ADR 2017: recepita dall'UE con la Direttiva (UE) 2016/2309 del 20.12.2016
Direttiva (UE) 2016/2309 della commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1 Modifiche della direttiva 2008/68/CE
La direttiva 2008/68/CE è così modificata:
1) nell'allegato I, il capo I.1 è sostituito dal testo seguente: «I.1.ADR Allegati A e B dell'ADR come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando inteso che il termine “parte contraente” è sostituito dal termine “Stato membro”, come opportuno.»;
2) nell'allegato II, il capo II.1 è sostituito dal testo seguente: «II.1.RID Allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito dal termine “Stato membro”, come opportuno.»;
3) nell'allegato III, il capo III.1 è sostituito dal testo seguente: «III.1.ADN I regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali il termine “parte contraente” è sostituito con il termine “Stato membro”, come opportuno.».
Articolo 2 Recepimento
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (10 Gennaio 2017). ....
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016
GU L 345/48 del 20.12.2017
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