, cioè rispetto a quello che potrebbe essere valutato non considerando gli specifici pericoli di incendio presenti in tali aree (es: un’area di deposito di materiale combustibile con un carico di incendio elevato, o comunque, sostanzialmente maggiore rispetto a quello presente nel resto dell’attività). Le disposizioni più recenti che regolano la progettazione della sicurezza antincendio, in virtù della loro tipicità, definiscono tali aree come “aree a rischio specifico”. Il codice stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree a rischio specifico (G.1.16 e V.1.1) e la strategia antincendio da adottare (V.1.2). D.M. 3 agosto 2015 V. Regole Tecniche verticali V.1 Aree a rischio specifico V.1.1 Scopo e campo di applicazione 1. La presente regola tecnica reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico. 2. Le aree a rischio specifico possono essere fissate dalle regole tecniche verticali applicabili all’attività. Sono inoltre individuate dal progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio e dei seguenti criteri: a. aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative; b. aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio; c. aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di cui al capitolo S.10; d. aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto; e. aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura; f. aree in cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere; g. aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell’incendio; h. ambiti dell’attività con Rambiente significativo. 3. Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all’attività principale non è generalmente considerato rischio specifico. V.1.2 Strategia antincendio 1. Per la valutazione del rischio e delle caratteristiche delle aree a rischio specifico, devono essere considerate almeno le informazioni desumibili dalle seguenti documentazioni: a. schede di sicurezza di sostanze o miscele pericolose; b. norme applicabili; c. specifiche e manuali dei fabbricanti degli impianti e delle macchine. 2. In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a rischio specifico, il progettista valuta, almeno, l’applicazione delle seguenti misure: a. inserimento delle aree a rischio specifico in compartimenti distinti per ambiti aventi caratteristiche di rischio omogenee, interposizione di distanze di separazione, riduzione delle superfici lorde di compartimento, ubicazione fuori terra o su piani poco interrati; b. controllo dell’incendio con livello di prestazione III (capitolo S.6); c. installazione di sistemi manuali o automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio a bordo macchina per la protezione specifica degli impianti e delle apparecchiature a rischio specifico di incendio; d. installazione di un impianto IRAI con livello di prestazione III (capitolo S.7); e. installazioni di sistemi a bordo macchina per il rilevamento automatico di anomalie o guasti che comportino la deviazione dai parametri di funzionamento ordinario degli impianti e delle attrezzature di processo, con le funzioni automatiche di allarme ed intercettazione delle alimentazioni elettriche e dei fluidi pericolosi; f. effettuazione della valutazione del rischio per atmosfere esplosive (capitolo V.2); g. adozione di accorgimenti impiantistici e costruttivi per limitare e confinare i rilasci di sostanze o miscele pericolose; Nota Ad esempio: bacini di contenimento, disponibilità di polveri o dispositivi assorbenti, inserimento di valvole di eccesso di flusso, intercettazioni automatiche e manuali dei sistemi di distribuzione, incamiciatura delle tubazioni, … h. adozione di accorgimenti per limitare l’impatto esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele pericolose; Nota Ad esempio: distanze di separazione che tengano conto della propagazione degli effluenti nelle matrici ambientali, … i. adozione di sistemi di rilevazione ed allarme, di procedure gestionali per la sorveglianza ed il controllo dei parametri critici dei processi; Nota Ad esempio: allarmi di massimo livello per i serbatoi, … j. formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione delle lavorazioni e dei processi pericolosi; Nota Tale formazione, informazione ed addestramento deve prevedere nozioni riguardanti i parametri critici di funzionamento delle lavorazioni e dei processi pericolosi, le modalità e le procedure di avvio e fermo degli impianti in sicurezza, la gestione degli stati di allarme e di emergenza, … k. disponibilità di specifiche attrezzature di soccorso, dispositivi di protezione collettiva ed individuale; 3. Nel caso di compartimentazione multipiano dell’attività (capitolo S.3), le aree a rischio specifico devono comunque essere inserite in compartimento distinto. 4. Le risultanze della specifica valutazione del rischio e le relative misure preventive, protettive e gestionali adottate devono essere considerate ai fini della gestione della sicurezza dell’attività (capitolo S.5). Esempi Sulla base dei criteri forniti, con riferimento ai casi sopra esemplificati, potranno trovare applicazione le seguenti soluzioni progettuali: ▪ Esempio 1 - stabilimento meccanico lavorazione a freddo, con aree ossitaglio – In questo caso il progettista potrà valutare e progettare l’adozione di una o più misure in precedenza elencate; in particolare: installazione impianti di rilevazione e allarme, anche finalizzati alla individuazione di perdite di gas infiammabile o comburente (rif. “elenco misure” - lett.d e lett. i) con relative procedure gestionali; centralizzazione dell’impianto di distribuzione dei gas, con depositi esterni e installazione, in zona protetta e facilmente raggiungibile, di intercettazioni manuali\automatiche del flusso di gas (rif. “elenco misure” - lett. g); valutazione del rischio per atmosfere esplosive (rif. “elenco misure” - lett. f); Esempio 2 - grande deposito di materiali per l’edilizia, con area dedicata all’immagazzinamento di materiale combustibile in grandi quantità – anche in questo caso il progettista potrà valutare e progettare l’adozione di una o più misure in precedenza elencate; in particolare: collocazione dei materiali in un compartimento distinto (rif. “elenco misure” - lett. a); impianti “rilevazione e allarme incendio” (solo nell’area a rischio specifico; rif. “elenco misure” lett. d); sistema di controllo dell’incendio mediante impianto con rete idranti (solo nell’area a rischio specifico; rif. “elenco misure” lett. b) È evidente che alle misure “tecniche” dovranno sempre corrispondere specifiche procedure gestionali nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione della lavorazione e dei processi pericolosi nonché la disponibilità di idonee attrezzature di soccorso e dispositivi di protezione individuale e collettiva. S. Strategia antincendio: Le misure Le misure da adottare schematicamente dovranno essere quelle previste alla Sezione S. Strategia antincendio del Codice:
... Le Aree a rischio specifico sono quindi (Vedi Fig. 1): 1. Fissate dalla specifica regola tecnica verticale (se applicabile anche senza Codice) Fig. 1 - Individuazione Aree a rischio specifico (incendio) Es.1 Aree a rischio specifico su RTV (senza obbligo Codice) Locali di pubblico spettacolo: D.M. 19 agosto 1996 RTV Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico. Le condotte non devono attraversare: Attività commerciali D.M. 3 agosto 2015 TK1: aree collegate ad aree TA(1) ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2; segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024 Matrice revisioni
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