Cassazione Penale n. 829572025 / Marcatura CE non esonera da responsabilità il DL
Appunti Sicurezza lavoro | ||
Newsletter n. 100958 del 10 Marzo 2025 | ||
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CP n. 8295/2025 / Marcatura CE non esonera da responsabilità il DL ID 23571 | 07.03.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 28 febbraio 2025 n. 8295 - Palese vizio di progettazione della macchina: la marcatura CE non esonera da responsabilità il datore di lavoro. E invero, l'effettiva prevedibilità, da parte del datore di lavoro, dell'evento in concreto verificatosi e l'esigibilità, nei suoi confronti, di una condotta alternativa lecita costituiscono questioni che hanno formato oggetto di specifica deduzione alla Corte di appello e che i giudici del merito hanno accuratamente scrutinato (in specie alle pagg. 7-10 della decisione impugnata), evidenziando, con estrema chiarezza: a) che gli elementi probatori acquisiti in esito all'istruttoria dibattimentale svoltasi in primo grado evidenziavano che il vizio di progettazione della macchina, il cui cattivo funzionamento causò l'infortunio, non poteva ritenersi occulto, emergendo con chiarezza dal video realizzato dal consulente tecnico della difesa che le pale metalliche, attraverso la cui rotazione era effettuata la mantecatura del gelato, continuavano a muoversi, nonostante l'azionamento del comando di stop, cui seguiva, peraltro, lo spegnimento sul display della scritta "organi in movimento"; b) che il datore di lavoro, in presenza di un vizio di progettazione palese, era tenuto ad attivarsi, nella sua qualità di garante della sicurezza dei lavoratori, imponendoglielo, nello specifico, l'art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 e non esonerandolo da responsabilità la marcatura "CE" apposta sulla macchina o l'affidamento nella competenza del produttore, posto che il vizio, come detto, era palese e, quindi, da lui agevolmente percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza; c) che l'evento infausto di fatto verificatosi, oltre che prevedibile, era all'evidenza evitabile, in quanto il datore di lavoro avrebbe potuto agevolmente porre in essere la condotta alternativa lecita, consistente nell'adozione di una protezione idonea ad impedire che il dipendente introducesse le mani nel vano in cui avveniva il movimento rotatorio delle pale metalliche, funzionale all'operazione di mantecatura del gelato, mentre questo era in atto. Info e download Collegati Tutte le Sentenze ![]() |
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