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Best Available Techniques (BAT): Quadro normativo

ID 12124 | | Visite: 25968 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/12124

BAT Quadro normativo Rev 00 2020

Best Available Techniques (BAT): Quadro normativo

ID 12124 | 23.11.2020 / Doc. completo in allegato

Le Best Available Techniques (BAT) o Migliori Tecniche Disponibili (MTD) rappresentano:

- le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- le tecniche sviluppate per consentirne l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide per quell'impianto.

Tali tecniche di riferimento sono in continua evoluzione e aggiornamento.

Per raggiungere un livello il più possibile elevato di protezione dell’ambiente il rilascio delle AIA prevede che vengano individuate e adottate, da parte del gestore dell’impianto, le migliori tecniche disponibili (BAT ‘Best Available Techniques’), ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che - tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto - garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata prevenzione degli incidenti.

Nell’ottica di raggiungere elevati livelli di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, un ulteriore elemento di novità che contraddistingue l’AIA consiste nel fatto che le nuove autorizzazioni, ed i conseguenti controlli, si fondano sull’adozione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) o Best Available Techniques (BAT) in riferimento a quanto disposto dall’art. 29-bis del D.Lgs 152/06.

Tutte le informazioni utili sulle BAT sono riportate nei cosiddetti Brefs (BAT Reference documents), documenti di riferimento specifici per le varie categorie di attività, che vengono costantemente aggiornati dalla Commissione Europea.

I BREF sono una serie di documenti di riferimento che coprono, per quanto possibile, le attività industriali elencate nell'allegato 1 della direttiva IED Direttiva 2010/75/UE. Forniscono descrizioni di una serie di processi industriali e, ad esempio, le rispettive condizioni operative e tassi di emissione. Gli Stati membri sono tenuti a tenere conto di questi documenti nel determinare le migliori tecniche disponibili in generale o in casi specifici ai sensi della direttiva.

Con il recepimento nell'ordinamento italiano (D. Lgs 46/2014) della direttiva 2010/75/UE, i valori limite di emissione e le altre condizioni dell'autorizzazione vengono stabilite sulla base delle conclusioni sulle BAT (BAT conclusion, emanate in continuo aggiornamento sotto forma di “Decisioni” dalla Comunità Europea).

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2010/75/UE, la Commissione ha organizzato uno scambio di informazioni sulle emissioni industriali con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale al fine di contribuire all'elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT) definiti all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva in questione.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE, lo scambio di informazioni ha riguardato in particolare le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua, l'uso dell'energia e la produzione di rifiuti; le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi, nonché le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), della stessa direttiva.

Le “conclusioni sulle BAT”, definite all'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/75/UE, sono l'elemento fondamentale dei documenti di riferimento sulle BAT e riguardano "le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito".

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della Direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo 2 della direttiva.

Secondo l'articolo 15, paragrafo 3, della Direttiva 2010/75/UE l'autorità competente deve fissare i valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5, di tale direttiva.

L'articolo 15, paragrafo 4, della Direttiva 2010/75/UE prevede, inoltre, delle deroghe alla prescrizione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, unicamente laddove i costi legati al conseguimento dei livelli di emissione superino in maniera eccessiva i benefici ambientali in ragione dell'ubicazione geografica, delle condizioni ambientali locali o delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

Vedi il documento di lavoro: Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE). Il documento contiene il quadro generale dei Documenti di riferimento BREF (BAT Reference Document) delle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques ) sviluppati nell'ambito della direttiva IED (Direttiva 2010/75/UE) e IPPC (Direttiva 2008/1/CE, rifusa in IED) o se BREF adottato è indicata la relativa Decisione di Esecuzione della BAT (BATC - BAT Conclusions).

Tabella BAT Direttiva IED

Quadro normativo

- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24  novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334/17 del 17.12.2010)

Recepimento IT:
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006), così come modificato dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

DIRETTIVA IED

Direttiva 2010/75/UE

La direttiva fissa norme intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni industriali nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione ambientale.

Ambito di applicazione

La legislazione riguarda le attività industriali nei seguenti settori:
- energia;
- produzione e lavorazione dei metalli;
- minerali;
- chimica;
- gestione dei rifiuti;
- e altri settori come la produzione della pasta di legno e della carta, i macelli e l’allevamento intensivo di pollame e suini.

Tutti gli impianti disciplinati dalla direttiva devono prevenire e ridurre l’inquinamento applicando le migliori tecniche disponibili (BAT)* e considerare l’uso efficiente dell’energia, la prevenzione e la gestione dei rifiuti e le misure per evitare incidenti e limitarne le conseguenze.

Autorizzazioni

Gli impianti possono operare solo se in possesso di un’autorizzazione e devono rispettare le condizioni fissate.
Le condizioni di autorizzazione si basano sulle conclusioni sulle BAT adottate dalla Commissione europea.
I valori limite di emissione devono essere fissati a un livello tale da garantire che le emissioni inquinanti non superino i livelli associati all’uso delle BAT, a meno che non sia provato che ciò porterebbe a costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali.
Le autorità nazionali devono effettuare ispezioni periodiche degli impianti.

Disposizioni specifiche

La direttiva stabilisce requisiti minimi per settori specifici in capitoli separati. Prevede disposizioni specifiche relative a:

- impianti di combustione - aspetti operativi, limiti di emissione, norme in materia di monitoraggio e di conformità;
- impianti di incenerimento dei rifiuti e impianti di coincenerimento dei rifiuti - requisiti operativi, limiti di emissione, norme in materia di monitoraggio e di conformità;
- impianti e attività che utilizzano solventi organici - include limiti di emissione, programmi di riduzione e requisiti per sostituire le sostanze pericolose;
- impianti che producono biossido di titanio - stabilisce limiti di emissione, norme in materia di monitoraggio e vieta lo scarico di alcuni tipi di rifiuti in qualsiasi corpo d’acqua.

La direttiva abroga e sostituisce sette direttive precedentemente esistenti: la direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) (direttiva 2008/1/CE), la direttiva sui grandi impianti di combustione (direttiva 2001/80/CE), la direttiva sull’incenerimento dei rifiuti (direttiva 2000/76/CE), la direttiva sulle emissioni di solventi (direttiva 1999/13/CE) e tre direttive sul biossido di titanio (78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE).

...

Articolo 3 direttiva 2010/75/UE Definizioni 

10) «migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso:
a) per «tecniche» sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’installazione;
b) per «tecniche disponibili» le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
c) per «migliori», si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso;
11) «documento di riferimento sulle BAT», un documento risultante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell’articolo 13 elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT e ogni tecnica emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III;
12) «conclusioni sulle BAT», un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

...

Articolo 13 direttiva 2010/75/UE Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni

1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione.
2. Lo scambio di informazioni riguarda in particolare:
a) le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua, uso dell’energia e produzione di rifiuti;
b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;
c) le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b).
3. La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.
La Commissione chiede il parere del forum in merito alle modalità pratiche dello scambio di informazioni e in particolare per quanto riguarda:
a) il regolamento interno del forum;
b) il programma di lavoro per lo scambio di informazioni;
c) le linee guida sulla raccolta dei dati;
d) le linee guida relative all’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all’assicurazione di qualità, ivi compresa l’adeguatezza del loro contenuto e formato.
Le linee guida di cui al secondo comma, lettere c) e d) del presente paragrafo tengono conto del parere del forum e sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2.
4. La Commissione richiede e rende pubblico il parere del forum in merito al contenuto proposto dei documenti di riferimento sulle BAT e tiene conto di tale parere per le procedure di cui al paragrafo 5.
5. Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2.
6. A seguito dell’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblico senza indugio il documento di riferimento sulle BAT e provvede affinché le conclusioni sulle BAT siano rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
7. In attesa dell’adozione di una decisione pertinente ai sensi del paragrafo 5, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti di riferimento sulle BAT adottati della Commissione precedentemente alla data di cui all’articolo 83 valgono come conclusioni sulle BAT ai fini del presente capo, ad eccezione dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4.

[...]

TUA

29-sexies. Autorizzazione integrata ambientale

(articolo così modificato dall'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 46 del 2014)

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

2. (abrogato dall'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014)

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.

4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

4-bis. L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

4-ter. L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:

a) quando previsto dall'articolo 29-septies;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.

4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.

5-bis. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:

a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero

b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.

5-ter. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto, ne' da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne' dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI.

[...] Segue in allegato

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