Direttiva (UE) 2022/1999 / Procedure uniformi controllo trasporti ADR
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30 Novembre 2024 | ||
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Direttiva (UE) 2022/1999 Procedure uniformi controllo trasporti ADR ID 17913 | 24.10.2022 Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose GU L 274/1 del 24.10.2022 Entrata in vigore: 13.11.2022 La direttiva 95/50/CE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B. Articolo 1 1. La presente direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo. Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime. 2. La presente direttiva non pregiudica minimamente il diritto degli Stati membri di controllare, nel rispetto del diritto dell’Unione, i trasporti nazionali e internazionali di merci pericolose effettuati nel loro territorio da veicoli non contemplati dalla presente direttiva. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile; Articolo 3 1. Gli Stati membri si accertano che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose sia sottoposta ai controlli previsti dalla presente direttiva per verificare la conformità dei medesimi alla legislazione in materia di trasporto su strada di merci pericolose. 2. Detti controlli sono effettuati nel territorio di uno Stato membro in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1100/2008 e dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3912/92. Articolo 4 1. Per effettuare i controlli previsti nella presente direttiva gli Stati membri utilizzano la lista di controllo di cui all’allegato I. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l’esecuzione del controllo, compilato dall’autorità che ha eseguito il controllo, è consegnato al conducente del veicolo ed è esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli. Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare appositi interventi specifici di controllo. 2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un’ampia parte della rete stradale. 3. I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un’infrazione o, qualora l’autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da tale autorità senza mettere in pericolo la sicurezza. 4. Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati affinché siano esaminati da laboratori riconosciuti dall’autorità competente. 5. I controlli non devono superare una durata ragionevole. Articolo 5 Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni elencate segnatamente all’allegato II siano state constatate nel corso di trasporto su strada di merci pericolose elencate segnatamente all’allegato II, i veicoli in questione possono essere immobilizzati - sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo - e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’Unione. Articolo 6 1. Si possono eseguire controlli anche nei locali delle imprese, a scopo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza del trasporto di merci pericolose. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti su strada di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia. 2. Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all’allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione sono messi in regola prima di lasciare l’impresa; in caso contrario sono oggetto di altre misure adeguate. Articolo 7 1. Gli Stati membri si promettono reciproca assistenza per la proficua applicazione della presente direttiva. 2. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, commesse da un veicolo o da un’impresa non residente, sono segnalate alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata constatata un’infrazione grave o ripetuta possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa che siano adottate misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono state constatate le infrazioni le misure eventualmente adottate nei confronti del vettore o dell’impresa interessati. Articolo 8 Se, in occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si danno reciproca assistenza per chiarire la situazione. Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, a un controllo nell’impresa, i risultati di tale controllo sono resi noti all’altro Stato membro interessato. Articolo 9 1. Per ogni anno solare, entro dodici mesi dal termine di quest’ultimo, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, conformemente al modello di formulario normalizzato di cui all’allegato III della presente direttiva, una relazione sull’applicazione della direttiva 95/50/CE e della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni: a) se possibile, il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada, in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro; 2. Per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva 95/50/CE e della presente direttiva da parte degli Stati membri, in conformità delle informazioni di cui al paragrafo 1. Articolo 10 Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11, riguardo alla modifica degli allegati I, II e III della presente direttiva al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 2008/68/CE. Articolo 11 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 12 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 13 La direttiva 95/50/CE, come modificata dagli atti di cui all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V. Articolo 14 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 15 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. ALLEGATO I Lista di controllo (di cui all’articolo 4) [...] ALLEGATO II Infrazioni Ai fini della presente direttiva, l’elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa si debba intendere per infrazione. La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle circostanze particolari ed essere lasciata alla valutazione dell’organismo di controllo/agente che effettua i controlli su strada. Le infrazioni che non sono descritte nelle categorie di rischio saranno classificate conformemente alle descrizioni delle categorie. Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (in conformità con il modello di formulario normalizzato presentato all’allegato III), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 32 dell’allegato I). 1. Categoria di rischio I Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell’ADR comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente; tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del veicolo. Le infrazioni sono: 1. il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto; 2. Categoria di rischio II Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell’ADR comporta un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente; tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di adeguate misure correttive, quali, se possibile e opportuno, la richiesta di adottare i correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto in corso. Le infrazioni sono: 1. l’unità di trasporto comprende più di un rimorchio/semirimorchio; 3. Categoria di rischio III Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente e le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito nella sede dell’impresa. Le infrazioni sono: 1. le dimensioni delle targhe o delle etichette o quelle delle lettere, delle figure o dei simboli sulle targhe o sulle etichette non sono conformi alle norme; ALLEGATO III Modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione destinata alla Commissione e relativa alle infrazioni e sanzioni [...] ALLEGATO IV PARTE A Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all’articolo 13) PARTE B Termini di recepimento nel diritto interno (di cui all’articolo 13) ALLEGATO V Tavola di concordanza [...] Collegati |
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