Accesso pensione anticipata lavori usuranti: il Decreto specificativo
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27 Novembre 2024 | ||
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Accesso pensione anticipata | Lavori usuranti Pubblicato il Decreto 5 febbraio 2018 in attuazione dell’art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (GU n.47 del 26-02-2018) che specifica ulteriormente le professioni che possono accedere alla pensione di vecchiaia e anticipata. Specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205 GU n.47 del 26-02-2018 Art. 1. Legge 27 dicembre 2017, n. 205 147. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 148. a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad almeno 30 anni; Allegato A a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni c) Conciatori di pelli e di pellicce d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante e) Conduttori di mezzi pesanti e camion f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti n) Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca o) Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative p) Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011 q) Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne
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