Decisione (UE) 2022/2427 / BAT scarichi gassosi industria chimica - 12 dic. 2022
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29 Novembre 2024 | ||
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Decisione (UE) 2022/2427 / BAT scarichi gassosi industria chimica ID 18349 | 12.12.2022 Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. (GU L 318/157 del 12.12.2022) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT. (2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011, ha trasmesso alla Commissione, l’11 maggio 2022, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. Il parere è accessibile al pubblico. (3) Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Esse contengono gli elementi principali del documento di riferimento sulle BAT. (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica stabilite nell’allegato. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) si riferiscono alla seguente attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE: 4. Industria chimica (ossia tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato I, salvo diversa indicazione). Le presenti conclusioni sulle BAT vertono più specificamente sulle emissioni nell’atmosfera generate dall’attività di cui sopra. Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano: 1. le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di cloro, idrogeno e idrossido di sodio/potassio mediante elettrolisi della salamoia. Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cloro-alcali (CAK); 2. le emissioni convogliate nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei prodotti chimici elencati di seguito in processi continui con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno: - olefine leggere con processi di cracking con vapore; Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (LVOC). Tuttavia le emissioni di ossidi di azoto (NOX) e monossido di carbonio (CO) convogliate nell’atmosfera generate dal trattamento termico degli scarichi gassosi provenienti dai suddetti processi di fabbricazione sono incluse nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT; 3. le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei seguenti prodotti chimici inorganici: - ammoniaca; Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità (LVIC); 4. le emissioni nell’atmosfera provenienti dal reforming a vapore nonché dalla purificazione fisica e dalla riconcentrazione dell’acido solforico spento, a condizione che tali processi siano direttamente associati a un processo di fabbricazione di cui ai precedenti punti 2 o 3; 5. le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di ossido di magnesio con il processo per via secca. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (CLM); 6. le emissioni nell’atmosfera provenienti da: - unità di combustione diverse dai forni/riscaldatori di processo. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (LCP), nelle conclusioni sulle BAT per la raffinazione di petrolio e di gas (REF) e/o nella direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio; 7. le emissioni nell’atmosfera provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti (WI); 8. le emissioni nell’atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi, se non direttamente associati all’attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE: 4. Industria chimica. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS). Tuttavia le emissioni nell’atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, a condizione che tali processi siano direttamente associati al processo di produzione chimica specificato nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT; 9. le emissioni nell’atmosfera provenienti dai sistemi di raffreddamento indiretto. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i sistemi di raffreddamento industriali (ICS). Le conclusioni sulle BAT per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nel settore chimico (CWW) sono complementari alle presenti BAT. Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono: - produzione di cloro-alcali (CAK); Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP). [...] Collegati |
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