Infortuni e malattie lavoro: Procedura e Moduli di gestione
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30 Novembre 2024 | ||
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Infortuni e malattie lavoro: Procedura e Moduli di gestione In allegato Procedura e Moduli ad uso DL/RSPP per la gestione di infortuni e malattie professionali. L'obiettivo è definire le modalità per la gestione degli incidenti e infortuni allo scopo di attuare azioni preventive e correttive finalizzate ad annullare o ridurre al minimo la probabilità che gli stessi si ripetano anche con l’eventuale aggiornamento del DVR. Documento completo di: Si accenna alla legislazione per la gestitione dei dati di infortuni sul lavoro da parte degli ENTI preposti (INAIL) in riferimento alla loro trasmissione alla UE, in accordo con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie sulla sanità pubblica e la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e Regolamento (UE) n. 349/2011. Si veda anche documento: Excursus Procedura di definizione degli infortuni e dei mancati infortuni (near miss) 1 Premessa - L’infortunio sul lavoro Un lavoratore è assicurato secondo quanto previsto per una o più attività considerate pericolose dall’art. 1 del Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.) avente per oggetto “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (c.d. Testo Unico), ma in pratica si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato. Art. 240. Esposizione non prevedibile 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario. 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici. ... Statistiche infortuni e malattie lavoro: obbligo di trasmissione alla Commissione Origine dei dati Nel dicembre 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie sulla sanità pubblica e la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il regolamento è concepito per garantire che le statistiche sanitarie forniscano informazioni adeguate a tutti gli Stati membri dell'UE per monitorare le azioni comunitarie nel campo della salute pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Nell'aprile 2011 è stato adottato un Regolamento (UE) n. 349/2011 sulle statistiche in materia di incidenti sul lavoro che specifica in dettaglio le variabili, le disaggregazioni e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a fornire; questa legislazione viene implementata in una serie di fasi. Le statistiche europee sugli infortuni sul lavoro (ESAW - European Statistics on Accidents at Work) sono la principale fonte di dati per le statistiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'ESAW include dati sugli infortuni sul lavoro che comportano almeno quattro giorni di calendario di assenza dal lavoro, compresi gli incidenti mortali. L'espressione "durante il lavoro" significa impegnata in un'attività lavorativa o durante il tempo trascorso al lavoro. Questo include generalmente casi di incidenti stradali nel corso del lavoro, ma esclude incidenti durante il viaggio tra casa e luogo di lavoro. Le statistiche presentate per gli infortuni sul lavoro si riferiscono a dichiarazioni rese a enti pubblici (amministrazioni di sicurezza sociale) o private, o ad altre autorità nazionali competenti (ad esempio, quelle che controllano le ispezioni sul lavoro o sul luogo di lavoro). Gli indicatori relativi agli infortuni sul lavoro possono essere presentati come valori assoluti, come distribuzioni percentuali, come tassi di incidenza in relazione a ogni 100 000 persone occupate (il denominatore è fornito dalle autorità degli Stati membri dell'UE responsabili della raccolta di dati ESAW o dal LFS (Labour Force Survey) sulla forza lavoro dell'UE o come tassi di incidenza standardizzati. I dati si riferiscono generalmente a tutte le attività economiche. Poiché la frequenza degli incidenti sul lavoro varia tra le attività della NACE (Statistical classification of economic Activities in the European Community) - attività ad alto rischio comprendono agricoltura, produzione, costruzione e trasporto - viene effettuato un processo di standardizzazione per facilitare il confronto dei dati nazionali. Viene utilizzato un metodo di standardizzazione diretto con pesi calcolati per la popolazione di riferimento europea (EU-28): i pesi rappresentano la proporzione della popolazione di riferimento (di lavoro) in ciascuna attività NACE. Per ciascuno Stato membro dell'UE i tassi di incidenza nazionali sono calcolati per ciascuna attività della NACE e questi sono combinati utilizzando l'insieme fisso di ponderazioni UE per produrre un tasso di incidenza standardizzato globale per lo Stato membro interessato (nota metodologica). Le statistiche relative agli infortuni sul lavoro possono riflettere una copertura insufficiente o insufficiente. La sottostima esiste quando la popolazione non è coperta dalla fonte di dati per incidenti, per esempio quando è escluso un certo settore economico o tipo di occupazione. La sottostima riguarda la situazione in cui si verifica un incidente ma non viene segnalato, sebbene sia incluso il relativo settore economico. L'entità della sottostima dei dati ESAW può essere analizzata parzialmente confrontando la popolazione di riferimento (dei lavoratori) in ESAW con i dati derivati dalla LFS. Metodi di stima Inoltre, i cambiamenti nel modo in cui i dati vengono raccolti e trattati negli Stati membri dell'UE possono influire sul numero e sull'incidenza degli infortuni sul lavoro in un determinato anno. Ad esempio, il 30 giugno 2016 una serie di deroghe alle disposizioni del regolamento UE che disciplina l'ESAW hanno influito sui dati in diversi Stati membri. Ciò ha avuto un effetto significativo sui dati relativi agli incidenti sul lavoro per l'anno di riferimento 2014. Contesto Un ambiente di lavoro sano e sicuro è un fattore cruciale nella qualità della vita di un individuo ed è anche una preoccupazione collettiva. I governi degli Stati membri dell'UE riconoscono i benefici sociali ed economici di una migliore salute e sicurezza sul lavoro. Informazioni statistiche affidabili, comparabili e aggiornate sono fondamentali per definire obiettivi politici e adottare misure politiche adeguate e prevenire azioni. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 153) stabilisce che "[...] l'Unione sostiene e completa le attività degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro per proteggere salute e sicurezza dei lavoratori; [...]'. I principi fondamentali che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono stabiliti nella direttiva quadro del 1989 89/391/CEE, il cui obiettivo fondamentale è quello di incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro. Tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, sono coperti da questa legislazione, che stabilisce il principio che il datore di lavoro ha il dovere di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti relativi al lavoro, mentre il lavoratore ha l'obbligo di seguire il datore di lavoro istruzioni di salute e sicurezza e segnalare potenziali pericoli. Comunicazione dati L’articolo 2 e l’allegato IV al regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, stabiliscono l’obbligo di fornire statistiche sugli incidenti sul lavoro alla Commissione (Eurostat). Le statistiche devono essere trasmesse con cadenza annuale e i dati devono essere forniti entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 349/2011, adottato l’11 aprile 2011, attua il regolamento quadro per quanto riguarda le statistiche sugli infortuni sul lavoro, stabilisce le variabili, le definizioni di classificazione, nonché la suddivisione delle caratteristiche. Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 31.12.2008) Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Le statistiche sono prodotte nel rispetto delle norme in materia di imparzialità, affidabilità, obiettività, rapporto costi/benefici e segreto statistico. 2. Le statistiche includono, nella forma di una serie di dati armonizzata e comune, le informazioni necessarie per l’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, per appoggiare le strategie nazionali di sviluppo di un’assistenza sanitaria di qualità, universalmente accessibile e sostenibile e per l’azione comunitaria nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. 3. Le statistiche forniscono dati per gli indicatori strutturali, gli indicatori di sviluppo sostenibile e gli indicatori sanitari della Comunità europea (ECHI - European Core Health Indicators) e per le altre serie di indicatori che è necessario sviluppare per monitorare le azioni comunitarie nei settori della sanità pubblica e della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Articolo 2 Ambito di applicazione Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) statistiche sui settori seguenti: ALLEGATO IV ALLEGATO V __________ Regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 349/2011 Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: b) «infortunio mortale»: un infortunio che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell’infortunio; https://appsricercascientifica.inail.it/infmp/esaw.asp https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Accidents_at_work_statistics Fonte: Certfico Srl - IT | Rev. 00 2019 Collegati |
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